Beschreibung/ Link Entscheid Radio svizzera di lingua italiana Rete 1, trasmissione 'Prima di sera'
Rubrum
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
b.450
Decisione del 3 maggio 2002
concernente
la Radio svizzera di lingua italiana Rete 1: trasmissione dell'8 dicembre 2001 a partire dalle ore 17.04; ricorso di S del 15 febbraio 2002
Composizione dell'autorità:
Presidente: Denis Barrelet
Membri: Marie-Louise Baumann (vice-presidente), Regula Bähler, Sergio Caratti, Barbara Janom Steiner, Heiner Käppeli, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Segretari Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand giuridici:
Fatti
A. L'8 dicembre 2001, alle ore 17.04, la Radio svizzera di lingua italiana Rete 1 (qui di seguito RSI) ha mandato in onda una trasmissione in diretta dal titolo « Prima di sera », condotta da Armida Demarta. Prima di dare la parola al suo ospite in studio, che avrebbe parlato delle decorazioni dei presepi, la conduttrice ha fatto alcune considerazioni sul Natale. Innanzitutto ha ricordato che l'anno appena trascorso era stato caratterizzato da numerosi avvenimenti tragici. In seguito si è chiesta se figure importanti come San
Nicolao, Gesù o Babbo Natale sono realmente esistite. A suo avviso, San Nicolao e Gesù sono esistiti davvero, a differenza di Babbo Natale. La conduttrice ha poi affermato che il presepe simboleggia la magìa del Natale, in contrasto con la febbre degli acquisti che imperversa ovunque, aggiungendo la frase seguente « Basta con queste fregnacce consumistiche di Babbo Natale, questo ladro che ci ruba il portafoglio ! ».
B. Il 15 febbraio 2002 (data del timbro postale), S (qui di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (qui di seguito l'autorità di ricorso o l'AIRR) contro la trasmissione succitata. All'atto è allegato il rapporto dell'organo di mediazione, insieme ai nomi, indirizzi, anno di nascita e firme di oltre 20 persone che sostengono il ricorso. Il ricorrente fa valere in particolare il fatto che la trasmissione è andata in onda in pieno periodo dell'Avvento, verso il tardo pomeriggio, in un'ora durante la quale possono essere all'ascolto persone di tutte le fasce di età. In questo contesto, secondo il ricorrente la frase pronunciata da Armida Demarta, nella quale afferma che Babbo Natale è un ladro (« Basta con queste fregnacce consumistiche di Babbo Natale, questo ladro che ci ruba il portafoglio ! »), viola il mandato culturale di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a della legge federale sulla radiotelevisione (qui di seguito: LRTV, RS 784.40). Il ricorrente sostiene inoltre che vi è violazione dell'art. 4 cpv. 2 LRTV, adducendo che l'opinione personale della conduttrice non era riconoscibile come tale.
C. In applicazione dell'art. 64 cpv. 1 LRTV, la Società svizzera di radiotelevisione (qui di seguito: la SSR) è stata invitata a pronunciarsi. Nella sua risposta del 28 marzo 2002, la SSR ritiene totalmente esagerate le affermazioni del ricorrente e che non vi è violazione degli articoli 3 e 4 della LRTV. Secondo l'emittente, la frase di Armida Demarta è stata pronunciata nell'ambito di un programma di intrattenimento ed ha quindi carattere ironico e provocatorio. Si è trattato quindi di una battuta, facilmente riconoscibile come tale.
D. La risposta della SSR è stata notificata al ricorrente il 9 aprile 2002. Contemporaneamente le parti sono state informate che non ci sarebbe stato ulteriore scambio di corrispondenza.
Considerandi
1. L'art. 62 cpv. 1 LRTV dispone che, entro 30 giorni dal deposito del rapporto scritto dell'organo di mediazione, contro la trasmissione contestata può essere interposto ricorso scritto presso l'autorità di ricorso. Il rapporto dell'organo di mediazione è datato 25 gennaio 2002; il ricorso è stato inoltrato all'AIRR con invio postale datato 15 febbraio 2002: il termine di 30 giorni è stato quindi rispettato.
2. L'art. 63 LRTV definisce la legittimazione.Può interporre ricorso chiunque ha partecipato ad una procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione, ha almeno 18 anni, è cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio o di dimora, a condizione che il suo reclamo sia sostenuto da 20 persone in grado di soddisfare le stesse condizioni. (art. 63 cpv.1 lett. a LRTV, cosiddetto ricorso popolare). Se il ricorrente soddisfa tutte questi requisiti e il suo ricorso è sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LRTV, le condizioni formali di un ricorso popolare sono adempiute e l'AIRR può entrare in materia.
