La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.
Le indennità sono accordate segnatamente per:a. l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;b. provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;c. provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;d. provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva, nonché la cura di giovani popolamenti;e. provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, il rafforzamento, la sostituzione e la realizzazione di opere e impianti di protezione;f. provvedimenti per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.
In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.
L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti.