Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell’insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Da tre a cinque membri devono svolgere le proprie attività principalmente all’estero.
In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un’unica rielezione.
Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge.
Esso non sottostà a istruzioni.
Il Consiglio svizzero di accreditamento si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.
Il Consiglio svizzero di accreditamento dispone di preventivi distinti per sé e per l’Agenzia svizzera di accreditamento e tiene contabilità proprie separate.
Il Consiglio svizzero di accreditamento può riconoscere altre agenzie di accreditamento, in Svizzera o all’estero.
Su proposta del direttore dell’Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio svizzero di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l’Agenzia svizzera di accreditamento; tale regolamento necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.