La presente ordinanza disciplina:a.3 i requisiti posti allo svolgimento di sperimentazioni cliniche:1. con dispositivi medici e altri dispositivi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 1° luglio 20204 relativa ai dispositivi medici (ODmed),2. con dispositivi medico-diagnostici in vitro e loro accessori di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 maggio 20225 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV);b. le procedure di autorizzazione e di notifica per le sperimentazioni cliniche con i dispositivi di cui alla lettera a;c. i compiti e le competenze delle commissioni d’etica per la ricerca (commissioni d’etica), dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in relazione alle procedure di autorizzazione e di notifica;d. la registrazione delle sperimentazioni cliniche con i dispositivi di cui alla lettera a; e. l’accesso pubblico a informazioni sulle sperimentazioni cliniche.
Nella presente ordinanza per dispositivi si intendono tutti i dispositivi di cui al capoverso 1 lettera a.