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52.2016.79@141510

Numero d'incarto: 52.2016.79

Data decisione, Autorità: 22.06.2016, TRAM

Titolo: Commessa pubblica. Bando di concorso per la fornitura di medicinali

Incarto n.
52.2016.79

Lugano

22 giugno 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso 17 febbraio 2016 della

RI 1

contro

il bando di concorso indetto dal municipio di CO 1 il __________ gennaio 2016 per aggiudicare la fornitura di medicinali occorrenti all'Istituto per anziani __________ per il periodo 1. aprile 2016-31 marzo 2017;

Fatti

A. Il __________ gennaio 2016 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura dei medicinali occorrenti all'Istituto comunale per anziani __________ dal 1. aprile 2016 al 31 marzo 2017 (FU n. __________/__________ pag. __________ e seg.).
L'offerta andava redatta sull'apposito modulo ufficiale messo a disposizione degli interessati, nel quale erano elencati in ordine alfabetico i medicinali richiesti, con il relativo codice farmaceutico, la quantità di principio attivo, la grandezza della confezione e la quantità di confezioni. I concorrenti erano tenuti ad indicare il prezzo unitario e totale del prodotto descritto senza IVA. Il bando di concorso (punto 10) stabiliva che la fornitura sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, considerando il minor prezzo netto dei medicamenti (art. 32 cpv. 3 LCPubb, beni ampiamente standardizzati). L'economicità dell'offerta si configurava dunque quale unico criterio di aggiudicazione.
Sempre secondo il bando (punto 8), il prezzo, comprensivo della consegna alla farmacia dell'Istituto, avrebbe dovuto includere i seguenti servizi:

– forniture bisettimanali che dovranno essere consegnate direttamente all'Istituto per anziani __________ entro le ore 14.30. L'Istituto si impegna di inoltrare la comanda lo stesso giorno entro le ore 11.50.

– forniture d'urgenza nei giorni feriali (consegna all'Istituto in giornata), inoltre deve essere garantita la raggiungibilità telefonica e il servizio di picchetto (dal lunedì alla domenica e festivi, fino alle ore 22.00) oltre al servizio di documentazione ed ev. di eliminazione dei farmaci.

– la comanda dei medicamenti deve poter essere eseguita per via elettronica (online). Il programma dovrà dare la possibilità di visualizzare tutti i farmaci presenti sul mercato svizzero (con relativi prezzi sempre aggiornati) e la loro tempistica di fornitura.

– possibilità di resa dei farmaci forniti entro 6 giorni lavorativi dalla consegna.

– fornitura di farmaci non nella lista allegata: definire il prezzo partendo dal prezzo Ex-Factory.


La trasmissione delle ordinazioni e ricezioni dei dati relativi alla fornitura, soggiungeva il bando (punto 7), avrebbero dovuto essere in formato XML. Relativamente al prezzo dei medicamenti, il bando al punto 5 prevedeva:

KUKO (Kundespezifische Konditionen - condizioni personalizzate) e condizioni particolarmente vantaggiose; abbassamento prezzi UFSP:

– il fornitore di una Casa per anziani (detta in seguito CpA) gode spesso di condizioni speciali presso l'industria farmaceutica. Di conseguenza se la deliberataria approda a migliori condizioni di acquisto, essa è tenuta a farne approfittare la CpA immediatamente ed in egual misura;

– su richiesta della CpA la deliberataria garantisce l'accesso incondizionato alla documentazione relativa al processo di approvvigionamento della deliberataria;

– farmaci della lista delle specialità: in caso di abbassamenti di prezzo (LS1 prezzo Ex-Factory e LS2 prezzo pubblico) decisi e imposti al mercato dell'Autorità Federale (UFSP) la deliberataria adatterà immediatamente ed in egual misura i prezzi applicati alla CpA.

