La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4a. l’estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);b. l’assistenza per un procedimento penale all’estero (parte terza);c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);d. l’esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
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La presente legge s’applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:a. reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; ob. altri reati, quando il tribunale o l’istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un’ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:a. la costituzione del tribunale o dell’istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell’istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;b. la procedura dinanzi al tribunale o all’istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; ec. la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9