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420.231

Ordinanza del consiglio d’amministrazione di Innosuisse concernente i suoi provvedimenti di promozione (Ordinanza sui sussidi di Innosuisse)

del 4 luglio 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

Approvata dal Consiglio federale il 26 ottobre 2022

Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse),

visti gli articoli 7 capoverso 1 lettera e e 23 della legge del 17 giugno 2016 1 su Innosuisse (LASPI);
visto l’articolo 19 capoversi 1 bis , 3 bis , 3 ter e 6 della legge federale del 14 dicembre 2012 2 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI);
visto l’articolo 38 dell’ordinanza del 29 novembre 2013 3 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli strumenti di promozione di Innosuisse seguenti:

  1. la promozione di progetti d’innovazione (art. 19 LPRI);
  2. la promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza (art. 20 LPRI);
  3. la promozione delle persone altamente qualificate (art. 20a LPRI);
  4. la promozione del trasferimento di sapere e di tecnologie (art. 21 LPRI);
  5. i provvedimenti di promozione nel quadro della cooperazione internazionale (art. 22 LPRI).

Questi strumenti promuovono le innovazioni fondate sulla scienza, in particolare le innovazioni tecniche e sociali in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari di cui all’articolo 4 lettera c LPRI.

Art. 2 Sostenibilità

Nell’adempimento dei suoi compiti, Innosuisse si adopera per uno sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente.

Innosuisse non promuove progetti o attività che, dopo una valutazione degli effetti, risultano avere nel complesso un impatto negativo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente.

Chi beneficia di un sostegno da parte di Innosuisse deve svolgere le attività promosse tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente.

Art. 3 Integrità scientifica e buona prassi scientifica

Innosuisse non promuove progetti o attività che violano l’integrità scientifica o la buona prassi scientifica (comportamento scorretto in ambito scientifico).

Chi chiede o riceve un sostegno da Innosuisse è tenuto a rispettare le regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

Deve informare Innosuisse su:

  1. procedimenti in corso avviati per sospetto comportamento scorretto in ambito scientifico nei confronti di persone che collaborano alle attività promosse o da promuovere (collaboratori);
  2. sanzioni in corso o pronunciate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda nei confronti di collaboratori per comportamento scorretto in ambito scientifico.

In caso di sospetto o accertato comportamento scorretto in ambito scientifico, Innosuisse sospende la procedura di domanda o la promozione in corso e, se del caso, adotta le misure previste al capoverso 5 e all’articolo 4. A questo riguardo si basa sulle inchieste e sulle decisioni degli organi di ricerca in seno ai quali si è verificato il presunto comportamento scorretto o conduce inchieste proprie. Innosuisse può rinunciare o revocare una sospensione o un’inchiesta se il sospetto è manifestamente infondato o se il provvedimento sarebbe sproporzionato nelle circostanze specifiche.

Innosuisse non entra nel merito di una domanda se nei tre anni precedenti la sua presentazione sono state inflitte ai collaboratori sanzioni gravi per comportamento scorretto in ambito scientifico. Per sanzioni gravi si intende in particolare:

  1. il trasferimento;
  2. il licenziamento;
  3. il blocco di fondi di ricerca;
  4. l’esclusione dagli studi a tempo indeterminato;
  5. la revoca di un titolo accademico.

Art. 4 Sanzioni

In caso di comportamento scorretto in ambito scientifico nell’ambito di progetti di cui è chiesta o concessa la promozione, di impiego abusivo di sussidi e accrediti nonché di violazione delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento, Innosuisse applica le sanzioni seguenti:

  1. ammonimento scritto;
  2. avvertimento scritto;
  3. riduzione, blocco o restituzione dei sussidi;
  4. esclusione temporanea da altre procedure di domanda di sussidio.

Le sanzioni possono essere inflitte singolarmente o in modo cumulativo.

Innosuisse può astenersi dall’infliggere una sanzione se risulta che quest’ultima sarebbe sproporzionata, in particolare se la violazione o la colpevolezza è minima.

Il datore di lavoro delle persone sanzionate può essere informato in merito alle sanzioni inflitte.

Art. 5 Obbligo di informare e di valutazione

Chi beneficia del sostegno di Innosuisse è tenuto, su richiesta, a fornire alla medesima o ai terzi da essa incaricati:

  1. tutte le informazioni necessarie per l’accompagnamento e il controllo della promozione;
  2. informazioni sullo sviluppo del progetto o dell’impresa dopo la promozione;
  3. informazioni sulla qualità del provvedimento di promozione;
  4. informazioni sull’impatto della promozione sullo sviluppo del progetto;
  5. informazioni sulle domande di finanziamento per lo stesso progetto o per progetti simili che il beneficiario presenta o ha presentato a un altro ente durante la promozione in corso da parte di Innosuisse o successivamente.

Gli obblighi di cui al capoverso 1 lettere c e d valgono anche per le persone che partecipano a eventi, programmi o provvedimenti analoghi organizzati o finanziati da Innosuisse.

I terzi incaricati da Innosuisse di realizzare eventi, programmi o provvedimenti analoghi o che beneficiano di un sostegno di Innosuisse per la loro realizzazione sono tenuti a chiedere ai partecipanti, secondo le direttive di Innosuisse, un riscontro sull’effetto e sulla qualità della misura realizzata e a presentare a Innosuisse un rapporto a tale riguardo.

Gli obblighi definiti dal presente articolo valgono fino a cinque anni dopo la conclusione del provvedimento di promozione o della partecipazione a un evento o a un programma.

Art. 6 Programmi pilota

Per verificare l’efficacia degli strumenti di promozione previsti agli articoli 20 e 21 LPRI possono essere realizzati programmi della durata massima di quattro anni.

