AS 1998 2693
Ordinanza concernente il versamento di un'indennità calmieristica supplementare per "Il Burro"
Ordinanza concernente il versamento di un’indennità calmieristica supplementare per “Il Burro”
del 23 giugno 1998
Approvata dall’Ufficio federale dell’agricoltura il 1° ottobre 1998
L’Ufficio centrale svizzero per l’approvvigionamento del burro (BUTYRA), visto l’articolo 21 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 maggio 19951 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il versamento, da parte della BUTYRA, dell’in- dennità calmieristica supplementare per “Il Burro” giusta l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 maggio 1995 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro.
Art. 2 Domanda 1 I fabbricanti di “Il Burro” che intendono chiedere indennità calmieristiche sono te- nuti a presentare una domanda scritta alla BUTYRA.
2 La domanda dev’essere presentata utilizzando i moduli prescritti dalla BUTYRA
al più tardi un mese dopo la fine del mese per il quale vengono chieste le indennità calmieristiche. 3 Alla BUTYRA devono essere presentati, unitamente alla domanda, i rapporti sulla fabbricazione e le vendite di “Il Burro”.
Art. 3 Versamento L’indennità calmieristica è versata dalla BUTYRA sul conto designato dall’avente diritto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. È autorizzata la compensa- zione con eventuali contropretese.
Art. 4 Anticipi I fabbricanti di “Il Burro” possono chiedere, nella domanda, il versamento di acconti mensili sulle indennità calmieristiche. L’importo dell’acconto equivale a due terzi del probabile ammontare dell’indennità calmieristica ed è versato il 20 del mese in corso.
RS 916.357.334.2 1 RS 916.357.3; RU 1998 2312
1998-0084 2693
Versamento di un’indennità calmieristica supplementare RU 1998
Art. 5 Obbligo di registrazione dei dati 1 Chiunque chieda indennità calmieristiche è tenuto a registrare, separatamente per ogni unità di produzione, i seguenti dati: a. rapporto di fabbricazione: dati completi sull’impiego del burro, separatamente per sorta, sulla produzione e sulla modellatura, separatamente per dimensioni delle confezioni; b. rapporto di vendita: per “Il Burro” va tenuta una contabilità delle scorte dalla quale risulti quali quantitativi – separatamente per confezioni fino a 1 kg e confezioni di oltre 1 kg – sono stati venduti a quali acquirenti.
2 La BUTYRA può emanare istruzioni supplementari sulla registrazione dei dati,
sempreché necessario ai fini del controllo del diritto all’indennità calmieristica. 3 I dati devono essere registrati quotidianamente e conservati per almeno 5 anni.
Art. 6 Controllo
1 La BUTYRA verifica il diritto all’indennità calmieristica.
2 La BUTYRA può procedere, senza preavviso, al controllo dei dati registrati nelle aziende. Durante il controllo verifica, per sondaggio, i documenti richiesti. 3 Se deve far fronte a spese di controllo straordinarie a causa di indicazioni errate o incomplete nei rapporti oppure di lacune nella registrazione dei dati aziendali, la BUTYRA può addossarle all’azienda responsabile.
Art. 7 Domanda di restituzione Se sono state versate indennità calmieristiche nonostante che le condizioni non fos- sero adempiute, la BUTYRA può chiederne la restituzione.
Art. 8 Obbligo d’informare 1 I fabbricanti di “Il Burro” che ricevono indennità calmieristiche devono consentire agli organi della BUTYRA l’accesso ai locali di smercio e di fabbricazione nonché l’esame dei libri e documenti giustificativi, come anche fornire loro ogni utile in- formazione che concerna la BUTYRA. Questa può sporgere querela penale ove tali fabbricanti non ottemperino o ottemperino solo insufficientemente a questo obbligo e ove vi sia il sospetto d’infrazione alle disposizioni della presente ordinanza. 2 Gli organi di controllo della BUTYRA sono tenuti al segreto d’ufficio sugli accer- tamenti fatti nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 9 Costi I costi relativi all’amministrazione e al versamento dell’indennità calmieristica sono addebitati al conto della BUTYRA.
Versamento di un’indennità calmieristica supplementare RU 1998
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1998 ed è applicabile fino al 30 aprile 1999.
23 giugno 1998 BUTYRA Ufficio centrale svizzero per l’approvvigionamento del burro: Il presidente, Schmid Il direttore, Lüscher