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Armi da fuoco portatili di ogni calibro
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Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)
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Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12
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Bombe, siluri, razzi, missili
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Materiale per la direzione del tiro
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Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri
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Gas lacrimogeni e agenti antisommossa
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Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti
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Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili
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Apparecchiature elettroniche
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Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità
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Materiali o costruzioni speciali o di protezione
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti
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Altre apparecchiature (robot, ecc.)
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)
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Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia:
delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente riconoscibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento;
delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a munizione a percussione periferica;
delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili.
Nota: Il punto KM 1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti:
moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni;
rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riproduzioni.
Nota: I punti KM 1.a. – KM 1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi appositamente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna munizione di cui al punto KM 3.
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Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1), lanciatori e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati:
cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari e cannoni senza rinculo;
Nota: Il punto KM 2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio e loro componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per uno di materiali contemplati nel punto KM 2.a.
lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiale pirotecnico.
Nota: Il punto KM 2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.
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Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12
Note:
I componenti appositamente progettati comprendono:
pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivestimenti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metallici per munizioni;
dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi di accensione;
dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una volta sola;
contenitori di combustibile per cariche;
sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale.
Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.
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Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati:
Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione, prodotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno dei beni contemplati nel punto KM 4).
Nota: Il punto KM 4 comprende:
granate fumogene, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
ugelli detonatori di missili e ogive di vettori di rientro.
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Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati
traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, apparati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli armamenti;
sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integrazione di sensori (sensor integration equipment).
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Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento
Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.
Il punto KM 6 comprende:
i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modificati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ricupero);
altri veicoli di qualsiasi tipo, appositamente progettati o modificati per l’impiego di armi (per es. veicoli da combattimento con o senza armamento, muniti di supporti per armi, di attrezzature per il collocamento di mine o il lancio di munizioni di cui al punto KM 4);
veicoli cingolati appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
Per progettazione o modifica appositamente a fini di combattimento di uno dei veicoli terrestri summenzionati si intende la modifica strutturale, elettrica o meccanica che concerne uno o più componenti appositamente progettati. Tali componenti comprendono:
i copertoni a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici azionati dall’interno del veicolo in moto;
la protezione blindata di parti importanti (per es. serbatoi per il carburante o cabine);
speciali rinforzi strutturali per il montaggio di supporti di armi.
Il punto KM 6 non sottopone ad autorizzazione i veicoli civili o i furgoni blindati per il trasporto di valori.
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Gas lacrimogeni e agenti antisommossa:
CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8);
CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1);
CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4);
CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8).
Note:
Non sono sottoposti ad autorizzazione:
Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti antisommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa.
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Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti:
esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti:
qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar);
esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detonazione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a 5 minuti;
propellenti solidi (UN Class 1.1) con impulso teorico specifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
propellenti solidi (UN Class 1.3) con impulso teorico specifico di 230 secondi per composti non alogenati, maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati e maggiore di 266 secondi per composti metallizzati;
propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante maggiore di 1200 kjoule/kg;
esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure
propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo maggiore del 5 % a -40 °C (233 K);
prodotti pirotecnici militari;
altre sostanze come segue:
combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari;
materiali militari contenenti agenti gelificanti per combustibili idrocarbonati appositamente concepiti per i lanciafiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e gelificanti M1, M2, M3;
ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono.
Nota: I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM 8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti.
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Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti appositamente progettati a fini di combattimento:
navi da combattimento o navi appositamente progettate o modificate per l’attacco o per la difesa (di superficie o sottomarine), trasformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indipendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una corazzatura e loro carene o parti di carene;
motori come segue:
motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti:
potenza di uscita di 1,12 MW (1500 CV) o più;
velocità di rotazione di 700 giri/min o più;
motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti:
potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV);
motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa.
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Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, come segue:
aeromobili da combattimento ed elicotteri da attacco nonché loro componenti appositamente progettati;
altri aeromobili, appositamente progettati o modificati a fini di attacco militare;
motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli aerei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehicles) e veicoli autonomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di combattimento e loro lanciatori, supporti a terra e apparecchiature associate per il comando e il controllo.
Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che:
non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modificati a fini militari; e
sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante.
Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione:
i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro componenti appositamente progettati;
i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti appositamente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi soltanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modifica.
Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricognizione.
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Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro componenti appositamente progettati
Nota: Il punto KM 11 comprende:
le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroniche di disturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure;
le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei in ricevitori sonar.
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Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati:
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fallire la missione.
Note:
Il punto KM 12 comprende le seguenti apparecchiature qualora siano appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia cinetica ad alta velocità:
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica (electric armour), di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione e di manipolazione del combustibile, interfacce elettriche fra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando della torretta;
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno prodotto;
cercatori per autoguida, sistema di guida e propulsione per il cambiamento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili.
Il punto KM 12 sottopone ad autorizzazione i sistemi d’arma che impiegano uno dei seguenti metodi di propulsione:
chimico (se usato in combinazione con uno dei metodi menzionati nelle lettere da a a d).
Il punto KM 12 non sottopone ad autorizzazione la tecnologia relativa all’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.
per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri o utilizzanti solo propulsione chimica, e loro munizioni, confronta i punti KM 1, KM 2, KM 3 e KM 4.
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Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue:
piastre blindate, come segue:
fabbricate per adempiere una norma militare o una specificazione militare; o
adatte a fini di combattimento;
costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative combinazioni, appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari.
Nota: Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shelters).
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM 1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, Km 12 o KM 19
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Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati:
robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appositamente progettati a fini di combattimento;
biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco;
apparecchiature di produzione di energia e di propulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
Nota tecnica: Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui consultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi militari.
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati:
sistemi a laser appositamente progettati per distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione.
Note:
I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni convenzionali;
acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.
Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se appositamente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta:
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza e di manipolazione combustibile;
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;
sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione;
apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di puntamento del fascio;
apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli;
ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conjugators);
iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi;
componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per impiego spaziale;
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment);
apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.
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Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e a superconduttori, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a -170°C (103 K);
Nota: Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.
apparecchiature elettriche e superconduttori (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni da combattimento terrestri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al presente elenco e in grado di funzionare durante il moto.
Nota: Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.
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Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco.
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(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
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