B. Contro il predetto bando la RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del concorso e la sua ripetizione, impostata non più secondo la procedura prevista dall'art. 32 cpv. 3 LCPubb, ma con ponderazione dei servizi richiesti. In via provvisionale, postula la sospensione del termine per l'inoltro delle offerte e della procedura di aggiudicazione. Domanda altresì al Tribunale di poter continuare a garantire la fornitura di medicinali all'Istituto durante questo periodo. La ricorrente contesta in particolare la scelta del solo criterio del prezzo per l'aggiudicazione della commessa, a fronte di tutta una serie di servizi richiesti che per la loro natura, importanza e contenuto avrebbero dovuto essere adeguatamente ponderati con il criterio del prezzo. Critica pure le condizioni poste per la fornitura dei medicinali, considerate troppo restrittive e discriminanti in quanto atte, a mente sua, a favorire il solo grossista distributore presente in Ticino, l'__________ di __________. Ciò varrebbe in particolare per la trasmissione delle ordinazioni e ricezioni dei dati relativi alla fornitura richiesta in formato XML (di cui il grossista ticinese sarebbe dotato), gli orari di consegna (ordinaria e d'urgenza) dei medicamenti, la visualizzazione dei farmaci presenti sul mercato svizzero, del loro prezzo e della tempistica di fornitura. L'insorgente censura inoltre il bando nella misura in cui richiede un'offerta, partendo dal prezzo ex-Factory, anche per i medicamenti non specificatamente e preventivamente elencati nei documenti di gara, mancando un volume di riferimento, che comporterebbe l'impossibilità di valutare l'economicità delle offerte. Anche la procedura indicata in caso di ottenimento di condizioni speciali presso l'industria farmaceutica (cosiddette KUKO) di cui al punto n. 5 del bando sono considerate dalla ricorrente contrarie al principio della trasparenza e della libera concorrenza. Infine, essa stigmatizza pure la mancanza di un criterio per la formazione di apprendisti e la possibilità di subappalto della fornitura di medicamenti previo consenso scritto della direzione dell'Istituto, clausola considerata troppo generica.

C. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, con motivazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto. L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) non ha formulato particolari osservazioni, rimettendosi alle allegazioni della committenza.

D. Nei successivi allegati scritti le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, legge alla quale la commessa è assoggettata. La legittimazione attiva della ricorrente a contestare gli elementi del bando è certa (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1).

1.2. Quanto alla tempestività del ricorso si rileva quanto segue. Le contestazioni sollevate nel gravame sono circoscritte ad alcune clausole contenute nel bando di concorso. Non si riferiscono alla documentazione, composta unicamente della lista dei medicinali desiderati, messa a disposizione della ricorrente dal municipio il 9 febbraio 2016. Le controverse condizioni sono state pubblicate sul FU di venerdì __________ gennaio 2016, distribuito per posta il giorno seguente. Il 17 febbraio 2016, data di inoltro del ricorso, il termine di 10 giorni per impugnarle era pertanto ampiamente scaduto. Il gravame può tuttavia essere considerato tempestivo in base al principio della buona fede. Il punto 16 del bando pubblicato indicava in effetti che era data facoltà di ricorso contro il bando e gli atti di concorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti d'appalto. Data questa indicazione, in base al principio secondo cui l'erronea indicazione dei termini di ricorso non può nuocere all'insorgente, sarebbe eccessivo pretendere che la ricorrente si rendesse conto che le prescrizioni del bando dovevano essere impugnate entro 10 giorni dalla pubblicazione sul FU. Il gravame è quindi ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

2. Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara ed il modulo d'offerta-costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).
Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, che non operino distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2, STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).

3. La ricorrente critica il fatto che il concorso sia stato impostato solo sulla base del criterio del minor prezzo, senza ponderazione dei servizi richiesti, a mente sua affatto secondari, riguardanti in particolare i tempi di fornitura, il modo di trasmissione delle ordinazioni online, in formato XML o, ancora, la formazione degli apprendisti. Ciò costituirebbe solo un tentativo per escludere le piccole farmacie a tutto vantaggio dell'unico grossista presente in Ticino che adempirebbe tutti i requisiti richiesti dall'appaltante.

3.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Trattandosi di beni ampiamenti standardizzati, soggiunge il cpv. 3, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento che il Tribunale può sindacare unicamente nei sopra ricordati termini (cfr. consid. 2), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013, n. 832 e 879, sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7 maggio 2015, consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003, consid. 3, decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati).

3.2. La commessa in questione riguarda la fornitura di medicinali per l'Istituto per anziani __________, che il committente ha elencato in ordine alfabetico e nelle richieste quantità nel documento di gara messo a disposizione dei partecipanti al concorso. L'impor-to indicativo sulla base del prezzo di acquisto dei medicamenti della fornitura è stato stimato in fr. 200'000.-. Di per sé la commessa è riconducibile ad una prestazione (fornitura) omogenea, eseguita ripetitivamente dietro richiesta della casa per anziani. Vista la natura della prestazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con la combinazione di criteri tecnici (medicamenti) e requisiti generici di esercizio (tempi, modi di ordinazione e di fornitura, ecc.) non ha abusato del suo margine di apprezzamento circa la nozione del criterio del minor prezzo giusta l'art. 32 cpv. 3 LCPubb. Minor prezzo che non sta a significare, come visto, che il committente non possa introdurre ulteriori criteri che a questo si combinino e che contribuiscano a definire lo standard della commessa. La prestazione richiesta era quindi di massima conforme con quanto previsto all'art. 32 cpv. 3 LCPubb, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente.

