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A (Direttore Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

2019-09 · Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

https://lexipedia.io/en/docs/ch/finma/2019-09/it/a-direttore-generale-verletzung-von-geldwaschereirechtlichen-pflichten-berufsverbot-tatigkeitsverbot

Retrieved on Sep 4, 2026

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Source

A (Direttore Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Rubrum

A (Direttore Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Partei: A (Direttore Generale)

Bereich: Bewilligte

Thema: Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot

Massnahmen: divieto di esercizio della professione per una durata di tre anni (art. 33 LFINMA).

Rechtskraft: Un ricorso contro la decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale, cfr. sentenza TAF B-6229/2019 del 30.04.2021 (cresciuta in giudicato).

Kommunikation: -

Entscheiddatum: 18.10.2019

Zusammenfassung

A è stato Direttore Generale Responsabile della Divisione Private Banking & Asset Management della Banca X in seno alla quale sono state rilevate delle gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza riconducibili alla gestione della clientela latinoamericana, clientela che è stata gestita da B quale primo funzionario. A ha disatteso i doveri più elementari di dirigente imposti dalla sua funzione in seno alla Divisione di cui era responsabile, che prevedevano, tra l'altro, la supervisione e il coordinamento dell'attività di Private Banking, la partecipazione alla conduzione degli affari della Banca nel rispetto di norme, regolamenti, linee guida e statuti, l'appropriata ed efficiente organizzazione e il corretto funzionamento della Divisione, nonché che favorisse lo scambio di informazioni all'interno della Banca. A è inoltre intervenuto quale secondo funzionario in una parte delle relazioni esaminate e ha concesso a B un'autonomia troppo elevata e non adeguatamente controllata in seno alla sua Divisione. Disattendendo i doveri più elementari di dirigente imposti dalla sua funzione, B ha permesso, facilitato e tollerato le gravi violazioni di cui agli art. 4, 5, e 6 LRD commesse dalla Banca ed è pertanto personalmente responsabile delle stesse, nonché della relativa grave violazione del requisito della garanzia di un'attività irreprensibile da parte della Banca (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR), violazioni che gli sono personalmente imputabili.