AS 1998 2337
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (Ordinanza-FAMP)
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (Ordinanza-FAMP)
del 28 settembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confe- derazione (LUC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema di tratta- mento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (FAMP) da parte degli Uffici centrali di polizia giudi- ziaria (Uffici centrali) dell’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).
2 I dati registrati nel FAMP sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a. moneta falsa; b. tratta degli esseri umani; c. pornografia.
Art. 2 Scopo Il FAMP serve a facilitare: a. i compiti legali d’informazione, coordinamento e analisi degli Uffici centrali; b. l’esecuzione di indagini preliminari e inchieste di polizia giudiziaria relative a casi di criminalità intercantonale o internazionale; c. la collaborazione con le autorità cantonali preposte al perseguimento penale e i servizi cantonali di polizia giudiziaria che partecipano alla lotta contro la crimi- nalità intercantonale o internazionale e cooperano con gli Uffici centrali nel- l’ambito delle loro competenze; d. la collaborazione con Stati esteri nella lotta contro la criminalità organizzata attiva a livello internazionale; e. la gestione di documenti e pratiche degli Uffici centrali.
RS 172.213.713 1 RS 172.213.71
1998-0062 2337
Ordinanza FAMP RU 1998
Art. 3 Campo d’applicazione 1 Nel FAMP sono memorizzati tutti i dati necessari all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2 LUC e concernenti i seguenti settori di competenza degli Uffici centrali: a. lotta contro la falsificazione delle monete ai sensi dell’articolo 12 della Con- venzione internazionale del 20 aprile 19292 per la lotta contro la falsificazione delle monete; b. lotta contro la tratta degli esseri umani ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo in- ternazionale del 18 maggio 19043 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche; c. lotta contro la diffusione delle pubblicazioni oscene ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo internazionale del 4 maggio 19104 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene. 2 I dati che concernono terzi sono registrati soltanto qualora tale operazione sia ne- cessaria ai sensi dell’articolo 2.
Art. 4 Provenienza dei dati I dati registrati nel FAMP provengono da: a. inchieste di polizia effettuate prima dell’apertura di un’inchiesta di polizia giu- diziaria; b. inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia; c. inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità federali di perseguimento penale e di polizia; d. notificazioni conformemente all’articolo 2 lettera b - d LUC; e. verificazioni nell’ambito dell’esecuzione di domande d’assistenza giudiziaria con ricerca di prove.
Art. 5 Sottosistemi e prove
1 Il FAMP si compone dei sottosistemi seguenti:
a. “Persone e precedenti” (PV), in cui sono registrati dati e informazioni su per- sone e i loro precedenti, raccolti nell’ambito di indagini preliminari o di inchie- ste di polizia giudiziaria; b. “Journal” (JO), in cui sono registrate, per ogni singolo caso, informazioni (osservazioni, controlli telefonici, ecc.) raccolte nell’ambito sia di indagini preliminari sia di inchieste di polizia giudiziaria; c. “Controllo delle pratiche e delle scadenze” (GT), in cui sono registrati gli svol- gimenti di tutte le inchieste in corso condotte dagli Uffici centrali (data d’apertura, misure ordinate, ecc.);
2 RS 0.311.51 3 RS 0.311.31 4 RS 0.311.41
Ordinanza FAMP RU 1998
d. “Informazioni generali” (ER), in cui sono registrate informazioni utili alla lotta contro la criminalità intercantonale o internazionale (liste telefoniche, estratti di giornali, descrizione delle competenze di diversi servizi, ecc.); e. lessici tecnici, repertori e “modi operandi” nel settore della criminalità (DL); f. “Rapporto di situazione” (LA), in cui sono registrati i rapporti relativi alla si- tuazione nazionale e internazionale in materia di criminalità sovraregionale; g. “Rappresentazione grafica” (VI), in cui sono registrate le rappresentazioni gra- fiche delle strutture organizzative della criminalità; h. “Blüte” (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di falsificazione e i “modi ope- randi” inerenti alla moneta falsa. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare gli Uffici centrali a effettuare prove per valutare nuovi strumenti informatici, per elabo- rare valutazioni speciali e allestire grafici delle connessioni tra le persone sospette, sulla base di informazioni risultanti dai sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal”. Le prove possono essere effettuate unicamente da esperti esplicitamente autorizzati dagli Uffici centrali. I risultati, registrati nel sottosistema “Rappresenta- zioni grafiche”, sono accessibili soltanto a determinati utenti designati. Le prove hanno una durata massima di tre anni.
Art. 6 Codificazione La trasmissione dei dati del FAMP è codificata dall’inizio alla fine.