3. Il ricorso definisce l'oggetto del reclamo e delimita in tal modo il potere d'esame dell'AIRR. Questo potere si limita alla trasmissione mandata in onda (art. 58 cpv. 2 LRTV). Conformemente all'art. 65 cpv. 1 LRTV, l'autorità di ricorso deve stabilire nella sua decisione se vi è stata violazione delle disposizioni relative ai programmi. Quando entra in materia, l'autorità non è legata alle argomentazioni delle parti in causa e può quindi procedere liberamente all'esame del diritto applicabile. Essa analizza la trasmissione nel suo insieme, in base alle disposizioni fondamentali del diritto in materia di programmi, senza essere tenuta a prendere in considerazione tutti i reclami e le motivazioni addotti dalle parti (vedi Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 453 ; GAAC 61/1997 n. 69, p. 650 ; 60/1996 n. 91, p. 838).
4. L'art. 93 cpv. 2 della Costituzione federale (qui di seguito: Cost., RS 101), ripreso dall'art. 3 LRTV e dall'art. 3 della concessione SSR, definisce il mandato culturale della radio e della televisione. Queste ultime devono contribuire "all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento". Nell'ambito di questo mandato, ogni emittente deve poter discutere in maniera critica dei temi più svariati della vita politica, sociale, culturale e religiosa (GAAC 66/2002, n. 17, p. 181 ; GAAC 61/1997, n. 68, p. 644). In particolare, la radio e la televisione devono avere la possibilità di criticare le opinioni politiche più diffuse, le istituzioni esistenti, le concezioni prevalenti e i punti di vista generalmente acquisiti e anche di opporvisi. Non vi sono argomenti che possono essere esclusi dal giudizio critico dei media; il limite si situa nel modo in cui è rea- lizzata la trasmissione (GAAC 61/1997, n. 68, p. 645 ; GAAC 59/1995, n. 67, p. 553).
4.1 Il mandato culturale, definito nell'art. 3 cpv. 1 LRTV riguarda i programmi nel loro insieme. Tuttavia, una trasmissione, da sola, può violare le disposizioni del mandato, nel caso vada contro valori fondamentali garantiti dalla Costituzione o ad uno dei compiti dell'emittente, facendo emergere, ad esempio, un carattere essenzialmente distruttivo (GAAC 61/1997, n. 67, p. 636 ; GAAC 60/1996, n. 85, p. 765 ; GAAC 59/1995, n. 66, p 533). L'AIRR pone inoltre requisiti più severi per quanto riguarda alcuni ambiti sensibili, allo scopo di garantire la realizzazione del mandato culturale (vedi Dumermuth, op.cit., n. 99 ss ; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berna 1998, n. 795 ss). La tutela dei giovani rientra in questi ambiti sensibili così come la protezione della dignità umana e dei sentimenti religiosi (vedi Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévision, Porrentruy 1996, n. 82).
4.2 Nell'art. 6 cpv. 1 LRTV il legislatore cita espressamente alcuni ambiti sensibili.Non sono quindi ammesse le trasmissioni contrarie alla morale pubblica o quelle che banalizzano o esaltano la violenza.
4.3 La nozione di morale pubblica va intesa in senso lato (Dumermuth, op. cit., p. 102). Oltre alla tutela del sentimento morale in ambito sessuale, la norma di legge ha come obiettivo la protezione dei valori culturali fondamentali ai quali appartengono la dignità umana e la tutela dei bambini e degli adolescenti (vedi decisione dell'AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss).
4.4 L'art. 7 n. 2 della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405) è una norma che protegge esplicitamente i bambini e gli adolescenti. In base a quest'articolo, devono essere vietate le trasmissioni che, a causa del loro orario di ricezione, possono essere seguite da bambini e adolescenti e nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale. L’art. 7 n. della Convenzione non va oltre l'art. 6 cpv. 1 seconda frase LRTV(decisione AIRR b. 380 del 23 aprile 1999, pubblicata in medialex 3/99, p. 179 ss). Per quanto riguarda la tutela dei bambini e degli adolescenti, non sono ammesse quelle trasmissioni che presentano ripetutamente comportamenti di carattere sessuale o violento o atteggiamenti riprovevoli dal punto di vista morale, che possono minare gravemente lo sviluppo e il senso morale di bambini o adolescenti. Non esiste comunque in Svizzera l'obbligo legale di classificare le trasmissioni in base alle fasce di età degli utenti (vedi anche decisione dell'AIRR b.430 del 9 marzo 2001, riassunta in medialex 2/01, p. 113).
5. L'art. 93 cpv. 3 Cost., ripreso dall'art. 5 LRTV, sancisce l'autonomia dell'emittente di concepire liberamente i programmi. Essa dispone di un am- pio margine di manovra, in particolare nel decidere i temi e la loro presentazione come pure nello scegliere lo stile di quest'ultima, nei limiti del suo mandato culturale e del rispetto dei principi (GAAC 61/1997, n. 68, p. 644 ; 60/1996, n. 85, p. 760 ; 56/1992, n. 13, p. 99). In materia di programmi d'intrattenimento, l'emittente gode della maggiore autonomia (vedi Leo Schürmann/Peter Nobel, Medienrecht, Berna 1993, p. 90).
