La DC fissa l’importo non computabile del patrimonio in modo tale da non pregiudicare la possibilità, da parte della persona in questione, di provvedere di nuovo con mezzi propri al suo sostentamento in un futuro prossimo.
L’importo non computabile del patrimonio ammonta al massimo:a. per le persone singole, all’importo per l’economia domestica moltiplicato per sei;b. per le coppie sposate o le unioni domestiche registrate, all’importo per l’economia domestica moltiplicato per dodici.
Se il richiedente ha figli minorenni, all’importo non computabile del patrimonio si applica per ogni figlio un aumento massimo pari al triplo dell’importo per l’economia domestica.
Se è lecito ritenere che al richiedente non sarà possibile costituire un nuovo patrimonio in un futuro prossimo, l’importo non computabile del patrimonio può essere aumentato fino al doppio dell’importo massimo di cui al capoverso 2.