La procedura dinanzi all’organo di mediazione è non burocratica, equa, rapida, imparziale e, per il cliente, economica o gratuita.
La procedura è confidenziale. Le dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito della procedura di mediazione e la corrispondenza intercorsa tra una parte e l’organo di mediazione non possono essere utilizzate in un’altra procedura.
Le parti non hanno il diritto di consultare la corrispondenza tra l’organo di mediazione e l’altra parte.
Una domanda di mediazione può essere accolta in ogni momento se:
- è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura dell’organo di mediazione o con il modulo da questi messo a disposizione;
- il cliente rende verosimile di aver precedentemente informato il fornitore di servizi finanziari sul proprio punto di vista e di aver cercato di trovare un accordo;
- non è palesemente abusiva o non è già stata svolta una procedura di mediazione riguardante la stessa causa; e
- né un’autorità di conciliazione, né un’autorità giudiziaria, né un tribunale arbitrale, né un’autorità amministrativa è o è stata investita della causa.
La procedura si svolge nella lingua ufficiale della Confederazione scelta dal cliente. Sono fatti salvi accordi derogatori tra le parti, sempre che rientrino nell’ambito del regolamento di procedura dell’organo di mediazione.
L’organo di mediazione valuta liberamente i casi che gli sono sottoposti e non è vincolato a istruzioni.
L’organo di mediazione adotta le misure opportune ai fini della mediazione, purché quest’ultima non sembri a priori priva di prospettive di successo.
Se non è possibile raggiungere un accordo o se questo si prospetta irraggiungibile, l’organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla nella comunicazione di conclusione della procedura.