6. In questo contesto generale di autonomia dei programmi, si ammette d'altronde che i collaboratori di un'emittente possano commentare gli argomenti trattati e esprimere la loro opinione personale (Boinay, op. cit., n. 240). Tuttavia, essi devono rispettare i principi applicabili all'informazione sanciti dall'art. 4 LRTV. Anche le trasmissioni culturali devono rispettare questi principi, in particolare quello della trasparenza sancito dall'art. 4 cpv. 2 LRTV (Barrelet, op. cit., n. 791). Il contenuto della trasmissione è quindi determinante per stabilire se il pubblico ha potuto farsi una propria opinione personale (GAAC 59/1995, n. 66, p.554).
7. Alla luce di quanto esposto, è opportuno valutare se, nella sua trasmissione dell'8 dicembre 2001, la RSI è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal mandato culturale e se ha violato il principio della trasparenza. Innanzitutto va ricordato che la trasmissione "Prima di sera", condotta in diretta da Armida Demarta, è una trasmissione culturale di intrattenimento, frammezzata da ampi spazi musicali e caratterizzata da uno stile di presentazione disinvolto.
7.1 Il ricorrente rimprovera alla conduttrice della trasmissione oggetto del ricorso di avere ingannato sua figlia, facendole credere che Babbo Natale sia un ladro. Egli fa valere una violazione del mandato culturale di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a LRTV nonché una violazione dei principi applicabili all'informazione di cui all'art. 4 LRTV, in particolare art. 4 cpv. 2 LRTV.
7.2 Nell'ambito di trasmissioni d'intrattenimento, l'emittente dispone di un ampio margine di manovra circa la scelta degli argomenti e il modo in cui trattarli. Conformemente al principio dell'autonomia dei programmi, l'AIRR mantiene una posizione neutrale rispetto al contenuto delle trasmissioni d'informazione soggette all'art. 4 LRTV.
7.3 La frase di Armida Demarta oggetto di contestazione da parte del ricorrente («Basta con queste fregnacce consumistiche di Babbo Natale, questo ladro che ci ruba il portafoglio ! ») è stata pronunciata rapidamente, di sfuggita, fra due intervalli musicali. Essa faceva parte di una serie di osservazioni della conduttrice riguardo a San Nicolao, al significato profondamente religioso del Natale e alla simbolicità dei presepi. La frase su Babbo Natale era chiaramente riconoscibile come opinione personale. Inoltre, il tono disinvolto della presentatrice faceva intendere che le sue affermazioni non andavano prese troppo sul serio (GAAC 61/1997, n. 67, p. 638 s.). Il prin- cipio della trasparenza di cui all'art. 4 cpv. 2 LRTV, pertanto, non è stato violato.
7.4 Poiché è stata trasmessa in un'ora con un elevato indice di ascolto, la trasmissione poteva raggiungere un'ampia fetta di radioascoltatori, bambini compresi. La presenza di questi ultimi richiede in genere una certa attenzione da parte dell'emittente; tuttavia, dal punto di vista del diritto in materia di programmi, ci si chiede se la credenza di un bambino debba necessariamente essere tutelata. È evidente che la frase in questione non riguarda un contenuto essenziale per la fede, in quanto il personaggio in causa è del tutto immaginario. Il fatto che i bambini credano in Babbo Natale fa invece parte degli usi e dell'immaginario collettivo, malgrado non sia chiaro se il personaggio faccia più piacere ai bambini, agli adulti o ai commercianti. L'AIRR osserva che Babbo Natale è una figura originaria del nord delle Alpi, più in particolare dei Paesi nordici, che da poco ha fatto il suo ingresso anche nella Svizzera italiana. Anche se ciò non fosse, l'autorità di ricorso ritiene comunque che un personaggio immaginario non rappresenti un valore culturale fondamentale tale da essere difeso da qualsiasi critica, anche aspra. Il mandato culturale della radio e della televisione non comprende la difesa o la promozione di tutti i personaggi mitici della nostra società, anche se questi fossero importanti per intere categorie di cittadini (in questo senso, vedi anche la decisione dell'AIRR b. 420, 421, 423 dell'8 dicembre 2000).
8. Visto quanto precede non vi è stata violazione del diritto in materia di programmi. Il ricorso deve essere respinto nella misura in cui si possa entrare in materia.
Dispositivo
Per questi motivi,
L'Autorità indipendente di ricorso delibera :
1. Nella misura in cui si possa entrare in materia, il ricorso di S del 15 febbraio 2002 è respinto e si stabilisce che la trasmissione della Radio svizzera di lingua italiana Rete 1, mandata in onda l'8 dicembre 2001, non ha violato le disposizioni relative al diritto in materia di programmi.
2. Non sono disposte spese di procedura.
3. Notifica: (...)
In nome della Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
Vie di ricorso Conformemente agli art. 65 LRTV (RS 784.40) e 103 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (RS 173.110), le decisioni dell'Autorità di ricorso possono essere impugnante con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
Notificato: il 15 agosto 2002