Purché un interesse privato preponderante non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:a. ai servizi federali e cantonali nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato incaricati dell’esecuzione della presente legge, qualora ne necessitino per l’adempimento degli obblighi conferiti loro dalla presente legge; b. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine o un reato ai sensi della presente legge.
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta, i dati possono essere comunicati:a. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per la decisione di una controversia;b. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per l’accertamento di un crimine o di un delitto.
I dati di interesse generale relativi all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. Le persone interessate non devono poter essere identificate.
Negli altri casi è consentito comunicare a terzi:a. dati non personali, se la loro comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;b. dati personali se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto.
Possono essere comunicati unicamente i dati necessari per lo scopo in questione.
Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e l’informazione delle persone interessate.