Art. 7 Dati trattati
1 Soltanto i dati elencati nell’allegato 15 possono essere trattati nel FAMP.
2 Il sottosistema “Persone e precedenti” (PV) comprende:
a. dati di base relativi all’identità di persone, organizzazioni o cose; b. precedenti, vale a dire dati in merito ai fatti; c. sottocampi la cui utilizzazione permette, fra l’altro, di marcare gli elementi di confronto, segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consultazioni in base a tali elementi di confronto. L’elenco completo dei sotto- campi figura nell’allegato 1.
3 Il sottosistema “Journal” comprende:
a. l’intestazione, vale a dire i dati relativi al “Journal” allestito nell’ambito di una pratica; b. dettagli: dati in merito a ogni singolo fatto.
4 Costituiscono un blocco di dati:
a. i dati di base e i relativi precedenti; b. l’intestazione e i relativi dettagli. 5 Nei sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal”, i dati raccolti nell’ambito del- le indagini preliminari e nell’ambito delle inchieste di polizia giudiziaria sono og- getto di due gruppi distinti.
5 Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza FAMP del 28 settembre 1998 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Copie in tiratura separata sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Ordinanza FAMP RU 1998
6 Nel sottosistema “Journal”, i dati provenienti da controlli telefonici costituiscono un gruppo distinto.
7 I dati di base FAMP sono tenuti in un indice comune con i dati di base DOSIS
(ordinanza DOSIS del 26 giugno 1996 6) e ISOK (ordinanza ISOK del 19 novembre 19977).
Sezione 2: Utenti e diritto d’accesso
Art. 8 Accesso in generale 1 Sono collegati alle categorie FAMP della moneta falsa, della tratta degli esseri umani e della pornografia, per mezzo di una procedura di richiamo, i collaboratori degli Uffici centrali incaricati di svolgere compiti ad esse attinenti, come pure: a. il Servizio di controllo DOSIS/ISOK/FAMP dell’Ufficio federale (Servizio di controllo); b. il consulente per la protezione dei dati dell’Ufficio federale; c. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema. 2 Per determinati procedimenti il direttore dell’Ufficio federale può, su richiesta, autorizzare il collegamento al sottosistema “Journal” a servizi di polizia giudiziaria dei corpi di polizia cantonali che partecipano alla lotta contro la criminalità inter- cantonale o internazionale nonché ad autorità cantonali di perseguimento penale specializzate. 3 I diritti individuali d’accesso ai diversi dati del FAMP sono regolati nell’allegato 2 8.
Art. 9 Accesso ai sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal” 1 Gli organi che hanno introdotto dati nel sottosistema “Persone e precedenti” pos- sono, segnatamente per quanto concerne i dati raccolti nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria, limitare l’accesso ai dati che hanno rilevato. 2 Nell’ambito di un’inchiesta, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale inchiesta nonché gli Uffici centrali hanno accesso ai dati del sottosistema “Journal”. 3 Se un altro Cantone è interessato dall’inchiesta, gli Uffici centrali o il servizio can- tonale competente può estendere l’accesso ai dati alla relativa autorità del Cantone interessato. 4 L’Ufficio federale disciplina la procedura di limitazione o di estensione dell’ac- cesso ai dati nel regolamento di trattamento dei dati.
6 RS 812.121.7; RU 1998 72 7 RS 172.213.712 8 Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza FAMP del 28 settembre 1998 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Copie in tiratura separata sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
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Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 10 Introduzione dei dati e controllo di qualità 1 Gli Uffici centrali introducono nel FAMP i dati che hanno raccolto. Essi determi- nano i gruppi dei precedenti e qualificano questi ultimi come affidabili o poco affi- dabili in funzione della loro provenienza, del modo di trasmissione e del contenuto. I servizi cantonali di polizia giudiziaria che collaborano nella lotta contro la crimi- nalità intercantonale o internazionale e sono autorizzati ad accedere al sistema intro- ducono nel FAMP i dati raccolti per il sottosistema “Journal”. 2 I dati destinati ai sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal” sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo. 3 Il Servizio di controllo esamina se i dati rilevati corrispondono alle disposizioni della presente ordinanza. Se tale non è il caso, li corregge o li cancella, dopo averne informato l’organo che ha proceduto al rilevamento. 4 I dati rilevati provvisoriamente, in particolare l’indicazione delle fonti, la valuta- zione delle informazioni in merito all’idoneità d’analisi tecnica e di polizia nonché all’affidabilità, la legittimità, la data della prossima valutazione generale e la durata di conservazione sono oggetto di un esame da parte del Servizio di controllo, se del caso in collaborazione con l’organo che ha effettuato il rilevamento. Il Servizio di controllo conferma la registrazione definitiva dei dati o ne chiede la correzione o la cancellazione. L’Ufficio federale precisa le modalità di controllo dei dati nel rego- lamento di trattamento dei dati.