Il Consiglio dell’innovazione definisce gli strumenti e le condizioni di promozione e la durata dei programmi.

Capitolo 2 Sussidi per progetti d’innovazione

Sezione 1 Sussidi per progetti d’innovazione con partner attuatori

(art. 19 cpv. 1–2ter LPRI; art. 38 O-LPRI)

Art. 7 Presentazione della domanda

Una domanda di sussidio per un progetto d’innovazione realizzato con partner attuatori deve essere presentata congiuntamente da almeno due partner di progetto; almeno uno dei partner di progetto deve essere un partner di ricerca e almeno un altro deve essere partner attuatore.

Possono essere partner di ricerca:

  1. i centri di ricerca universitari secondo l’articolo 4 lettera c LPRI;
  2. i centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo secondo l’articolo 5 LPRI;
  3. le istituzioni di ricerca del settore pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 3 LPRI, che devono svolgere propri progetti di ricerca per adempiere i loro compiti in modo appropriato;
  4. i centri federali di ricerca secondo l’articolo 17 LPRI.

I partner attuatori devono avere una sede in Svizzera. In casi specifici possono essere ammessi partner attuatori esteri, purché una parte essenziale del presumibile valore aggiunto dell’attuazione sia creata in Svizzera.

I partner di ricerca e i partner attuatori devono essere reciprocamente indipendenti riguardo a finanze e personale. Il Consiglio dell’innovazione stabilisce i criteri per valutare l’indipendenza.

Art. 8 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. il contenuto innovativo del progetto rispetto allo stato attuale della scienza e alle soluzioni disponibili per coprire le necessità considerate;
  2. il potenziale di uno sfruttamento efficace dei risultati del progetto e il presumibile valore aggiunto che tali risultati creeranno per l’economia o la società svizzere;
  3. la qualità della pianificazione del progetto, gli obiettivi di qualità e quantità e la pianificazione dell’attuazione per generare l’utilità economica o sociale voluta;
  4. le competenze dei collaboratori;
  5. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
  6. il rapporto costi-benefici.

Art. 9 Calcolo dei sussidi e rimborso di costi supplementari

Il sussidio è calcolato in base ai seguenti costi diretti di progetto preventivati dai partner di ricerca:

  1. costi per il personale secondo l’articolo 10;
  2. costi materiali per la realizzazione del progetto e non attinenti alla dotazione di base di un centro di ricerca;
  3. costi di coordinamento nel caso di progetti multidisciplinari con approccio intersistemico e numerosi partner di progetto.

Sono considerati soltanto i costi assolutamente necessari per l’adeguata realizzazione del progetto e non coperti dalle prestazioni finanziarie fornite dai partner attuatori ai partner di ricerca secondo l’articolo 11 capoverso 4.

I costi che superano i costi di progetto preventivati possono essere rimborsati senza domanda aggiuntiva se le spese:

  1. sono necessarie per la realizzazione del progetto; e
  2. sono imputabili a modifiche minime del progetto, al rincaro o ad altri motivi che non possono essere influenzati dai partner di progetto.

Il Consiglio dell’innovazione stabilisce ciò che si deve intendere per modifica minima del progetto ai sensi del capoverso 3 lettera b.

Art. 10 Costi per il personale

Sono computabili i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo consacrato al progetto.

Il Consiglio dell’innovazione stabilisce gli importi massimi dei salari lordi computabili. Tali importi massimi possono essere superati soltanto se nel caso specifico è comprovato che la partecipazione dei collaboratori con salario più elevato è indispensabile per la realizzazione del progetto.

Oltre ai salari lordi, sono computabili anche i contributi del datore di lavoro versati effettivamente secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 4 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la legge federale del 19 giugno 1959 5 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge del 25 settembre 1952 6 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), la legge federale del 25 giugno 1982 7 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), la legge del 25 giugno 1982 8 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e la legge federale del 20 marzo 1981 9 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Il Consiglio dell’innovazione stabilisce in che modo devono essere presentati e conteggiati i costi salariali secondo il capoverso 1 e i contributi alle assicurazioni sociali secondo il capoverso 3. In tale ambito tiene conto soprattutto delle peculiarità dei vari tipi di centri di ricerca.

I costi per il personale riguardanti collaboratori la cui partecipazione al progetto è già finanziata integralmente con risorse appositamente stanziate non sono rimborsati.

Art. 11 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

I partner attuatori devono partecipare ai costi di progetto nella misura del 40–60 per cento dei costi diretti complessivi computabili del progetto. È fatta salva una partecipazione inferiore o superiore dei partner attuatori secondo l’articolo 19 capoversi 2 bis e 2 ter LPRI.

La partecipazione dei partner attuatori consiste in prestazioni proprie e prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca.

Sono computabili come prestazione propria:

  1. i costi per il personale dei partner attuatori per le ore di lavoro effettivamente prestate e necessarie per il progetto, calcolate in base agli importi massimi di cui all’articolo 10 capoverso 2;
  2. i costi materiali dei partner attuatori effettivamente sostenuti e necessari per il progetto.

Le prestazioni finanziarie devono essere definite congiuntamente dai partner di progetto e ammontare almeno al cinque per cento dei costi diretti complessivi del progetto.

I partner di ricerca devono utilizzare le prestazioni finanziarie dei partner attuatori per coprire i costi diretti del progetto. Ulteriori prestazioni finanziarie dei partner attuatori per coprire costi indiretti di progetto del partner di ricerca non sono considerate come partecipazione dei partner attuatori secondo il capoverso 2.

Nel caso specifico, l’entità del contributo finanziario può essere ridotta o azzerata, su richiesta o nell’ambito di programmi speciali o di altre misure speciali.

Art. 12 Sussidi overhead

Il sussidio overhead è calcolato in percentuale dei costi di progetto secondo l’articolo 9.

