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AS 1999 1226

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 1, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 41 capoverso 3, 43 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Prezzo d’obiettivo

Art. 1

1 Per la determinazione del prezzo d’obiettivo sono determinanti segnatamente la

valutazione della situazione del mercato e i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Confederazione. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati non è considerato.

2 Il prezzo d’obiettivo ammonta a 77 centesimi per ogni chilogrammo di latte

contenente complessivamente 73 g di sostanza grassa e di proteine.

Sezione 2: Supplementi

Art. 2 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Per ogni chilogrammo di latte intero e di latte scremato convertito in latte intero secondo il capoverso 2, trasformato in formaggio, la Confederazione versa ai produttori un supplemento come segue: a. 12 centesimi dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000; b. 20 centesimi a partire dal 1° maggio 2000.

2 Il latte scremato con un tenore in grasso massimo di 5 g per chilogrammo è

convertito in latte intero mediante moltiplicazione con il coefficiente 1,12. 3 Il latte trasformato in mascarpone e in formaggio bianco delle alpi quali materie prime per il formaggio alle erbe è considerato latte trasformato in formaggio. 4 Il latte trasformato in quark, in gelatina di formaggio fresco e in preparazioni di formaggio non è considerato latte trasformato in formaggio.

RS 942.359.1 1 RS 910.1; RU 1998 3033

1226 1999-0201

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

5 Il formaggio per il quale è chiesto il supplemento dev’essere munito di una marca di caseina o di un contrassegno equivalente. Il contrassegno deve contenere il numero dell’azienda o il numero di omologazione del fabbricante di formaggio. La data di fabbricazione del formaggio dev’essere identificabile.

Art. 3 Supplemento per il foraggiamento senza insilati 1 Per il latte proveniente da bovini nutriti senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 4 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 72 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo

19952 sulle derrate alimentari:

a. a pasta extra dura; b. a pasta dura; c. a pasta semidura.

2 Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato senza additivi

conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente.

Art. 4 Domande

1 Il valorizzatore del latte presenta mensilmente una domanda di versamento dei

supplementi al servizio d'amministrazione (art. 17).

2 Le domande di versamento dei supplementi alle aziende di estivazione devono

essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all’anno.

Art. 5 Conteggio e perenzione del diritto ai supplementi

1 Il periodo di conteggio dei supplementi va dal 1° novembre al 31 ottobre.

2 Il diritto ai supplementi si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.

Sezione 3: Aiuti all’interno del Paese

Art. 6 Aiuto per il burro disidratato e il grasso del latte nel gelato commestibile

1 La Confederazione versa un aiuto per:

a. la fabbricazione di burro disidratato; b. l’utilizzazione di grasso del latte per la fabbricazione di gelato commestibile.

2 L’aiuto è versato unicamente per la materia prima trasformata nella propria

azienda.

3 Il diritto sorge non appena il prodotto fabbricato è venduto.

2 RS 817.02

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

4 Per burro disidratato s’intende il burro fuso, le frazioni semplici di grasso del latte e la crema per arrostire.

5 Gli aiuti non sono concessi per il burro disidratato trasformato nei prodotti

seguenti: a. latticini fabbricati con componenti del latte (ricombinazioni); b. burro a tenore ridotto di calorie; c. margarina, grassi commestibili e grassi da cucina con un tenore di grasso del latte superiore al 20 per cento e destinati ai consumatori; d. altri prodotti da spalmare sul pane.

Art. 7 Aiuto per il latte scremato trasformato

1 La Confederazione versa aiuti per il latte scremato indigeno utilizzato:

a. per la fabbricazione di caseina acida, paracaseina o caseinati; b. per la fabbricazione di concentrati di proteine; c. in forma di latte scremato in polvere o di latte scremato per la fabbricazione di succedanei del latte da foraggio.

2 Ha diritto all’aiuto colui che:

a. fabbrica, vende o valorizza ulteriormente nella propria azienda concentrati di proteine, caseina acida, paracaseina e caseinati; b. fabbrica, vende o valorizza nella propria azienda o nella propria impresa succedanei del latte da foraggio con una quota delle componenti essiccate del latte scremato di almeno il 30 per cento. 3 Per concentrati di proteine s’intendono i prodotti fabbricati esclusivamente me- diante latte scremato e contenenti almeno il 50 per cento di proteine. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) designa i prodotti dei concentrati di proteine per i quali è versato l’aiuto. 4 Il latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di succedanei del latte da foraggio deve rispondere ai requisiti di qualità descritti nell’allegato. 5 Per succedanei del latte da foraggio s’intendono gli alimenti per animali contenenti almeno il 12 per cento di componenti del latte essiccato e il 10 per cento di sostanza grassa, atti a completare o a sostituire il latte intero.

Art. 8 Aiuto per il latte scremato somministrato agli animali La Confederazione versa un aiuto per il latte scremato indigeno prodotto nella pro- pria azienda o acquistato, utilizzato allo stato fresco come foraggio.