Art. 11 Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni 1 Se necessario per ottenere le informazioni di cui abbisognano e per motivare le loro domande d’assistenza amministrativa, gli Uffici centrali possono comunicare i dati personali registrati nel FAMP alle seguenti autorità tenute a collaborare giusta l’articolo 4 LUC: a. autorità di perseguimento penale, segnatamente ministeri pubblici, giudici istruttori, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e organi di polizia giudi- ziaria della Confederazione e dei Cantoni; b. servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione inca- ricate dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19979 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c. organi delle guardie di confine e delle dogane; d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranie- ri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria;
9 RS 120; RU 1998 1546
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e. controlli degli abitanti e autorità competenti segnatamente per la tenuta dei re- gistri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’a- viazione civile nonché del registro fondiario; f. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circola- zione di determinati beni. 2 Gli Uffici centrali possono inoltre comunicare spontaneamente i dati personali re- gistrati nel FAMP alle seguenti autorità, per sostenerle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, inchieste di polizia giudiziaria e procedure d’assistenza giudiziaria; b. autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro inchieste di polizia giudi- ziaria nonché per l’adempimento dei compiti ai sensi della legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; c. autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l’adempimento dei compiti di poli- zia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell’ambito delle di- sposizioni sull’entrata e sul soggiorno degli stranieri e in quello della legisla- zione sull’asilo. 3 Portata e presupposti degli obblighi d’informazione risultano dall’articolo 6 capo- versi 2 - 4 dell’ordinanza del 19 novembre 1997 11 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (OUC).
Art. 12 Comunicazione di dati ad altri destinatari 1 Se necessario per ottenere le informazioni di cui abbisognano e per motivare le loro domande d’assistenza amministrativa, gli Uffici centrali possono comunicare i dati personali registrati nel FAMP anche ai seguenti destinatari: a. altri servizi dell’Ufficio federale di polizia; b. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di poli- zia, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 ca- poverso 2 LUC; c. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di persegui- mento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), nella mi- sura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; d. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria; e. Amministrazione federale delle finanze; f. Commissione federale delle banche; g. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro; h. Ufficio federale dell’economia esterna; i. autorità federali incaricate di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettere c
10 RS 120; RU 1998 1546 11 RS 172.213.711; RU 1998 34
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e d della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; k. Ufficio federale dell’aviazione civile; l. autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’e- stero; m. organizzazioni non statali, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d’individuare forme particolari di criminalità; n. autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni. 2 Gli Uffici centrali possono inoltre comunicare spontaneamente i dati personali re- gistrati nel FAMP alle seguenti autorità, per sostenerle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro inchieste di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le con- dizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; b. organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di persegui- mento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), per il trat- tamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; c. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro in- chieste di polizia giudiziaria nell’ambito fiscale; d. Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto pe- nale amministrativo; e. Commissione federale delle banche, a sostegno dell’attività di sorveglianza svolta nell’ambito della legislazione su banche, borse e fondi d’investimento, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili, necessarie in sede di pro- cedimento o atte ad avviare un procedimento; f. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno dell’attività di sorveglianza nell’ambito della legge del 17 giugno 199613 sul riciclaggio di denaro, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g. autorità federali incaricate di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettere c e d della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di in- formazioni affidabili.
3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all’Incaricato federale della protezione dei dati, per l’adempimento delle loro funzioni di controllo.
12 RS 120; RU 1998 1546 13 RS 955.0; RU 1998 892 14 RS 120; RU 1998 1546
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Art. 13 Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati 1 In occasione della comunicazione di dati del FAMP occorre tenere conto di divieti d’utilizzazione. Gli Uffici centrali possono comunicare a Stati esteri dati concernenti richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti, persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell’Ufficio federale competente.
2 Gli Uffici centrali negano la comunicazione di dati del FAMP qualora interessi
preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. 3 Nell’ambito di una procedura d’inchiesta di polizia giudiziaria, i servizi cantonali di polizia giudiziaria che collaborano nella lotta contro la criminalità intercantonale o internazionale possono comunicare i dati del FAMP contenuti nel sottosistema “Journal” alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone. Gli Uffici centrali ne devono essere informati. 4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su affidabilità e attualità dei dati del FAMP. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d’uso e del fatto che gli Uffici centrali si riservano il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.