L’aliquota applicabile è stabilita di volta in volta per l’anno civile successivo e pubblicata nel sito web di Innosuisse. Eventuali differenze sostanziali a livello di costi indiretti ( overhead ) possono essere considerate nel definire l’aliquota.

Si applicano le aliquote vigenti al momento della presentazione della domanda.

Il sussidio overhead è versato unitamente alle tranche di sussidi per i costi diretti del progetto e ripartito in percentuale nello stesso modo di questi ultimi.

Art. 13 Gestione dei sussidi

Se a un progetto partecipano diversi partner di ricerca, essi devono designare un servizio incaricato di gestire i sussidi versati.

Il servizio incaricato della gestione dei sussidi rappresenta tutti i partner di progetto nei confronti di Innosuisse, gestisce i sussidi, presenta rapporto a Innosuisse e provvede all’informazione dei partner di progetto.

I partner di progetto devono trasmettere al servizio incaricato della gestione dei sussidi tutte le notifiche, la documentazione e i giustificativi previsti per legge o per contratto.

Il Consiglio dell’innovazione precisa i compiti del servizio incaricato della gestione dei sussidi.

Sezione 2 Sussidi per progetti d’innovazione senza partner attuatori

(art. 19 cpv. 3 LPRI)

Art. 14 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di sussidio per un progetto d’innovazione senza partner attuatori i partner di ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 2. La domanda può essere presentata da uno o più partner di ricerca.

Art. 15 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. il potenziale innovativo superiore alla media del progetto rispetto allo stato attuale della scienza e alle soluzioni disponibili per coprire le necessità considerate;
  2. il livello dei rischi legati allo sfruttamento dell’innovazione allo stato attuale della scienza;
  3. la possibilità di interessare potenziali partner attuatori allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca, generando un’utilità economica o sociale in Svizzera;
  4. la qualità della pianificazione del progetto, gli obiettivi di qualità e quantità e la pianificazione dell’attuazione per generare l’utilità economica o sociale voluta;
  5. le competenze dei collaboratori;
  6. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
  7. il rapporto costi-benefici.

Art. 16 Calcolo e durata massima dei sussidi

Il calcolo del sussidio è retto dall’articolo 9 e il calcolo del sussidio overhead dall’articolo 12.

Il Consiglio dell’innovazione fissa una durata massima per i progetti senza partner attuatori.

Sezione 3 Sussidi per progetti d’innovazione di giovani imprese

(art. 19 cpv. 3bis LPRI)

Art. 17 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di sussidio per progetti d’innovazione di giovani imprese le imprese che hanno la propria sede in Svizzera e costituite da non più di cinque anni; in casi motivati, il diritto di presentare una domanda può essere riconosciuto a imprese esistenti da dieci anni al massimo.

Art. 18 Tipologie di progetti e criteri di valutazione

Il progetto d’innovazione deve basarsi su prestazioni di ricerca scientifica e tendere al loro ulteriore sviluppo e successivamente alla loro rapida attuazione.

La domanda è valutata secondo i criteri di cui all’articolo 8. Inoltre, si esamina se nel corso del progetto la giovane impresa dispone della capacità finanziaria per fornire le prestazioni proprie previste.

Art. 19 Calcolo dei sussidi e disposizioni d’esecuzione

Il sussidio è calcolato in base ai seguenti costi diretti di progetto preventivati:

  1. i costi per il personale secondo l’articolo 10 capoversi 1–4;
  2. i costi materiali per la realizzazione del progetto.

Sono considerati soltanto i costi assolutamente necessari per l’adeguata realizzazione del progetto e non coperti da altre remunerazioni.

La partecipazione ai costi di cui al capoverso 1, coperta dal sussidio, è stabilita in base ai criteri seguenti:

  1. i rischi di realizzazione;
  2. il potenziale valore aggiunto e l’ampiezza della cerchia di utenti che possono trarre beneficio dalla riuscita del progetto;
  3. la capacità economica della giovane impresa.

Il Consiglio dell’innovazione può prevedere un importo massimo, un’aliquota massima e una durata massima per i sussidi accordati a progetti di giovani imprese.

Il Consiglio dell’innovazione può subordinare il versamento di sussidi alla condizione che il progetto sia cofinanziato da terzi.

L’assunzione dei costi che eccedono i costi di progetto preventivati è retta dall’articolo 9 capoverso 3.

Sezione 4 Sussidi per progetti d’innovazione di piccole e medie imprese

(art. 19 cpv. 3ter LPRI)

Art. 20 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di sussidio per un progetto d’innovazione di un’impresa secondo l’articolo 19 capoverso 3ter LPRI le piccole e medie imprese che:

  1. hanno la propria sede in Svizzera;
  2. sono già posizionate sul mercato; e
  3. ambiscono a un’attuazione rapida ed efficace dei risultati del progetto e alla scalabilità.

Innosuisse entra nel merito di una domanda soltanto se l’accesso alle offerte di promozione per progetti individuali messe a disposizione dalla Commissione europea è precluso alle imprese svizzere.

Art. 21 Tipi di progetto e criteri di valutazione

Il progetto d’innovazione deve presentare le caratteristiche seguenti:

  1. un potenziale innovativo superiore alla media;
  2. il potenziale occorrente per creare un prodotto o un servizio scalabile; e
  3. il prodotto o il servizio deve essere prossimo alla fase di introduzione sul mercato o di applicazione.

La domanda è valutata secondo i criteri di cui all’articolo 8. Inoltre, si esamina se l’impresa dispone della capacità finanziaria per fornire le prestazioni proprie previste.

Art. 22 Calcolo e durata massima dei sussidi

Il sussidio è calcolato in base ai seguenti costi diretti di progetto preventivati:

  1. i costi per il personale secondo l’articolo 10 capoversi 1–4;
  2. i costi materiali per la realizzazione del progetto.

