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AS 1999 1083

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, OFerr)

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19831 sulle ferrovie è modificata come segue:

Ingresso, secondo lemma Abrogato

Sostituzione di un’espressione Concerne solo la versione tedesca

Art. 1 cpv. 3 3 Essa è applicabile a tutte le ferrovie assoggettate alla Lferr, ad eccezione delle funicolari.

Art. 4 cpv. 3 e 4

3 Le ferrovie a scartamento normale devono conformarsi all’ordinanza del 16

dicembre 19382 concernente l’unità tecnica delle ferrovie. Per i veicoli è possibile accordare deroghe a condizione che l’impiego per cui sono previsti lo autorizzi. L’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OAReF) è applicabile all’accesso alla rete.

4 Gli emolumenti sono fissati in base all’ordinanza del 25 novembre 19984 sugli

emolumenti dell’UFT.

Art. 6bis Abrogato

1998-0217 1083

Ordinanza sulle ferrovie RU 1999

Art. 6a Veicoli e impianti di sicurezza I capitolati d’oneri e gli schizzi del tipo sono presentati all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori di costruzione dei veicoli e degli impianti di sicurezza. L’Uffi- cio accerta che le prescrizioni della presente ordinanza e le disposizioni d’esecu- zione siano rispettate.

Art. 7 Omologazione di tipo Per i veicoli, gli elementi di costruzione e gli impianti di sicurezza che trovano applicazione ripetuta nello stesso identico modo e in uguale funzione può essere rilasciata un’omologazione di tipo.

Art. 8 cpv. 1 e 3

1 In occasione dell’approvazione dei piani o dell’omologazione di tipo l’Ufficio

federale decide se occorre controllare una costruzione, un impianto, un veicolo o un impianto di sicurezza prima della messa in servizio. L’impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l’esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmette le necessarie informazioni.

3 L’Ufficio federale tiene un registro pubblico dei veicoli omologati. I veicoli

portano una designazione del tipo secondo l’allegato 2 e un numero di omologazione. Questo è rilasciato dall’Ufficio federale in occasione della prima omologazione in Svizzera. Identifica un determinato veicolo (telaio) e non varia nemmeno in caso di trasformazione, cambiamento d’esercente, messa fuori servizio temporanea o omologazione temporanea all’estero.

Art. 11a Prescrizioni sulla circolazione dei treni 1 L’Ufficio federale emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni.

2 Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante.

Art. 12 cpv. 1, 3 e 4 1 Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio per l’uso e la manutenzione. Queste devono essere presentate tempestivamente all’Ufficio federale, di regola tre mesi prima della prevista entrata in vigore. 3 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d’esercizio che contengono norme specifiche alla tratta utilizzata che riguardano: a. l’esecuzione di oneri di diritto pubblico; b. il rapporto di frenatura necessario a una determinata velocità (freno di stazionamento incluso) nonché le forze assiali e di taglio autorizzate; c. l’utilizzazione di locomotori termici nelle gallerie; d. la sagoma di spazio libero da rispettare; e. il peso per sala montata e quello per metro autorizzato; f. la circolazione di veicoli con interasse lungo e di treni di lunghezza eccessiva; g. il prelievo massimo di corrente elettrica dalla linea di contatto;

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h. la lingua di servizio applicabile; i. la compatibilità elettromagnetica. 4 L’Ufficio federale provvede affinché siano applicate prescrizioni d’esercizio per quanto possibile uniformi.

Art. 12a Raccomandazioni di natura tecnico-aziendale Il gestore dell’infrastruttura emana raccomandazioni di natura tecnico-aziendale per l’utilizzazione dell’infrastruttura. Le raccomandazioni sono volte a minimizzare i guasti d’esercizio e a rendere attenti gli utenti della rete sui possibili guasti. Esse comprendono, in particolare indicazioni riguardanti: a. la trazione su salite ripide o lunghe; b. l’usura dell’infrastruttura; c. la lunghezza ottimale dei treni e il carico sui ganci di trazione, la caratteristica del percorso, la sicurezza contro il deragliamento; d. la protezione delle merci contro lo spostamento e il danneggiamento del carico.

Art. 15 cpv. 1

1 Le imprese ferroviarie informano l’Ufficio federale sullo stato delle loro

costruzioni, dei loro impianti e veicoli. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all’Ufficio federale.

Art. 21 titolo nonché cpv. 1 e 3 Distanze sui marciapiedi

1 e 3 Concerne solo il testo tedesco

Art. 31 Costruzione del binario e materiale da impiegare Il Dipartimento designa i regolamenti, le norme e i capitolati d’oneri validi per il materiale della sovrastruttura e per la posa dello stesso.

