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944.3

Legge federale
concernente i viaggi «tutto compreso»

del 18 giugno 1993 (Stato 20 agosto 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31 sexies e 64 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993 2 ,

decreta:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1 Viaggio «tutto compreso»

Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento:

  1. trasporto;
  2. alloggio;
  3. altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.

La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.

Art. 2 Organizzatore, venditore e consumatore

Si intende per organizzatore qualsiasi persona che organizza i viaggi «tutto compreso» non solo occasionalmente e li offre direttamente o tramite un venditore.

Si intende per venditore la persona che offre i viaggi «tutto compreso» proposti dall’organizzatore.

Si intende per consumatore:

  1. qualsiasi persona che prenota o si impegna a prenotare il viaggio «tutto compreso»;
  2. qualsiasi persona a nome o a favore della quale un viaggio «tutto compreso» è prenotato o un impegno di prenotazione è assunto;
  3. qualsiasi persona alla quale il viaggio «tutto compreso» è ceduto giusta l’articolo 17.

Sezione 2 Prospetti

Art. 3

Le indicazioni contenute nei prospetti sono vincolanti per l’organizzatore o il venditore che li pubblica; possono essere modificate unicamente:

  1. da un ulteriore accordo tra i contraenti;
  2. se il prospetto richiama espressamente l’attenzione su questa possibilità e la modificazione è comunicata chiaramente al consumatore prima della conclusione del contratto.

Sezione 3 Informazione destinata al consumatore

Art. 4 Prima della conclusione del contratto

L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.

Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.

Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:

  1. sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;
  2. sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.

I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 lettera a, se le esigono senza indugio.

Art. 5 Prima dell’inizio del viaggio

L’organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata:

  1. gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze;
  2. il posto che il viaggiatore deve occupare;
  3. il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell’organizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici locali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uffici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d’emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l’organizzatore o il venditore;
  4. nel caso di viaggi e di soggiorni all’estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsabile locale del suo soggiorno;
  5. informazioni sulla possibilità di stipulare un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un’assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

Sezione 4 Contenuto del contratto

Art. 6

Indipendentemente dalla natura delle prestazioni convenute, il contratto deve indicare:

  1. il nome e l’indirizzo dell’organizzatore e dell’eventuale venditore;
  2. la data, l’ora e il luogo dell’inizio e della fine del viaggio;
  3. i desideri particolari del consumatore, accettati dall’organizzatore o dal venditore;
  4. se la realizzazione del viaggio «tutto compreso» esige un numero minimo di partecipanti e, se questo è il caso, quando, al più tardi, deve essere comunicato al consumatore l’eventuale annullamento del viaggio;
  5. il prezzo del viaggio «tutto compreso», nonché le scadenze e le modalità di pagamento;
  6. il termine entro cui il consumatore deve presentare reclamo per inadempimento o cattiva esecuzione del contratto;
  7. il nome e l’indirizzo dell’eventuale assicuratore.

A seconda della natura delle prestazioni convenute, il contratto deve anche indicare:

  1. la destinazione del viaggio e, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata e le date relative;
  2. l’itinerario;
  3. i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
  4. il numero dei pasti compresi nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
  5. l’ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali dell’alloggio, nonché la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato di destinazione;
  6. le visite, escursioni e altre prestazioni incluse nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
  7. le condizioni di un eventuale aumento di prezzo giusta l’articolo 7;
  8. eventuali tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché tasse di soggiorno non incluse nel prezzo.

Sezione 5 Aumenti di prezzo

Art. 7

Un aumento del prezzo convenuto contrattualmente è ammissibile soltanto se:

  1. il contratto prevede espressamente questa possibilità e determina le modalità precise di calcolo del nuovo prezzo;
  2. si produce almeno tre settimane prima della data della partenza; e
  3. è motivato con l’aumento dei costi di trasporto, compresi quelli dei carburanti, delle tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco e d’imbarco in porti e aeroporti o con una modificazione dei tassi di cambio applicati.