Sono considerati soltanto i costi assolutamente necessari per l’adeguata realizzazione del progetto.

La partecipazione ai costi di cui al capoverso 1, coperta dal sussidio, è stabilita in base ai criteri seguenti:

  1. i rischi di realizzazione;
  2. il potenziale valore aggiunto e l’ampiezza della cerchia di utenti che possono trarre beneficio dalla riuscita del progetto;
  3. la capacità economica dell’impresa.

Il Consiglio dell’innovazione può prevedere un importo massimo, un’aliquota massima e una durata massima per i sussidi accordati a progetti di piccole e medie imprese.

L’assunzione dei costi che eccedono i costi di progetto preventivati è retta dall’articolo 9 capoverso 3.

Sezione 5 Assegni per l’innovazione

(art. 19 cpv. 4 LPRI)

Art. 23 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda per l’ottenimento di un assegno per l’innovazione per studi preliminari le piccole e medie imprese con sede in Svizzera.

Art. 24 Tipi di studio preliminare e criteri di valutazione

Gli studi preliminari devono servire a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d’innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

  1. studio di idee e sviluppo di concetti;
  2. analisi del potenziale innovativo e di mercato di processi, prodotti, servizi o tecnologie.

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. il contenuto innovativo del progetto rispetto allo stato attuale della scienza e alle soluzioni disponibili per coprire le necessità considerate;
  2. il beneficio potenziale per l’impresa risultante dallo studio preliminare;
  3. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
  4. il rapporto costi-benefici.

Art. 25 Assegno per l’innovazione

Se la domanda è accolta, l’impresa riceve un assegno per l’innovazione utilizzabile a tempo determinato e pari a 15 000 franchi al massimo.

L’impresa beneficiaria può far valere l’assegno presso un partner di ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 2.

Il Consiglio dell’innovazione può stabilire un periodo durante il quale un’impresa, dopo aver ricevuto un assegno per l’innovazione, non può presentare un’altra domanda di assegno per l’innovazione.

Capitolo 3 Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza

Sezione 1 Provvedimenti di formazione e sensibilizzazione

(art. 20 cpv. 1 LPRI)

Art. 26 Provvedimenti di formazione

I provvedimenti di formazione relativi all’imprenditorialità fondata sulla scienza sono realizzati segnatamente sotto forma di corsi, eventi, teleseminari o pubblicazioni.

Essi sono diretti a persone che:

  1. intendono costituire o hanno costituito in Svizzera un’impresa fondata sulla scienza;
  2. sono interessate ad acquisire un’impresa fondata sulla scienza con sede in Svizzera; o
  3. intendono orientare in modo nuovo e soprattutto più innovativo la loro impresa in Svizzera.

Innosuisse può demandare a terzi l’attuazione dei provvedimenti.

Art. 27 Provvedimenti di sensibilizzazione

I provvedimenti di sensibilizzazione relativi all’imprenditorialità fondata sulla scienza sono realizzati segnatamente sotto forma di eventi, teleseminari o pubblicazioni.

Tali provvedimenti sono diretti a persone interessate a costituire o acquisire un’impresa fondata sulla scienza o a orientare in modo nuovo e soprattutto più innovativo la loro impresa.

Innosuisse può demandare a terzi l’attuazione dei provvedimenti.

Sezione 2 Offerte di informazione e di consulenza

(art. 20 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d LPRI)

Art. 28

Le offerte di informazione e di consulenza per l’imprenditorialità fondata sulla scienza possono avere per oggetto l’imprenditorialità in generale o il contesto imprenditoriale per le giovani imprese in Svizzera in particolare.

L’approntamento di queste offerte può essere demandato a terzi.

Sezione 3 Accompagnamento operativo

(art. 20 cpv. 2 lett. a LPRI)

Art. 29 Scopo

L’accompagnamento operativo (coaching) serve a:

  1. esaminare e sviluppare il modello operativo e la pianificazione operativa sotto l’aspetto della possibilità di affermazione sul mercato e a valutare lo stadio di sviluppo dell’impresa prevista o costituita (coaching iniziale);
  2. verificare, sviluppare e attuare il modello operativo e la pianificazione operativa in prospettiva del lancio sul mercato o dell’aumento delle quote di mercato (coaching centrale);
  3. verificare, sviluppare e attuare la strategia di crescita (coaching di crescita).

Art. 30 Presentazione della domanda

Le giovani imprese e i loro fondatori possono presentare domanda di accompagnamento operativo se:

  1. la giovane impresa ha sede in Svizzera o è stata costituita da non più di cinque anni con sede in Svizzera, fatto salvo il capoverso 2; in casi motivati il diritto può essere riconosciuto anche a giovani imprese esistenti da non più di dieci anni; e
  2. la giovane impresa genererà presumibilmente un valore aggiunto in Svizzera.

Il Consiglio dell’innovazione può stabilire che le giovani imprese esistenti da al massimo dieci anni possono presentare domande per singoli tipi di coaching. Può anche prevedere criteri per la valutazione dei casi motivati ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Una domanda di coaching centrale è esaminata soltanto se i richiedenti seguono già o hanno già concluso un coaching iniziale di Innosuisse.

Una domanda di coaching di crescita è esaminata soltanto se il volume di lavoro della giovane impresa corrisponde almeno a cinque equivalenti tempo pieno.

Art. 31 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. il contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della scienza e alle soluzioni disponibili per coprire le necessità considerate;
  2. il potenziale di mercato;
  3. il potenziale dei fondatori e dei team da loro costituiti per l’attuazione del modello operativo;
  4. lo stadio di sviluppo;
  5. la competitività;
  6. il potenziale di crescita;
  7. le referenze e le ambizioni dei fondatori e dei loro team;
  8. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente.

