La presente legge disciplina talune competenze speciali spettanti al Consiglio federale per combattere l’epidemia di COVID‑19 e per far fronte alle ripercussioni dei relativi provvedimenti sulla società, sull’economia e sulle autorità.
Il Consiglio federale fa uso di tali competenze soltanto nella misura necessaria per far fronte all’epidemia di COVID‑19. Non ne fa uso in particolare se l’obiettivo perseguito può essere raggiunto in tempo utile anche seguendo la procedura legislativa ordinaria o d’urgenza.
Il Consiglio federale si basa sui principi di sussidiarietà, efficacia e proporzionalità. La sua strategia limita il meno possibile e il più brevemente possibile la vita economica e sociale; a tal fine, la Confederazione e i Cantoni sfruttano in primo luogo tutte le possibilità offerte dai piani di protezione, dalle strategie di test e di vaccinazione e dal tracciamento dei contatti. 4
Coinvolge i governi cantonali e le associazioni di categoria delle parti sociali nell’elaborazione dei provvedimenti che toccano le loro competenze. 5
Informa periodicamente il Parlamento, in modo tempestivo ed esauriente, in merito all’attuazione della presente legge. Consulta previamente le commissioni competenti riguardo alle ordinanze e modifiche di ordinanza in preparazione.
In casi urgenti, informa i presidenti delle commissioni competenti. Questi informano senza indugio le loro commissioni.
Nel disporre i provvedimenti, il Consiglio federale e i Cantoni si basano sui dati disponibili, raffrontabili nel tempo e tra le regioni, che evidenziano il rischio di un sovraccarico del sistema sanitario, di un incremento della mortalità o di un decorso grave della malattia.