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Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

14.2024.106 · Tribunale d’appello Ticino

Dated Dec 2, 2024

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Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Ticino
  3. Ticino Court of Appeal
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Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

14.2024.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 dicembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 giugno 2024 dal

Comune di CO 1, __________ (__________)

contro

RE 1, __________ (__________)

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che mediante licenza edilizia rilasciata il 2 settembre 2022 a RE 1, il Comune di CO 1 ha autorizzato il cambio di destinazione di un locale da deposito a negozio e ha stabilito una tassa di fr. 100.–, un contributo sostitutivo per posteggi di fr. 5'000.– e spese amministrative di fr. 30.–;

che mediante bolletta dello stesso giorno il Comune ha chiesto al beneficiario di versare il contributo sostitutivo del posteggio di fr. 5'000.– entro il 31 dicembre 2023 e indicato che un eventuale reclamo andava presentato per scritto al Municipio entro trenta giorni;

che con lettera del 17 febbraio 2024 RE 1 ha chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, precisando di aver già formulato la richiesta d’esonero nell’istanza volta al rilascio della licenza edilizia;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 (indicando quale cau­sa del credito i “Contributi sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida del 31.03.2024”) e fr. 44.50 (per gli “Interessi ritardo fino al 10.05.2024”);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

che nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza;

che statuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi arretrati di fr. 44.50, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2024 per ottenere l’“esonero da parte del Municipio”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere cen-surati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito, da un lato, che la licenza edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi di fr. 44.50 dovuti sino a tale data, e dall’altro che agli atti non vi è invece alcun titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 30.–, onde il parziale accoglimento dell’istan­za per le prime due poste;

che nel reclamo RE 1 scrive di aver aperto un piccolo negozio senza scopo di lucro, per il cui riattamento e allestimento ha utilizzato tutte le sue risorse, e di aver chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, ma senza ricevere risposta, sicché ribadisce la sua richiesta;

che le circostanze di fatto e i documenti addotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo – in prima sede è rimasto silente – sono tardive e di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che interamente fondato su fatti inammissibili, il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

che ad ogni modo la Camera non è competente per statuire sulla richiesta di esonero, che rientra in prima battuta nella competen­za del Comune e in seconda e terza battuta, su ricorso, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC, RL 181.100);

che nella fattispecie RE 1 avrebbe quindi dovuto ricorrere al Municipio CO 1 entro trenta giorni dalla ricezione della decisione (bolletta) del 2 settembre 2022 (doc. A) per contestare il contributo di fr. 5'000.– posto a suo carico e se del caso esigere una decisione sulla sua richiesta di esonero, ch’egli affer­ma – senza produrla – di aver presentato contestualmente all’i­stanza volta al rilascio della licenza edilizia;

che né il giudice del rigetto né questa Camera nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sono competenti per riesaminare la decisione del Comune, nel frattem­po diventata definitiva, la loro competenza limitandosi a verificare che la decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.87 del 21 ottobre 2024, pag. 4);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5’000, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– RE 1, __________, __________ (__________);

– Comune di CO 1, __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).