Art. 34 cpv. 3 e 4 Concerne solo il testo tedesco

Sezione 6 (art. 37) Abrogato

Art. 42 titolo nonché cpv. 2 e 3 Segnali, dispositivo di arresto automatico dei treni e sistemi di trasmissione

2 L’Ufficio federale stabilisce:

a. i dispositivi di arresto automatico dei treni, i sistemi di controllo della marcia dei treni e quelli di trasmissione che sono impiegati in Svizzera sulle categorie di tratte interessate;

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b. l’equipaggiamento minimo della tratta; c. l’equipaggiamento minimo del veicolo per ogni categoria di tratta nelle corse regolari e nelle corse speciali; d. la procedura in caso di guasti al sistema.

3 I sistemi e gli equipaggiamenti minimi vanno fissati in modo da garantire uno

standard di sicurezza adeguato alla tratta e in modo da favorire l’interoperatività.

Art. 75 Formazione dei treni

1 Un treno deve essere formato soltanto di veicoli la cui costruzione e carico

adempiono le condizioni di un esercizio sicuro. 2 Se vi sono dubbi in merito ai limiti fisici o alla sicurezza dell’esercizio dei treni da utilizzare, prima della messa in esercizio occorre effettuare corse di prova o di misurazione.

Art. 78 Guida dei locomotori 1 I locomotori attivi devono essere condotti da una persona appositamente formata ed esaminata.

2 I macchinisti devono inoltre:

a. essere istruiti sul tipo di veicolo in questione e padroneggiarlo; b. soddisfare i requisiti medici e psicologici; c. avere conoscenze linguistiche sufficienti per circolare sulle tratte da percorrere; d. disporre delle conoscenze necessarie in materia di prescrizioni e raccomandazioni specifiche della tratta; e. essere informati delle modifiche e dei complementi temporanei delle prescrizioni sulla circolazione dei treni e di quelle specifiche della tratta.

3 Se la cabina di guida da occupare non è equipaggiata per il servizio a un solo

agente o se l’agente che conduce il veicolo non è esperto della tratta, deve essere assistito da una seconda persona che possiede la formazione richiesta e le conoscenze necessarie.

4 In caso di condotta automatica dei treni, previa autorizzazione dell’Ufficio

federale, si può rinunciare alla presenza del macchinista.

Art. 78a Esame dei macchinisti

1 I macchinisti devono sottoporsi a un esame sulle conoscenze delle prescrizioni

svizzere sulla circolazione dei treni. 2 L’esame è effettuato secondo le prescrizioni del Dipartimento e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale. A chi supera l’esame, l’Ufficio federale rilascia un certificato. 3 La portata dell’esame può essere ridotta se il futuro impiego lo permette. In tal caso, il certificato definisce la sezione della rete o l’utilizzazione per le quali l’esame è stato svolto.

Art. 78b Obbligo di portare con sé il certificato I macchinisti sono tenuti a portare sempre con sé i certificati necessari.

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Art. 79 Scorta dei treni La scorta dei treni dipende dall’equipaggiamento tecnico dei veicoli, dalle caratteristiche della tratta e da eventuali bisogni supplementari del servizio. Essa è disciplinata dalle prescrizioni d’esercizio.

Art. 81 Disposizioni d’esecuzione Il Dipartimento emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 83 cpv. 3 e 4

3 I macchinisti che prima del 1° gennaio 1999 hanno sostenuto un esame che

soddisfa i requisiti posti dalle FFS, ricevono un certificato secondo l’articolo 78a capoverso 2, gli altri macchinisti che prima del 1° gennaio 1999 hanno sostenuto un esame ne ricevono uno secondo il capoverso 3. 4 I veicoli che sono stati messi in esercizio in Svizzera prima del 1° gennaio 1999 sono considerati omologati e sono iscritti nel registro di cui all’articolo 8.

Art. 83a Compiti in virtù della sovranità 1 L’Ufficio federale può incaricare le Ferrovie federali svizzere di continuare ad assolvere i compiti che queste hanno svolto secondo il diritto previgente, segnatamente nei settori della vigilanza tecnica, dell’approvazione dei piani per costruzioni e impianti inclusi gli impianti elettrici, dell’ammissione di macchinisti e dei controlli degli impianti elettrici fino al 31 dicembre 1999. Per adempiere tali compiti, le FFS non hanno diritto a un indennizzo della Confederazione. 2 L’Ufficio federale può sottoporre i macchinisti di un’impresa ferroviaria a una formazione e a un esame. 3 Le vigenti prescrizioni sulla circolazione dei treni delle ferrovie continuano ad essere applicabili sino a quando l’Ufficio federale avrà emanato le prescrizioni sulla circolazione dei treni.

