L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.
232.211
Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (OPSt)
(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt),
ordina:
Art. 1 Competenza
Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI
Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.
L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera
Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.
Art. 4 Altri emblemi della Confederazione
Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:a. le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;b. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;c. i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi;d. le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;b. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.
Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:a. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;b. il riferimento all’atto normativo che regola il segno;c. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.
Art. 6 Informazioni sul contenuto dell’elenco
L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.
Art. 75 Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale
Gli articoli 7–9 si applicano a interventi in caso di introduzione nel territorio doganale o di asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di merce simile in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.
Art. 8 Domanda d’intervento6
Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).7
L’UDSC decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, non appena ne dispone integralmente.8
Una volta approvata, la domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata presentata per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.9
Art. 910 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento
All’intervento sono inoltre applicabili gli articoli 54a e 55–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 199211 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.
Art. 10 Disposizione transitoria
I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.