Sezione 6 Modificazioni sostanziali del contratto

Art. 8 Definizione

Si intende per modificazione sostanziale del contratto ogni significativa modificazione di un elemento essenziale a cui l’organizzatore del viaggio proceda prima della data della partenza.

Un aumento di prezzo di più del 10 per cento è considerato modificazione sostanziale.

Art. 9 Obbligo d’informare

L’organizzatore comunica al consumatore, il più presto possibile, qualsiasi modificazione sostanziale del contratto e la relativa incidenza sul prezzo.

Art. 10 Diritti del consumatore

Il consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.

Se recede dal contratto, ne informa il più presto possibile l’organizzatore o il venditore.

Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto:

  1. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l’organizzatore o il venditore glielo può proporre;
  2. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o
  3. al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.

È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

Sezione 7 Annullamento del viaggio «tutto compreso»

Art. 11

Se l’organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circostanza non imputabile al consumatore, quest’ultimo può far valere le pretese di cui nell’articolo 10.

Il consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza:

  1. se l’annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o
  2. se l’annullamento è dovuto a forza maggiore. L’eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.

Sezione 8 Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto

Art. 12 Reclamo

Il consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all’organizzatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco.

In caso di reclamo, l’organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.

Art. 13 Provvedimenti alternativi

Se, dopo la partenza, non è fornita una parte essenziale delle prestazioni convenute o l’organizzatore si rende conto che non la può fornire, egli è tenuto a:

  1. predisporre soluzioni alternative affinché il viaggio «tutto compreso» possa essere continuato;
  2. risarcire al consumatore eventuali danni; l’importo risarcito è la differenza tra il prezzo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni fornite.

Se non sono possibili alternative o se il consumatore non le accetta per validi motivi, l’organizzatore deve adoperarsi per fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. 3 Inoltre l’organizzatore è tenuto a risarcirgli il danno.

I provvedimenti di cui nel presente articolo non danno diritto ad alcun supplemento di prezzo.

Art. 14 Responsabilità; principio

L’organizzatore o il venditore contraente è responsabile nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che egli stesso o altri prestatori debbano fornire i servizi.

L’organizzatore e il venditore possono rivalersi presso gli altri prestatori di servizi.

Sono salvi i limiti del risarcimento dei danni in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto, previsti nelle convenzioni internazionali.

Art. 15 Eccezioni

L’organizzatore e il venditore non sono responsabili verso il consumatore, se l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile a:

  1. mancanze del consumatore;
  2. mancanze imprevedibili o insormontabili di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto;
  3. forza maggiore o avvenimento che l’organizzatore o il venditore o il prestatore di servizi, malgrado tutta la necessaria diligenza, non potevano prevedere o risolvere.

Nei casi indicati nel capoverso 1 lettere b e c, l’organizzatore o il venditore contraente devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.

Art. 16 Limitazione ed esclusione della responsabilità

La responsabilità per i danni corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto non può essere limitata mediante il medesimo.

Per altri danni, eccettuati quelli intenzionali o dovuti a colpa grave, il risarcimento può essere limitato contrattualmente al doppio del prezzo del viaggio «tutto compreso».

Sezione 9 Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»

Art. 17

Il consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può cedere la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, se ne informa precedentemente l’organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della data della partenza.

Il cessionario e il consumatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell’organizzatore o del venditore contraente per il pagamento del prezzo e delle eventuali spese supplementari risultanti dalla cessione.

Sezione 10 Garanzia

Art. 18

L’organizzatore o il venditore contraente devono garantire il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d’insolvenza o di fallimento.

Su domanda del consumatore, devono provare di disporre di garanzie. Se non ne viene fornita la prova, il consumatore può recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato per scritto all’organizzatore o al venditore, prima della data della partenza.

Sezione 11 Diritto cogente

Art. 19

Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a detrimento del consumatore, salvo nei casi espressamente previsti.

Sezione 12 Referendum e entrata in vigore

Art. 20

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1994 4