5 La comunicazione nonché il destinatario, l’oggetto e il motivo della domanda
d’informazione sono registrati nel FAMP. 6 Al fine di evitare una doppia registrazione, i dati oggetto di una menzione speciale nell’allegato 115 della presente ordinanza e trasmessi mediante il canale del- l’INTERPOL possono essere copiati nell’Indice centrale degli atti (ZAN). Detta funzione non è automatizzata e l’Ufficio federale precisa le modalità di tale opera- zione nel regolamento di trattamento dei dati.
Art. 14 Trattamento delle domande d’informazione presentate da persone interessate Il trattamento delle domande d’informazione concernenti i dati del FAMP è retto dall’articolo 14 LUC.
Art. 15 Valutazione generale e periodica dei dati dei sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal” 1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati dei sottosistemi “Persone e precedenti” e “Journal” al più tardi tre anni dopo la regi- strazione del primo dato o tre anni dopo l’ultima valutazione generale. 2 In occasione della registrazione di un fatto nuovo, i dati poco affidabili sui prece- denti di una persona, già registrati nel blocco di dati, sono oggetto di una nuova valutazione.
15 Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza FAMP del 28 settembre 1998 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Copie in tiratura separata sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
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Art. 16 Durata di conservazione e riutilizzazione dei dati 1 La durata di conservazione dei dati concernenti le persone contenuti nel FAMP è di: a. due anni dopo il rilevamento, per un dato poco affidabile raccolto prima del- l’apertura di un’inchiesta di polizia giudiziaria; b. dieci anni dopo il rilevamento, per un dato affidabile raccolto prima del- l’apertura di un’inchiesta di polizia giudiziaria; c. in principio due anni dopo il rilevamento, per un dato poco affidabile di polizia giudiziaria; d. in principio dieci anni dopo il rilevamento, per un dato affidabile di polizia giudiziaria, ma al più tardi fino alla prescrizione del reato in questione. 2 Ogni dato poco affidabile di polizia giudiziaria può continuare a essere trattato per un altro anno al massimo: a. ove sia necessario all’adempimento dei compiti legali; e b. ove su proposta del capo del Servizio di controllo, il capo dell’Ufficio centrale dia l’autorizzazione. 3 I dati affidabili di polizia giudiziaria possono essere riutilizzati nell’ambito di un’altra procedura ove elementi concreti permettano di ritenere che apportino chia- rimenti in tale procedura.
Art. 17 Cancellazione dei dati 1 L’intero blocco di dati è cancellato contemporaneamente all’ultimo precedente o all’ultima iscrizione. 2 I dati concernenti persone nei confronti delle quali il sospetto si è definitivamente rivelato infondato sono cancellati immediatamente. 3 I dati raccolti su un terzo ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 vanno cancellati im- mediatamente se non sono più necessari all’inchiesta e, al più tardi, in occasione della cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.
Art. 18 Comunicazione della cancellazione dei dati ai Cantoni Quando vengono cancellati dati del FAMP introdotti nel sottosistema “Journal” dai servizi cantonali di polizia giudiziaria che collaborano con gli Uffici centrali, il Ser- vizio di controllo ne informa detti servizi.
Art. 19 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale 1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, gli Uffici centrali consegnano all’Archivio federale i relativi dati e documenti.
2 Essi consegnano all’Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno
parte di un fascicolo personale, al più tardi quando l’ultimo precedente o l’ultima iscrizione a cui fanno riferimento sono stati cancellati nel FAMP. 3 Sono fatte salve le altre disposizioni legali in materia di distruzione di dati.
Ordinanza FAMP RU 1998
Sezione 4: Misure organizzative
Art. 20 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 14 giugno 199316 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e l’ordinanza del 10 giu- gno 199117 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale.
Art. 21 Sorveglianza e responsabilità 1 L’Ufficio federale è responsabile del FAMP. Esso emana il regolamento di tratta- mento dei dati e vi precisa in particolare le misure organizzative e tecniche per evi- tare il trattamento non autorizzato dei dati e per assicurare la verbalizzazione auto- matica del trattamento dei dati. 2 Il Servizio di controllo vigila affinché gli utenti si attengano alla presente ordinan- za, ai relativi allegati nonché al regolamento di trattamento dei dati. 3 Il Centro di calcolo del Dipartimento è responsabile della gestione e della sicurez- za del FAMP.
Art. 22 Finanziamento 1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale situato nei Cantoni.
2 I Cantoni assumono:
a. le spese d’acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi; b. le spese d’installazione e di gestione della loro rete di distribuzione capillare.
