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60.2007.331@96068

Numero d'incarto: 60.2007.331

Data decisione, Autorità: 12.11.2007, CRP

Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Incarto n.
60.2007.331

Lugano

12 novembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/7.9.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 6.9.2007, inviando al contempo l’incarto DA __________;

ritenuto che con scritto 7.9.2007 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo in relazione all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 11/13.9.2007 del segretario assessore che ha precisato i motivi del richiamo;

richiamato lo scritto 17/19.9.2007 del procuratore pubblico Rosa Item con il quale comunica di rimettersi alla decisione di questa Camera;

preso atto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una querela sporta il 21.2.2007 da __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) conclusosi con il decreto d’accusa 21.5.2007 (DA ____________________) per titolo di lesioni semplici, in relazione ai fatti avvenuti il 20.2.2007 a __________.

2. Il querelante in sede penale ha iniziato un’azione civile per salari e mercedi presso la Pretura istante (inc. __________) per pretese salariali relative ad un periodo di assenza causa infortunio, quest’ultimo riferito ai fatti oggetto del decreto d’accusa.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5. Nel presente caso è certamente data una connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale (inc. MP __________) e quelli alla base del contenzioso civile (inc. DI.__________). È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

6. L’istanza è dunque accolta. L’incarto è inviato direttamente da questa Camera alla Pretura istante.

7. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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