La ponderazione e la valutazione dei criteri dipendono dal tipo di coaching richiesto.

Art. 32 Accredito

Se la domanda è accolta, Innosuisse emette un accredito utilizzabile a tempo determinato.

L’accredito ammonta a:

  1. al massimo 10 000 franchi per un coaching iniziale;
  2. al massimo 50 000 franchi per un coaching centrale;
  3. al massimo 75 000 franchi per un coaching di crescita.

Le prestazioni di coaching possono essere richieste ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20 capoverso 3 LPRI. I consulenti (coach) fatturano le loro prestazioni direttamente a Innosuisse.

Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili.

Art. 33 Attestazione nell’ambito del coaching centrale

Innosuisse può rilasciare ai fondatori o alle giovani imprese che seguono un coaching centrale un’attestazione in cui si conferma che l’impresa in questione adempie i presupposti di una crescita duratura. L’adempimento di tali presupposti è valutato in base ai seguenti criteri:

  1. la solidità delle fondamenta e la predisposizione a gestire la crescita;
  2. la situazione finanziaria e il potenziale di finanziamento futuro;
  3. le competenze del team di direzione;
  4. il grado di accesso al mercato e il potenziale di espansione.

I partecipanti a un coaching centrale non hanno diritto a ricevere l’attestazione prima di averlo concluso.

Sezione 4 Programmi di internazionalizzazione e fiere internazionali

(art. 20 cpv. 2 lett. b LPRI)

Art. 34 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di partecipazione a un programma di internazionalizzazione o a una fiera internazionale le giovani imprese e i loro fondatori che:

  1. beneficiano di un accredito valido di Innosuisse per un coaching o hanno concluso con successo un coaching centrale da non più di tre anni; e
  2. intendono partecipare a un programma o a una fiera per:1.conoscere nuovi mercati di riferimento,2.convalidare l’idea commerciale su mercati di riferimento esteri,3.creare reti e partenariati internazionali,4.preparare e realizzare il lancio su mercati di riferimento esteri, creando presumibilmente un valore aggiunto per la Svizzera.

Il Consiglio dell’innovazione può stabilire i valori seguenti:

  1. il numero massimo di domande che una giovane impresa e i suoi fondatori possono presentare; oppure
  2. un importo massimo di prestazioni per ciascuna giovane impresa e i suoi fondatori, il cui raggiungimento preclude la presentazione di ulteriori domande.

Art. 35 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. il potenziale di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 34 lettera b;
  2. lo stadio di sviluppo della giovane impresa rispetto alla possibilità di raggiungere gli obiettivi perseguiti con la partecipazione;
  3. l’idoneità del programma di internazionalizzazione o della fiera a favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 34 lettera b.

Art. 36 Prestazioni offerte

Nell’ambito dei programmi di internazionalizzazione o di fiere internazionali Innosuisse offre le seguenti prestazioni:

  1. il finanziamento di una quota dei costi di partecipazione;
  2. consulenza, sostegno e occasioni per creare reti.

Può demandare a terzi il compito di offrire tali prestazioni.

Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili di cui al capoverso 1 lettera a.

Sezione 5 Sussidi per il rafforzamento del contesto imprenditoriale

(art. 20 cpv. 2 lett. c LPRI)

Art. 37 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda per l’ottenimento di un sussidio per il rafforzamento del contesto imprenditoriale le organizzazioni, istituzioni o persone che con opportuni provvedimenti perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. migliorare la collaborazione tra attori nel contesto in cui operano le giovani imprese in Svizzera e lo sfruttamento di sinergie;
  2. accelerare e guidare lo sviluppo del contesto in cui operano le giovani imprese in Svizzera verso direzioni rilevanti per l’economia e la società;
  3. creare o sviluppare una diversificazione significativa del contesto in cui operano le giovani imprese in Svizzera rispetto ad altri Paesi.

Art. 38 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. l’idoneità dei provvedimenti a raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 37;
  2. la qualità del concetto di attuazione dei provvedimenti;
  3. la competenza dell’organizzazione, istituzione o persona per l’attuazione del provvedimento;
  4. la capacità potenziale di ottenere un impatto positivo sul contesto in cui operano le giovani imprese in Svizzera;
  5. la complementarietà rispetto a offerte già disponibili e la necessità di un sostegno per l’attuazione dei provvedimenti;
  6. il rapporto costi-benefici.

Art. 39 Calcolo dei sussidi

Il sussidio copre il 50 per cento delle spese dichiarate per l’attuazione dei provvedimenti.

In casi motivati può coprire fino all’80 per cento delle spese dichiarate, se:

  1. la capacità economica dell’istituzione, organizzazione o persona non è sufficiente; oppure
  2. l’utilità del provvedimento per il contesto imprenditoriale è elevata.

Il sussidio può coprire meno del 50 per cento delle spese dichiarate se la capacità economica dell’istituzione, organizzazione o persona lo consente.

Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili.

Capitolo 4 Promozione delle persone altamente qualificate

(art. 20a LPRI)

Art. 40 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda per l’ottenimento di un sussidio per coprire le spese di un periodo trascorso in un’istituzione ospitante le persone altamente qualificate che operano presso un centro di ricerca universitario, un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo o una piccola o media impresa con sede in Svizzera.

Il periodo da trascorrere in un’istituzione ospitante deve adempiere i seguenti presupposti:

  1. serve ad acquisire competenze orientate alla pratica o competenze nel campo della ricerca, atte a contribuire allo sviluppo dell’innovazione;
  2. ha una durata massima di 350 giorni, distribuiti su un periodo di due anni al massimo;
  3. tutte le parti coinvolte devono aver acconsentito al soggiorno ed essersi accordate sulle condizioni e sull’assunzione dei costi.