Art. 23 Esigenze tecniche 1 I terminali utilizzati dai Cantoni corrispondono alle esigenze tecniche della Confe- derazione. 2 L’Ufficio federale disciplina i particolari nel regolamento di trattamento dei dati.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 24 Disposizioni transitorie 1 Prima della messa in servizio del sistema FAMP, i dati contenuti nel sistema ZAN e corrispondenti ai criteri fissati nella presente ordinanza possono essere trasferiti automaticamente nel FAMP. Dopo il trasferimento, vanno cancellati immediata-
16 RS 235.11 17 RS 172.010.59
Ordinanza FAMP RU 1998
mente nel sistema ZAN. La data di rilevamento dei dati nel sistema ZAN è ripresa nel sistema FAMP. 2 Il Servizio di controllo procede a una valutazione prioritaria dei dati trasferiti. Esso controlla segnatamente se le disposizioni relative alla durata della conservazione dei dati sono rispettate e se i dati registrati corrispondono alle esigenze di cui all’arti- colo 3 della presente ordinanza.
Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1998.
28 settembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Cou- chepin
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Allegato 3
Modifica del diritto vigente
1. L’ordinanza DOSIS del 26 giugno 199618 è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 7 1 I dati di base DOSIS sono tenuti in un indice comune con i dati di base ISOK (or- dinanza ISOK del 19 novembre 1997 19) e FAMP (ordinanza FAMP del 28 settem- bre 199820).
Al fine di evitare un doppio rilevamento, i dati oggetto di una menzione speciale nell’allegato 121 della presente ordinanza e trasmessi mediante il canale del- l’INTERPOL possono essere copiati nell’Indice centrale degli atti (ZAN). Detta funzione non è automatizzata e l’Ufficio federale precisa le modalità di tale opera- zione nel regolamento di trattamento dei dati.
Allegato 2 L’allegato 2 è modificato conformemente all’appendice I.
2. L’ordinanza ISOK del 19 novembre 199722 è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 7 7 I dati di base ISOK sono tenuti in un indice comune con i dati di base DOSIS (or- dinanza DOSIS del 26 giugno 1996 23) e FAMP (ordinanza FAMP del 28 settembre 1998 199824).
Art. 13 cpv. 6 6 Al fine di evitare un doppio rilevamento, i dati oggetto di una menzione speciale nell’allegato 125 della presente ordinanza e trasmessi mediante il canale del- l’INTERPOL possono essere copiati nell’Indice centrale degli atti (ZAN). Detta funzione non è automatizzata e l’Ufficio federale precisa le modalità di tale opera- zione nel regolamento di trattamento dei dati.
18 RS 812.121.7; RU 1998 72 19 RS 172.213.712; RU 1998 43 20 RS 172.213.713; RU 1998 2337 21 Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza DOSIS del 26 giugno 1996 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Copie in tiratura separata sono ottenibili presso l’Ufficio centrale fede- rale degli stampati e del materiale, 3000 Berna. 22 RS 172.213.712; RU 1998 43 23 RS 812.121.7; RU 1998 72 24 RS 172.213.713; RU 1998 2337 25 Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza ISOK del 19 novembre 1997 non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Copie in tiratura separata sono ottenibili presso l’Ufficio centrale fede- rale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Ordinanza FAMP RU 1998
Allegato 2 L’allegato 2 è modificato conformemente all’appendice II.
3. L’ordinanza del 1° dicembre 198626 concernente il Servizio d’identificazione del- l’Ufficio federale di polizia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 1 Unitamente al Servizio d’identificazione, allo ZAN sono collegate la Sezione In- terpol e la Centrale di annuncio e di trasmissione dell’Ufficio federale di polizia.
Art. 11 cpv. 2 2 I funzionari delle Divisioni Servizi speciali e Uffici centrali, delle Sezioni Estradi- zione e Assistenza giudiziaria internazionale e del Servizio Registratura dell’Ufficio federale di polizia, nonché quelli del Ministero pubblico della Confederazione pos- sono consultare i dati memorizzati nello ZAN purché l’esecuzione di compiti loro affidati lo richieda.
Art. 13bis Copia per evitare una doppia registrazione 1 Al fine di evitare una doppia registrazione, i dati relativi ad ambiti di competenza degli Uffici centrali e trasmessi mediante il canale dell’INTERPOL possono essere copiati in uno dei pertinenti sistemi di trattamento dei dati degli Uffici centrali (DOSIS, ISOK o FAMP). Detta funzione non è automatizzata e il testo copiato deve essere cancellato nel sistema ZAN. 2 L’Ufficio federale di polizia precisa le modalità di tale operazione nel regolamento di trattamento dei dati.
26 RS 172.213.57; RU 1998 1562