4. Il municipio ha indicato nel bando (punto 8) che il prezzo dei medicamenti doveva includere oltre a una serie di servizi correlati alla commessa, anche il prezzo dei farmaci non specificatamente elencati nel documento di gara partendo dal prezzo Ex- Factory, senza dare ulteriori specifiche in merito all'ammontare dell'importo stimato per tale spesa. Il prezzo di questi medicamenti, che non appartengono a quei medicamenti usuali di cui gli ospiti di una casa per anziani necessitano e che non possono essere preventivamente precisati dipendendo dalle specifiche e contingenti necessità, viene normalmente stabilito dal fornitore sulla base di una percentuale di maggiorazione rispetto al prezzo Ex-Factory. Questa impostazione del concorso, senza alcuna indicazione di un volume di riferimento, quand'anche solo stimato, per i medicamenti fuori dalla lista, rende impossibile la valutazione oggettiva delle offerte sulla base del minor prezzo. Infatti, la migliore offerta, ossia quella economicamente più bassa, può essere individuata solo se il committente è a conoscenza del prezzo globale di tutti i medicamenti richiesti, sia di quelli elencati nel modulo d'offerta, sia di quelli al di fuori di questo. L'esempio che la ricorrente cita nel suo ricorso è emblematico al proposito. L'offerta a minor prezzo presentata per i medicamenti della lista non necessariamente sarà la più vantaggiosa nel suo complesso, poiché dipenderà dalla percentuale di maggiorazione che il concorrente applicherà per la fornitura di medicamenti non nell'elenco ma che, in assenza di un punto di riferimento comune per tutti i concorrenti (volume indicativo per questi ultimi medicinali), non è possibile calcolare. L'unico criterio fissato nel concorso (minor prezzo) si basa quindi su parametri che non sono valutabili in modo oggettivo e pertanto non permette di salvaguardare i principi generali che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza efficace tra offerenti. Su questo punto il ricorso si rivela quindi fondato e il bando, impostato sull'unico criterio del minor prezzo, deve essere annullato per questo vizio, non essendo possibile, in mancanza di indicazioni più precise, porre rimedio a queste gravi manchevolezze semplicemente stralciando la condizione riferita ai medicamenti non compresi nell'elenco.

5. 5.1. La ricorrente contesta anche la clausola del bando secondo cui se l'aggiudicataria dovesse spuntare migliori condizioni di acquisto presso l'industria farmaceutica, di tali vantaggi dovrà beneficiarne in egual misura la casa per anziani. A suo avviso, ciò sarebbe contrario al divieto sancito dall'art. 5 lett. f LCPubb di negoziazione delle offerte. La tesi non regge, già solo per il fatto che la condizione non tende ad instaurare trattative, di principio vietate, con i concorrenti nell'ottica di ottenere un prezzo più favorevole dopo l'inoltro delle offerte (cosiddette Abgebotsrunden), ma mira semplicemente ad applicare gli sconti concessi dall'industria farmaceutica in favore dei suoi clienti, siano essi ospedali, case per anziani, farmacie, studi medici o drogherie, una volta aggiudicata la commessa. In tal senso, la clausola, debitamente preannunciata e di cui il solo committente beneficia, a ben guardare rientra per sua natura più nella libertà di definizione del contratto di fornitura tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, e non stravolge affatto la commessa nei suoi tratti essenziali, anzi, persegue l'obiettivo di un utilizzo (ancor più) parsimonioso delle risorse finanziarie dell'ente pubblico fissato all'art. 1 lett. d LCPubb. In sé non è quindi vietata (Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 2585, 2589, 2856 e seg.). Le argomentazioni della ricorrente su questo punto sono pertanto prive di fondamento.