Art. 41 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. le referenze del richiedente;
  2. il potenziale e il grado di motivazione del richiedente ad acquisire competenze nel campo dell’innovazione;
  3. il presumibile valore aggiunto del periodo trascorso nell’istituzione per il richiedente;
  4. il potenziale di creare un’utilità economica o sociale in Svizzera grazie al periodo trascorso nell’istituzione;
  5. l’adeguatezza degli obiettivi del periodo nell’istituzione ospitante, concordati tra le parti coinvolte;
  6. l’idoneità dei compiti e progetti previsti del richiedente per il raggiungimento degli obiettivi concordati;
  7. il contributo del periodo trascorso nell’istituzione allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
  8. la sussidiarietà rispetto ad altre possibilità di promozione.

Art. 42 Tipi di sussidio ed erogazione

Per promuovere i periodi trascorsi in istituzioni ospitanti, Innosuisse offre i tipi di sussidio seguenti:

  1. sussidi al datore di lavoro della persona altamente qualificata, per coprire i costi di pagamento continuato del salario in caso di mantenimento del rapporto di lavoro durante il periodo trascorso nell’istituzione ospitante;
  2. borse di studio concesse alla persona altamente qualificata a compensazione della perdita di salario in caso di scioglimento del rapporto di lavoro preesistente.

Possono inoltre essere rimborsati i costi supplementari necessari ed effettivamente sostenuti per l’alloggio e i viaggi.

Il Consiglio dell’innovazione può limitare il tipo e il versamento dei sussidi in caso di soggiorni all’estero, in particolare per ragioni legate alle assicurazioni sociali, per ragioni fiscali o di diritto di soggiorno.

Art. 43 Calcolo dei sussidi

Il sussidio è calcolato in base al salario lordo percepito dalla persona altamente qualificata fino a quel momento e al tasso di occupazione presso l’istituzione ospitante.

Oltre al salario lordo, Innosuisse versa anche i contributi del datore di lavoro o le relative aliquote dovute dai lavoratori indipendenti secondo la LAVS 10 , la LAI 11 , la LIPG 12 , la LPP 13 , la LADI 14 e la LAINF 15 .

Se si tratta di una borsa di studio, il beneficiario è tenuto a pagare personalmente i contributi alle assicurazioni sociali.

Il Consiglio dell’innovazione può definire importi massimi per i costi supplementari secondo l’articolo 42 capoverso 2.

I sussidi e le borse di studio ammontano al massimo a 300 000 franchi a persona.

Capitolo 5 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

(art. 21 LPRI)

Sezione 1 Mentorato per l’innovazione

(art. 21 cpv. 1 lett. b LPRI)

Art. 44 Scopo

Il mentorato per l’innovazione serve:

  1. per una valutazione iniziale: per l’analisi iniziale di un progetto d’innovazione;
  2. per l’avvio di un progetto: per beneficiare di una consulenza sulle offerte di promozione a favore di progetti d’innovazione, ricevere sostegno per lo sviluppo di partenariati di progetto, concretizzare progetti d’innovazione in prospettiva di una promozione ottimale da parte di Innosuisse nonché beneficiare di una consulenza per la presentazione della domanda e per la gestione della proprietà intellettuale;
  3. per la valutazione di un progetto respinto: per analizzare una domanda di promozione respinta da Innosuisse e beneficiare di una consulenza sul seguito dei lavori;
  4. per la rielaborazione di un progetto: per ricevere sostegno nella rielaborazione e nuova presentazione di una domanda di promozione respinta da Innosuisse.

Art. 45 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di accredito per il mentorato per l’innovazione le piccole e medie imprese con sede in Svizzera che dimostrano di avere necessità di una delle prestazioni di sostegno di cui all’articolo 44.

Una domanda di mentorato è esaminata soltanto se l’impresa non ha ancora ricevuto da Innosuisse o da un’altra organizzazione una prestazione di sostegno analoga per lo stesso progetto d’innovazione.

Una domanda di mentorato per l’avvio o la rielaborazione di un progetto è esaminata soltanto se un fornitore di prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPRI ha accettato di fornire la consulenza.

Art. 46 Accredito

Se la domanda è accolta, l’impresa riceve un accredito utilizzabile a tempo determinato e pari a 10 000 franchi al massimo.

Il Consiglio dell’innovazione può prevedere valori massimi inferiori per i vari tipi di accrediti.

Le prestazioni possono essere richieste ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 LPRI.

Per una consulenza specifica che presume conoscenze specialistiche possono essere richieste anche prestazioni dei consulenti specialisti (coach specialisti) secondo l’articolo 62 capoverso 4.

I fornitori di prestazioni e i coach specialisti fatturano le loro prestazioni direttamente a Innosuisse.

Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili.

Sezione 2 Sussidi per misure di promozione dell’interazione su temi specifici d’innovazione

(art. 21 cpv. 1 lett. a LPRI)

Art. 47 Presentazione della domanda

Possono presentare domanda per l’ottenimento di un sussidio per misure di promozione dell’interazione su temi specifici d’innovazione le organizzazioni con personalità giuridica propria e sede in Svizzera.

Art. 48 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri seguenti:

  1. l’importanza attuale e futura del tema d’innovazione per la ricerca applicata e l’economia e la società svizzere;
  2. la definizione del tema d’innovazione e le conseguenti opportunità di ispirare progetti d’innovazione nel corso della promozione;
  3. la qualità del concetto e l’idoneità dei metodi e meccanismi per promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie tra gli attori dell’innovazione fondata sulla scienza;
  4. le competenze per trattare il tema d’innovazione e coinvolgere gli attori rilevanti;
  5. il preventivo, in particolare la plausibilità dei costi dichiarati, il rapporto costi-benefici, il livello di autofinanziamento e lo stanziamento di fondi da parte di terzi;
  6. il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente;
  7. le misure per un’equa rappresentanza dei sessi in seno all’organizzazione e per un’equa partecipazione dei sessi alle sue attività;
  8. la necessità di promozione da parte di Innosuisse per assicurare il trasferimento di sapere e tecnologia sul tema d’innovazione in questione.

