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97 I 766

Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts

Dated Dec 15, 1971

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bge-atf-dtf/97-i-766/de/97-i-766

Retrieved on Sep 6, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Supreme Court Official Reports
Source

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 10 citing decisions has been analysed.

97 I 766

97 I 766

Rubrum

111. Estratto della sentenza del 15 dicembre 1971 nella causa Stato del Cantone Ticino contro Patriziato di Gorduno.

Regeste

Anschlussbeschwerde an das Bundesgericht in eidgenössischen Enteignungssachen. Die Anschlussbeschwerde hat keine selbständige Tragweite und Wirkung. Wenn die von der Schätzungskommission zugesprochene Entschädigung für ein bestimmtes Grundstück, das mit dem andern keine wirtschaftliche Einheit bildet, vom Hauptbeschwerdeführer nicht beanstandet wird, kann sie daher von der Gegenpartei nicht auf dem Wege des Anschlusses angefochten werden.

Erwägungen

4.

L'espropriante non ha impugnato la decisione della Commissione nei punti riguardanti l'indennità per le part. 3 e 726, l'espropriato l'ha impugnata solo con ricorso adesivo. Poiché quest'ultimo non ha portata ed efficacia autonome, ma dipende dal ricorso principale, ne consegue che esso è irricevibile, nella misura in cui chiede una maggiore indennità per oggetti per i quali il ricorrente principale ha accettato il giudizio dell'istanza inferiore. Non giova al ricorrente adesivo invocare il principio per cui quello che conta è l'indennità complessiva e non l'importo per ogni singolo bene espropriato. Tale criterio vale nel caso di espropriazione parziale, in cui il compenso per la frazione espropriata e quello per il deprezzamento della parte residua formano un'unità giuridica e ove le singole poste rappresentano semplicemente fattori atti a permettere la determinazione della piena indennità. Se la domanda non va considerata singolarmente per ogni fattore di valutazione, essa lo deve essere, invece, per ogni oggetto di espropriazione (RU 94 I 581). In concreto, le singole particelle espropriate costituiscono ognuna, separatamente, l'oggetto espropriato, né esiste ragione, ad es. un'unità economica, che imponga di considerarle assieme.

Cited in