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Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

855.120 · Legislazione Ticino

Dated Nov 30, 2016

https://lexipedia.io/en/docs/ch-ti/rl/855-120/it/decreto-esecutivo-concernente-l-aliquota-per-il-finanziamento-dell-indennita-di-perdita-di-guadagno-in-caso-di-adozione

Retrieved on Sep 4, 2026

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855.120

Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Decreto esecutivo

concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),

decreta:

Art. 1 Aliquote contributive (art. 20 Lipga)

I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

Il prelievo del contributo è sospeso.1

Footnotes

  1. [1] Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU 2016, 490.