Lexipedia

172.327.11 O CommConc PF

Ordinanza del Consiglio dei PF sull’organizzazione della commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi per il settore dei PF (O CommConc PF)

del 12 dicembre 2019 (Stato 1° marzo 2020)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 1 concernente
la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi,

ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione della commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 19952 sulla parità dei sessi per:

  1. il personale del settore dei PF secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20013 sul personale del settore dei PF; e
  2. i professori dei due PF secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settembre 20034 sul corpo professorale dei PF.

Art. 2 Statuto

La commissione di conciliazione non è tenuta a seguire istruzioni.

Sul piano amministrativo è aggregata al Consiglio dei PF, al quale riferisce annualmente.

Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF tiene la contabilità.

Art. 3 Composizione

La commissione di conciliazione si compone di un presidente, quattro ulteriori membri e quattro membri supplenti.

I membri e i membri supplenti rappresentano pariteticamente gli istituti del settore dei PF nella loro qualità di datore di lavoro, da un lato, e il rispettivo personale, corpo professorale compreso, dall’altro.

La commissione di conciliazione consta dello stesso numero di donne e di uomini nelle funzioni di membri e membri supplenti.

Le comunità linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

Art. 4 Eleggibilità

I membri della commissione di conciliazione hanno familiarità con le questioni riguardanti la parità dei sessi e dispongono di conoscenze in materia di risorse umane, diritto del lavoro, diritto del personale federale nonché in materia di scienza del lavoro.

Il presidente dispone inoltre di una formazione giuridica e, preferibilmente, di esperienza in materia di mediazione.

Art. 5 Nomina e durata del mandato

Il Consiglio dei PF nomina il presidente nonché i due membri e i due membri supplenti che rappresentano gli interessi del datore di lavoro. I due PF e gli istituti di ricerca possono sottoporgli le loro proposte di nomina.

Il Consiglio dei PF può designare un sostituto del presidente in caso di impedimento o ricusazione di quest’ultimo.

I due membri e i due membri supplenti che rappresentano il personale sono nominati dalle organizzazioni del personale del settore dei PF riconosciute che, per statuto, ne difendono gli interessi.

Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF coordina la preparazione delle nomine. Provvede affinché le due parità di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3 siano rispettate e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentate.

La durata del mandato del presidente, degli ulteriori membri e dei membri supplenti della commissione di conciliazione è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La durata complessiva della funzione del presidente, degli ulteriori membri e dei membri supplenti è limitata a 12 anni; il mandato termina alla fine dell’anno civile corrispondente.

Art. 6 Indennità

Per le attività svolte in seno alla commissione di conciliazione i membri e i membri supplenti hanno diritto a una diaria di 300 franchi. I membri e membri supplenti che sono impiegati nel settore dei PF non percepiscono indennità.

La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, il Consiglio dei PF può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

L’autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all’anno al presidente o a un ulteriore membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni.

Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

Gli importi delle diarie non sono adattati al rincaro.

Dalle diarie sono dedotti i contributi AVS/AI/IPG e AD.

Il rimborso delle spese sostenute dal presidente, dagli ulteriori membri e dai membri supplenti della commissione di conciliazione è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale del settore dei PF.

Art. 7 Segretariato

Il presidente gestisce il segretariato sulla base di un mandato. Può designare un segretario incaricato di svolgere lavori amministrativi e redigere i verbali.

I lavori di segretariato sono indennizzati in funzione delle spese che generano. L’indennità è disciplinata in un contratto tra il Consiglio dei PF e il presidente della commissione.

Il presidente e la persona incaricata dei lavori di segretariato non percepiscono alcuna indennità supplementare per la gestione del segretariato e i lavori di segretariato se sono già impiegati nel settore dei PF.

Art. 8 Procedura

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni della sezione 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 2004 concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.

Art. 9 Disposizione transitoria

Il primo mandato dei membri della Commissione di conciliazione termina il 31 dicembre 2023.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.