(art. 89 cpv. 1 lett. c LICol)
L’inventario deve essere almeno strutturato in funzione dei tipi d’investimento, tra cui valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi e «commodities» e, all’interno dei tipi di investimento, tenendo conto della politica d’investimento, in funzione dei settori, dei criteri geografici, dei tipi di valori mobiliari (allegato 2 n. 1.4) e delle valute.
L’importo e la percentuale della partecipazione al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale devono essere indicati per ogni gruppo o sottogruppo.
Per ogni valore figurante nell’inventario deve esserne indicata la percentuale rispetto al patrimonio complessivo dell’investimento collettivo di capitale.
I valori mobiliari devono essere divisi nel modo seguente:
- quotati in borsa;
- quotati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- secondo l’articolo 70 capoverso 3 OICol;
- secondo l’articolo 71 capoverso 2 OICol;
- non considerati alle lettere a–d.
Per ogni valore figurante nell’inventario deve essere indicata la categoria di valutazione ai sensi dell’articolo 84 capoverso 2.
Per i valori mobiliari menzionati al capoverso 3, va riportato solo il subtotale di ogni categoria e ogni posizione va debitamente distinta.