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Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° luglio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 68 capoverso 1, 69 capoverso 2, 92, 93, 101 capoverso 2, 102, 113, 114 capoverso 1, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera b, 121 capoverso 1, 122, 123 e 133 della Costituzione federale (Cost.) 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020 2 ,

decreta:

Art. 13 Oggetto e principi

La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l’epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull’economia e sulle autorità.

Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l’obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d’urgenza.

Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti. 4

Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell’elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze. 5

Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all’attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.

In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.

Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.

Art. 1a6

Art. 27

Art. 38

...

... 9

...

... 10

... 11

...

... 12

...

Art. 3a13

Art. 3b14

Art. 415

... 16

...

Art. 4a17

Art. 5e618

Art. 6a19

Art. 720

Art. 821

Art. 8a22

Art. 9 Provvedimenti in materia di insolvenza

Se necessario per impedire fallimenti di massa e assicurare la stabilità dell’economia e della società svizzere, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge federale dell’11 aprile 188923 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e al Codice delle obbligazioni24 con riguardo a:

  1. a. e b.25...
  2. 26 gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale e indebitamento eccessivo.

Art. 1027

Art. 1128

Art. 11a29

Art. 11b30

Art. 1231

Art. 12a32 Provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese: dati personali e informazioni

I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il Controllo federale delle finanze (CDF) nonché gli organi cantonali di vigilanza finanziaria possono trattare e comunicarsi i dati personali, compresi quelli su procedimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale, e le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari secondo l’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. In tale ambito, il CDF può utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50 c della legge federale del 20 dicembre 1946 33 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:34

  1. i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
  2. le imprese che chiedono o ricevono un aiuto finanziario, i loro uffici di revisione come pure le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie.

I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a fornire alla Segreteria di Stato dell’economia e al CDF, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per adempiere i loro compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d’ufficio non può essere invocato per impedire il trattamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni secondo il presente articolo.

Art. 12b35 Provvedimenti nel settore dello sport: contributi a fondo perso per club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico

...

... 36

...

Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l’obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990 37 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4. 38

... 39

Art. 1340

Art. 1441

Art. 1542

Art. 1643

Art. 17 Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 198244 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

  1. 45 ...
  2. 46 ...
  3. 47 ...
  4. 48 ...
  5. 49 ...
  6. 50 ...
  7. 51 ...

... 52

Art. 17a53

Art. 17b54

Art. 17c55

Art. 17d56

Art. 1857

Art. 1958 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.

Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l’esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all’articolo 12. 59

Art. 19a60

Art. 20 Modifica di un altro atto normativo

... 61

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020.

Gli articoli 1 e 17 lettere a–c hanno effetto sino al 31 dicembre 2022.

L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.

La durata di validità dell’articolo 1 di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2031. 62

La durata di validità degli articoli 17 lettere a e c di cui al capoverso 4 è prorogata sino al 31 dicembre 2023. 63

La durata di validità dell’articolo 9 lettera c è prorogata sino al 31 dicembre 2031. 64

In deroga al capoverso 2, l’articolo 17 lettera e entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021. 65

La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 5 è prorogata sino al 31 dicembre 2021. 66

La durata di validità dell’articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022. 67

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