5.2. Non trova miglior sorte il gravame laddove critica anche i tempi di fornitura dei medicamenti stabiliti nel bando di concorso dalla stazione appaltante. A prescindere dal fatto che anche qui, come per la precedente clausola, sembrerebbe che si sia in presenza di condizioni che dovrebbero trovare concretizzazione nell'ambito del contratto di fornitura successivo all'aggiudicazione della commessa, e non di condizioni della commessa, a torto la ricorrente insinua un tentativo di favorire l'unico grossista presente in Ticino che potrebbe consegnare i medicinali entro i termini stabiliti (consegne ordinarie bisettimanali entro le 14.30, consegne d'urgenza in giornata). La fornitura esposta in questi termini, dettati da motivi di organizzazione interna, come rilevato nella risposta dal municipio, non fa altro che riprendere la regolamentazione già in vigore per il biennio 2014-2016 presso lo stesso istituto, che non ha impedito alla ricorrente di partecipare al precedente concorso e di aggiudicarsi la commessa (cfr. decisione STA 52.2014.119 del 9 luglio 2014). Essa è del resto stata in grado di fornire i medicinali in questi termini, per cui non si vede come la prescrizione del bando possa pregiudicare i suoi interessi, fatto nemmeno asserito dalla ricorrente. D'altra parte, chi non condivide una simile impostazione non ha che da rinunciare a partecipare alla gara. Si rileva comunque che la criticata fornitura avverrà due volte alla settimana nei giorni feriali, per cui l'aggiudicataria avrà tempo complessivamente due giorni e mezzo per procedere alla consegna dei medicinali. Anche su questo punto il ricorso è quindi destinato all'insuccesso.

5.3. Diversa è invece la conclusione riguardo alla trasmissione delle ordinazioni e ricezione dei dati relativi alla fornitura che, secondo il bando, deve essere in formato XML. In effetti, non si vede alcun motivo per limitare la possibile cerchia di concorrenti a quelli che dispongono di tale formato, né il committente ha saputo convincere con specifici argomenti tecnici o organizzativi o di altro genere per sostenere la necessità di disporre per la trasmissione delle ordinazioni di tale modalità informatica, di cui parrebbe esso stesso sprovvisto. Nella risposta l'ente appaltante (punto n. 1.1) si è limitato ad asserire, in modo assai generico, senza contestare partitamente le precise contestazioni della ricorrente, che il formato XML sarebbe uno standard di mercato largamente utilizzato, facile da capire e da generare (…) di facile accessibilità e (…) può essere trasformato in formati interni, proprietari e tabellari. Ciò non giustifica l'esclusione di altri prodotti informatici che potrebbero essere altrettanto validi e rispondere alle esigenze, invero alquanto semplici, dell'Istituto per anziani per la trasmissione delle ordinazioni. Laddove ha imposto in modo vincolante la fornitura di un programma informatico con determinati formati, la committenza ha indubbiamente violato il divieto sancito dall'art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e, più in generale il principio di un'efficace e libera concorrenza tra gli offerenti (art. 1 lett. b LCPubb).

5.4. Infine, anche la clausola relativa al subappalto non può essere ammessa nei modi in cui è stata formulata. L'art. 24 LCPubb prevede il divieto del subappalto nelle commesse, volto essenzialmente ad impedire che l'aggiudicatario, che viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza, ma vale anche per le commesse di fornitura. Il divieto non è tuttavia assoluto. L'art. 36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto, anche per le commesse di fornitura. In tale evenienza - soggiunge la norma - valgono le seguenti condizioni:

a) il concorrente deve allegare all'offerta la distinta dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;

b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;

c) l'ente appaltante ha la facoltà di verificare in ogni momento il rispetto dei singoli contratti fra l'appaltatore e i suoi subappaltatori.

Dal canto suo, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che se gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.2, 52.2010.133 del 24 giugno 2010).

Ora, gli atti di appalto in concreto stabiliscono il divieto di subappalto senza il consenso del committente. Così come formulata, la possibilità di subappaltare, in sé legittima, non adempie alle condizioni poste dall'art. 36 RLCPubb/CIAP citato, ciò che impedisce di verificare il rispetto di tutti i requisiti esatti dalla legge e dalla documentazione di gara anche da parte del subappaltatore. Il ricorso anche su questo punto deve quindi essere accolto e il bando non può che essere annullato.

6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande provvisionali formulate dalla ricorrente.

7. La tassa di giustizia è posta a carico dell'ente banditore secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv.1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.

Di conseguenza:

1.1. il bando indetto dal municipio di CO 1 per aggiudicare la fornitura di medicinali occorrenti all'Istituto per anziani __________ per il periodo 1. aprile 2016-31 marzo 2017 è annullato;

1.2. l'ente banditore rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del comune di CO 1. Alla ricorrente è restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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