La ponderazione e la valutazione dei criteri possono essere precisate nell’ambito di bandi per la presentazione di domande.

Art. 49 Durata del sostegno, calcolo dei contributi e accordo sugli obiettivi

Il sostegno è concesso per un periodo massimo di quattro anni. Può essere prolungato un’unica volta per altri quattro anni al massimo.

Il sussidio copre una quota compresa tra il 50 e il 90 per cento delle spese dichiarate per l’attuazione delle misure e non deve essere tale da consentire all’organizzazione di conseguire un’utile con le attività promosse. Il criterio determinante per la fissazione del sussidio è la possibilità di ottenere fondi da terzi per la misura di promozione dell’interazione.

È possibile concludere un accordo sugli obiettivi con l’organizzazione. L’ammontare del sussidio può essere subordinato al raggiungimento degli obiettivi.

Il Consiglio dell’innovazione definisce i costi computabili.

Sezione 3 Offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale

(art. 21 cpv. 1 lett. c LPRI)

Art. 50

Le offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale sono dirette a persone fisiche e a persone giuridiche:

  1. che hanno iniziato a elaborare una domanda di promozione da presentare a Innosuisse;
  2. la cui domanda di promozione è stata accolta; o
  3. che hanno ottenuto un finanziamento a progetto nell’ambito di una misura di promozione dell’interazione su un tema d’innovazione specifico.

L’approntamento di queste offerte può essere demandato a terzi.

Capitolo 6 Cooperazione internazionale

Sezione 1 Disposizioni generali sulla cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri

(art. 22 cpv. 2 LPRI)

Art. 51

Innosuisse concorda con organizzazioni e organismi di promozione esteri i dettagli relativi allo svolgimento di cooperazioni.

Sezione 2 Promozione di progetti d’innovazione nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri

(art. 22 cpv. 2 LPRI)

Art. 52 Presentazione della domanda

Una domanda di sussidio per progetti d’innovazione internazionali può essere presentata a Innosuisse da partner di progetto svizzeri se il progetto è portato avanti da almeno un partner di ricerca e da almeno un partner attuatore e se almeno un partner attuatore ha sede in Svizzera.

Se si tratta di promuovere il progetto d’innovazione di una giovane impresa ai sensi dell’articolo 18, non occorre necessariamente un partner di ricerca e la presentazione della domanda è retta dall’articolo 17.

Possono essere partner di ricerca svizzeri i centri di ricerca e le istituzioni menzionati all’articolo 7 capoverso 2.

Per i partner di ricerca o i partner attuatori svizzeri si applica il requisito dell’indipendenza di cui all’articolo 7 capoverso 4.

Art. 53 Criteri di valutazione

La domanda è valutata in base ai criteri di cui all’articolo 8 e al valore aggiunto della cooperazione internazionale rispetto alla realizzazione di un progetto d’innovazione nazionale.

Art. 54 Calcolo dei sussidi

I sussidi coprono il 70 per cento al massimo dei costi diretti complessivi computabili di progetto di tutti i partner di progetto svizzeri.

Le aliquote massime dei sussidi per i costi diretti di progetto dei partner di progetto svizzeri sono le seguenti:

  1. 100 per cento per i partner di ricerca svizzeri;
  2. 50 per cento per le piccole e medie imprese che fungono da partner attuatore svizzero; per le giovani imprese che realizzano progetti d’innovazione senza partner di ricerca è applicabile l’aliquota massima definita dal Consiglio dell’innovazione secondo l’articolo 19 capoverso 4;
  3. 25 per cento per le altre imprese che fungono da partner attuatore svizzero.

Il calcolo dei sussidi concessi a partner di ricerca svizzeri è retto dall’articolo 9. Sono computabili aggiuntivamente, se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.

Nel calcolo dei sussidi concessi a partner attuatori svizzeri sono computabili i costi della loro partecipazione secondo l’articolo 55.

Il calcolo dei sussidi concessi a giovani imprese svizzere per progetti d’innovazione senza partner di ricerca è retto dall’articolo 19. Inoltre, sono computabili se sono necessari per la realizzazione del progetto, anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi.

In casi eccezionali Innosuisse può, d’intesa con l’organizzazione o l’organismo esteri, concedere sussidi per attività di progetto di un partner di ricerca estero.

Art. 55 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

Per partecipazione dei partner attuatori si intendono:

  1. i costi per il personale dei partner attuatori per il tempo di lavoro effettivamente consacrato e necessario per il progetto, calcolato conformemente all’articolo 10 capoversi 1–4;
  2. i costi materiali, se sono necessari per la realizzazione del progetto;
  3. i costi per le misure di coordinamento e i viaggi, se sono necessari per la realizzazione del progetto; e
  4. le prestazioni finanziarie fornite ai partner di ricerca svizzeri per coprire i loro costi di progetto diretti.

Art. 56 Sussidi overhead

Il calcolo e il versamento dei sussidi overhead a partner di ricerca svizzeri sono retti dall’articolo 12.

Sezione 3 Partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organi internazionali

(art. 22 cpv. 2 LPRI)

Art. 57

Le partecipazioni di Innosuisse ad attività di promozione di organizzazioni e organi internazionali secondo l’articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI sono concordate con le organizzazioni e gli organi interessati.

La partecipazione ai programmi dell’Unione europea nel campo della ricerca e dell’innovazione è retta dall’ordinanza del 20 gennaio 2021 16 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione.