II L’ordinanza è completata mediante un nuovo allegato 2; l’allegato vigente diventa l’allegato 1.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Allegato 2 (art. 8 cpv. 3)

Segni che compongono la designazione del tipo

Spiegazioni: le lettere maiuscole hanno un unico significato. Le lettere minuscole possono assumere diversi significati a seconda delle maiuscole che seguono o precedono.

1. Locomotori, veicoli singoli di treni automotori e veicoli di comando:

M prima lettera che figura sui locomotori, seguita dal tipo di trazione o dai tipi di trazione: e elettrica da filo di contatto a elettrica con accumulatore m con motore a combustione interna v con macchina a vapore g con turbina a gas z prima del tipo di trazione: trazione unicamente a cremagliera dopo il tipo di trazione: trazione a cremagliera e ad aderenza t veicolo di comando u veicolo intermedio dei treni automotori senza lettera iniziale: altri veicoli

2. In seguito: i segni per il tipo di utilizzazione del veicolo:

A con scompartimenti di 1a classe o scompartimenti riservati ai viaggiatori che pagano un prezzo di trasporto maggiorato lettere minuscole come per B B con scompartimenti di 2a classe o scompartimenti accessibili a tutti i viaggia- tori c scompartimenti cuccette l scompartimenti di vagoni-letto r servizio di ristorazione b servizio di minibar s servizi speciali C con scompartimenti viaggiatori aperti D con scompartimenti per il trasporto di bagagli e il trasporto postale E carri merci scoperti ordinari F carri merci scoperti speciali, bagagliai scoperti G carri merci coperti ordinari H carri merci coperti speciali I carri frigorifero K carro pianale ordinario L carro pianale speciale, carro serbatoio

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N O ibrido dei tipi E e K (pareti laterali ribaltabili non utilizzabili in Svizzera) P Q R carro pianale con carrelli di tipo ordinario S carro pianale con carrelli di tipo speciale T carro merci con tetto apribile U carro merci speciale (carro silo, carro per carichi pesanti, carrelli stradali) V precedente altre maiuscole: il veicolo può essere utilizzato solo per scopi interni dell’impresa (non è ammesso l’impiego commerciale) W X carro di servizio (ma: i carri di servizio/trasporto devono essere classificati secondo A ... Z, ev. con V) Y Z carro cisterna (per prodotti liquidi e gas) Le imprese possono apporre altre lettere minuscole.

3. In seguito: la designazione del tipo di costruzione per locomotori:

0 locomotore a vapore

00 automotrice

01 con un asse motore

02 con due assi motori

03 con tre assi motori

04 con quattro assi motori

05 con cinque assi motori

06 con sei assi motori

08 spazzaneve

09 unicamente per trazione a cremagliera

2 locomotive elettriche e trattori di manovra elettrici con due assi motori

20 Ma

21 Me

22 Mem

24 Mea

29 unicamente per trazione a cremagliera

3 locomotive elettriche con tre assi motori

30 con assi portanti o locomotiva di manovra

33 con comando a tiristori

34 Mea

35 con convertitore

39 unicamente per trazione a cremagliera

4 locomotive elettriche con quattro assi motori

40 con assi portanti o locomotiva di manovra

41 con comando elettromeccanico, potenza < 4 MW

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42 con comando elettromeccanico, potenza > 4 MW

43 con comando a tiristori, potenza < 4 MW

44 con comando a tiristori, potenza > 4 MW

45 con convertitore, potenza < 4 MW

46 con convertitore, potenza > 4 MW

5 automotrici elettriche e treni automotori

50 treni automotori traffico a lunga distanza

51 treni automotori traffico regionale

52 automotrici con comando elettromeccanico, potenza < 1 MW

53 automotrici con comando elettromeccanico, potenza 1-1.8 MW

54 automotrici con comando elettromeccanico, potenza ca. 2 MW

55 automotrici leggere

56 automotrici con comando a tiristori

57 automotrici con convertitore

59 unicamente per trazione a cremagliera

6 locomotive elettriche con più di quattro assi motori

60 con assi portanti o locomotiva di manovra

61 con comando elettromeccanico, potenza < 1 MW/asse motore

62 con comando elettromeccanico, potenza > 1 MW/asse motore

8 locomotori termici

82 con due assi motori

83 con tre assi motori

84 con quattro assi motori

85 automotrici

86 con sei assi motori

87 veicolo di servizio automotore

88 spazzaneve

89 unicamente per trazione a cremagliera

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