I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.
Se il donatore è incapace di discernimento e non ha dato alcun consenso, i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati soltanto se gli stretti congiunti vi acconsentono e detti provvedimenti adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Nel decidere, gli stretti congiunti rispettano la volontà presunta del donatore.
Se la volontà presunta del donatore non può essere accertata, gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 se questi ultimi:
- sono indispensabili per la riuscita di un trapianto di organi, tessuti o cellule; e
- comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi.
Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Consulta previamente le cerchie interessate.
Gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 soltanto dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.
I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono ammessi se il donatore è incapace di discernimento e non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili.
I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono parimenti ammessi se:
- accelerano la morte del donatore;
- potrebbero indurre nel donatore uno stato vegetativo permanente.
In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del donatore i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati finché gli stretti congiunti non hanno preso la decisione. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.
L’articolo 8 capoverso 6 si applica per analogia.