I dettagli della promozione, in particolare per quanto riguarda il calcolo dei sussidi, la presentazione della domanda e la procedura, sono definiti nella documentazione dei bandi.

Capitolo 7 Procedura di selezione di coach e mentori

Sezione 1 Disposizioni comuni applicabili a coach e mentori

Art. 58 Accreditamento di coach e mentori

I fornitori di prestazioni che operano come coach o mentore sono accreditati per mezzo di una procedura di selezione mediante bando pubblico.

Non è necessaria una procedura di selezione mediante bando pubblico se devono essere selezionate soltanto poche persone e una procedura pubblica sarebbe sproporzionata o inopportuna per ragioni di tempo. In tal caso possono essere selezionate direttamente singole persone idonee al compito.

Le discipline specialistiche particolarmente importanti per l’innovazione fondata sulla scienza, le varie parti e regioni linguistiche della Svizzera e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati in seno ai coach e mentori selezionati.

Il numero di coach e mentori è definito in base al fabbisogno. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 20 capoverso 3 o all’articolo 21 capoverso 2 LPRI non costituisce un diritto.

L’iscrizione nell’elenco di coach e mentori non fa sorgere il diritto di essere impiegati in tali funzioni.

Art. 59 Assunzione di obblighi

Chi si candida come coach o come mentore deve adempiere, nello svolgere la propria attività per Innosuisse, gli obblighi seguenti:

  1. pubblicare il profilo personale di coach o mentore secondo le prescrizioni di Innosuisse;
  2. tutelare la confidenzialità delle informazioni raccolte nel quadro dell’attività di coach o mentore;
  3. preservare la sua indipendenza;
  4. dichiarare le sue relazioni d’interesse;
  5. rendere conto delle sue attività;
  6. partecipare attivamente a provvedimenti di formazione continua e di promozione dell’interazione;
  7. collaborare al controllo della qualità della propria prestazione di coach o mentore.

I coach e i mentori devono fornire la propria prestazione personalmente.

Art. 60 Verifica e durata della qualifica

Le prestazioni dei coach e dei mentori sono valutate almeno ogni quattro anni. Inoltre, Innosuisse può informarsi costantemente sull’andamento del coaching o del mentorato.

Se i requisiti di qualità definiti da Innosuisse non sono più soddisfatti, il coach o il mentore è radiato dall’elenco.

Un coach o un mentore può figurare nell’elenco per non più di dodici anni.

Art. 61 Esclusione dalla partecipazione finanziaria

Durante il coaching e per un anno dopo la sua conclusione i coach non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, alle giovani imprese coadiuvate.

Durante il mentorato i mentori non possono partecipare finanziariamente, in via diretta o indiretta, all’impresa coadiuvata.

Sezione 2 Qualificazione dei coach

Art. 62

I coach devono offrire le loro prestazioni tramite una società con sede in Svizzera.

I coach che forniscono prestazioni generali di coaching sono selezionati secondo i criteri seguenti:

  1. esperienza nella gestione d’impresa a livello manageriale, e segnatamente nello sviluppo e nel risanamento di piccole e medie imprese, in particolare di giovani imprese fondate sulla scienza;
  2. esperienza adeguata nello sviluppo strategico e organizzativo;
  3. conoscenze teoriche adeguate ed esperienza pratica nello sviluppo di modelli aziendali nonché nel campo della gestione dell’innovazione, dello sviluppo di prodotti, del marketing e della vendita;
  4. esperienza nella gestione finanziaria e nelle questioni finanziarie;
  5. buone conoscenze del mercato nazionale e internazionale in uno o più settori;
  6. capacità di agevolare i contatti con potenziali investitori o partner d’affari in Svizzera e all’estero;
  7. esperienza e successo comprovati in ambito di consulenza e sostegno in un settore analogo;
  8. buon inserimento nell’ecosistema delle giovani imprese a livello svizzero e di preferenza anche a livello internazionale;
  9. disponibilità di tempo e luogo in funzione del fabbisogno.

La ponderazione e la valutazione dei criteri dipendono dallo scopo del coaching ai sensi dell’articolo 29 per il quale deve essere impiegato il candidato.

I coach che con le loro conoscenze specialistiche forniscono prestazioni di consulenza specifiche (coach specialisti) sono tenuti a dimostrare, invece dell’adempimento dei criteri di cui al capoverso 2, di possedere eccellenti competenze e di aver svolto con successo attività di formazione o consulenza in una disciplina rilevante per le prestazioni di coaching di Innosuisse.

I coach possono qualificarsi sia come coach generalista sia come coach specialista.

Sezione 3 Qualificazione dei mentori

Art. 63

I mentori devono offrire le loro prestazioni tramite una società con sede in Svizzera.

Essi sono selezionati secondo i criteri seguenti:

  1. esperienza adeguata nella ricerca, nello sviluppo, nella gestione dei prodotti o nella direzione di progetti d’innovazione;
  2. esperienza nella definizione e nell’implementazione di strategie di sviluppo di prodotti, servizi e processi;
  3. esperienza maturata a livello manageriale;
  4. ottime conoscenze del settore svizzero della ricerca e ottimo inserimento in tale settore;
  5. buoni rapporti ed esperienze con i servizi cantonali e regionali preposti alla promozione economica nonché con le associazioni di settore e dell’industria;
  6. ottime conoscenze a livello nazionale e internazionale nel campo del trasferimento di sapere e tecnologie;
  7. buone capacità di analisi e di comunicazione e spiccata sensibilità per le esigenze del cliente;
  8. disponibilità di tempo e luogo in funzione del fabbisogno.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 64 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 settembre 2017 17 sui sussidi di Innosuisse è abrogata.

Art. 65 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.