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705

Legge federale
sulle vie ciclabili

del 18 marzo 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 75 a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 2021 2 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

  1. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili;
  2. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili e nell’informazione del pubblico su queste reti;
  3. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di vie ciclabili.

Art. 2 Reti di vie ciclabili

Le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture.

Art. 3 Reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana

Le reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all’interno di comprensori insediativi o tra di essi.

Comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.

Allacciano e collegano in particolare zone residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi, impianti sportivi e per il tempo libero nonché reti di vie ciclabili per il tempo libero.

Art. 4 Reti di vie ciclabili per il tempo libero

Le reti di vie ciclabili per il tempo libero servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all’esterno dei comprensori insediativi.

Comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.

Allacciano e collegano in particolare zone e paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici, impianti per il tempo libero e turistici.

Sezione 2 Pianificazione, realizzazione e manutenzione

Art. 5 Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

I Cantoni provvedono affinché:

  1. le reti di vie ciclabili, esistenti o previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano stabilite in appositi piani;
  2. i piani siano periodicamente riesaminati e all’occorrenza aggiornati.

I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti di vie ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono affinché siano adempiuti i compiti di cui al capoverso 1.

Le persone e le organizzazioni interessate sono coinvolte nella pianificazione.

I piani sono pubblici. Sono accessibili in forma elettronica.

Art. 6 Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti di vie ciclabili provvedono in linea di principio affinché:

  1. le vie ciclabili siano interconnesse e continue e permettano in particolare di raggiungere i luoghi importanti di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;
  2. le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;
  3. le vie ciclabili siano sicure e, dove possibile e opportuno, il loro traffico sia separato da quello motorizzato e pedonale;
  4. le vie ciclabili presentino standard di costruzione omogenei;
  5. le reti siano attrattive e affinché quelle per il tempo libero abbiano un’elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

Art. 7 Coordinamento

Le autorità competenti per le vie ciclabili coordinano le loro reti di vie ciclabili.

Coordinano la pianificazione con i compiti d’incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8 Realizzazione e manutenzione

Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono affinché:

  1. le vie ciclabili siano realizzate, mantenute e provviste della segnaletica necessaria;
  2. possano essere percorse liberamente e in sicurezza in bicicletta;
  3. ne sia garantito giuridicamente l’uso pubblico.

Art. 9 Sostituzione

Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un’adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto dell’interesse pubblico e della situazione locale.

Le vie ciclabili vengono sostituite segnatamente se:

  1. non sono più liberamente percorribili;
  2. sono interrotte;
  3. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti vi circolano veicoli a motore in modo intenso o veloce;
  4. fanno parte di reti di vie ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

I Cantoni possono prevedere deroghe all’obbligo di sostituzione.

Disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi è tenuto a provvedere alla sostituzione.

Art. 10 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle reti di vie ciclabili nonché per informare sulle medesime.

Possono delegare alle organizzazioni private specializzate compiti in questi ambiti.

Art. 11 Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi

Nell’adempiere i loro compiti, le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili.

Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione dei trasporti e degli insediamenti, dell’agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d’incidenza territoriale.

Art. 12 Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di vie ciclabili.

Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

Sezione 3 Compiti della Confederazione

Art. 13 Considerazione delle vie ciclabili

Nell’adempiere i loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di vie ciclabili stabilite nei piani secondo l’articolo 5 e a tal fine:

  1. progettano e realizzano opere e impianti di elevata qualità;
  2. vincolano il rilascio di concessioni e autorizzazioni a determinate condizioni e oneri oppure lo negano;
  3. vincolano la concessione di sussidi a determinate condizioni oppure la negano;
  4. provvedono a un’adeguata sostituzione delle reti di vie ciclabili o alle parti di esse che devono essere soppresse, tenendo conto dell’interesse pubblico.

Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti di vie ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al corrispondente credito d’opera oppure sovvenzionate secondo la stessa aliquota percentuale applicata alle altre spese relative a tale opera.

Art. 14 Consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi

La Confederazione può assistere i Cantoni, i Comuni e terzi nelle loro attività di pianificazione, realizzazione, manutenzione e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e documentazione.

Art. 15 Informazione del pubblico

La Confederazione informa il pubblico in merito:

  1. all’importanza delle reti di vie ciclabili per la mobilità delle persone e il trasporto di merci;
  2. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, realizzazione e manutenzione di reti di vie ciclabili.

Può assistere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico sulle tematiche di cui al capoverso 1.

Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di vie ciclabili.

L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di vie ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 16 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti:

  1. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
  2. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
  3. informazione del pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.

Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:

  1. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e
  2. per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Sezione 4 Organizzazione e tutela giurisdizionale

Art. 17 Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti alle vie ciclabili e ne definiscono i compiti.

Il servizio tecnico della Confederazione è l’Ufficio federale delle strade.

Art. 18 Legittimazione a ricorrere

Se è interessato il loro territorio, i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali nonché contro i piani di utilizzazione ai sensi dell’articolo 14 della legge del 22 giugno 1979 3 sulla pianificazione del territorio, per quanto tali decisioni e piani di utilizzazione riguardino vie ciclabili.

Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.

Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità notifica la propria decisione ai Comuni mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell’organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

I Comuni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed essi ne risultano lesi.

Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, anche la pertinente domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 3. In tal caso i Comuni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 19 Termini per la stesura e l’attuazione dei piani

I Cantoni provvedono:

  1. alla stesura dei piani di cui all’articolo 5 capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge;
  2. all’attuazione dei piani entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole zone. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni della proroga dei termini.

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennio 2023 4

Allegato

(art. 20)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

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