Italiano
Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Conchiusa a Ginevra il 10 ottobre 1980 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 1982 Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 20 agosto 1982 Entrata in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 1983