Art. 9 Importo Il DFE determina l’importo degli aiuti all’interno del Paese nell’ambito dei crediti autorizzati.

Art. 10 Domande

1 Le domande di versamento degli aiuti devono essere presentate mensilmente al

servizio d'amministrazione.

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

2 Le domande di versamento di aiuti alle aziende d’estivazione devono essere

presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all’anno.

Art. 11 Conteggio e perenzione del diritto all’aiuto

1 Il periodo di conteggio degli aiuti va dal 1° novembre al 31 ottobre.

2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.

Sezione 4: Aiuti all’esportazione

Art. 12 Versamento

1 La Confederazione versa un aiuto agli esportatori dei seguenti prodotti:

a. formaggio delle voci di tariffa 0406.10, 0406.20, 0406.30, ex 0406.40 e

0406.90 della legge sulla tariffa delle dogane3, esportato in Paesi non aderenti

all’UE; b. altri latticini delle voci di tariffa ex 0401.30, 0402.10, ex 0402.21, ex 0402.29,

0403.10 e ex 0403.90.

2 L’aiuto è versato unicamente per prodotti fabbricati in Svizzera le cui componenti del latte sono interamente di produzione indigena, inclusa la zona franca di Ginevra.

Art. 13 Diritto agli aiuti Il diritto al versamento degli aiuti all’esportazione per il formaggio e per altri latticini è dato alle persone, alle ditte e alle organizzazioni che: a. sono domiciliate sul territorio doganale svizzero; e b. effettuano esportazioni a titolo professionale.

Art. 14 Importo Il DFE determina l’importo degli aiuti all’esportazione nell’ambito dei crediti autorizzati.

Art. 15 Domande 1 Le domande di versamento di aiuti all’esportazione devono essere presentate men- silmente al servizio d'amministrazione. 2 Prima della presentazione di una domanda di aiuti all’esportazione per altri lattici- ni non considerati formaggio dev’essere presentata presso l’Ufficio federale del- l’agricoltura (Ufficio federale) la ricetta del prodotto unitamente all’indicazione dell’equivalente composizione e della voce di tariffa. 3 L’Ufficio federale calcola l’aiuto all’esportazione per ogni chilogrammo di prodot- to e decide se il diritto all’aiuto è dato secondo gli articoli 12 capoverso 1 lettera b e 13.

3 RS 632.10; Allegato

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

4 Alla domanda devono essere allegate la decisione dell’Ufficio federale secondo il capoverso 3 e la dichiarazione d’esportazione delle autorità doganali svizzere. 5 Per il formaggio l’esportazione dev’essere comprovata ulteriormente mediante una dichiarazione d’importazione delle autorità doganali del Paese destinatario. Se il prodotto è trasportato per via aerea o per via marittima, può essere riconosciuta la polizza di carico (Bill of Lading) o l’Airway Bill invece della dichiarazione d’im- portazione. In caso di dubbio dev’essere fornita la dichiarazione d’importazione del Paese destinatario.

Art. 16 Conteggio e perenzione del diritto agli aiuti 1 Il periodo di conteggio degli aiuti all’esportazione va dal 1° novembre al 31 ot- tobre. 2 Il diritto agli aiuti si estingue qualora non sia presentata una domanda al più tardi entro il 15 dicembre.

Sezione 5: Amministrazione e pagamento dei supplementi e degli aiuti

Art. 17 Servizio d'amministrazione 1 I supplementi e gli aiuti possono essere gestiti da un servizio d'amministrazione esterno, indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario dalle singole organizzazioni e imprese dell’industria lattiera (servizio d'amministrazione).

2 Al servizio d'amministrazione possono essere delegati segnatamente i seguenti

compiti: a. trattamento delle domande di supplementi e di aiuti; b. comunicazione all’Ufficio federale di dati di cui lo stesso necessita per la decisione concernente le domande e per il pagamento; c. allestimento, per ogni periodo di domanda e all’attenzione di ciascun richieden- te, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi e gli aiuti; d. elaborazione di dati di mercato per la pubblicazione; e. gestione di una banca di dati concernente i supplementi e gli aiuti; f. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione. 3 Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell’Ufficio federale.

Art. 18 Mandato di prestazioni 1 L’Ufficio federale stabilisce i compiti in un mandato di prestazioni. L’entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste sono disci- plinate in un contratto. 2 Il mandato di prestazioni è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre

19944 sugli acquisti pubblici.

4 RS 172.056.1

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

Art. 19 Decisione sulle domande e pagamento

1 L’Ufficio federale decide sulle domande.

2 Esso paga i supplementi e gli aiuti.

Art. 20 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità da parte del valorizzatore Il valorizzatore è tenuto, in virtù degli articoli 2 e 3: a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; b. a registrare i supplementi separatamente nel conteggio concernente l’acquisto di latte (pagamento del prezzo del latte) e a elaborare la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

Art. 21 Obbligo di notifica 1 Il valorizzatore notifica mensilmente al servizio d'amministrazione, entro il 10° giorno del mese seguente: a. la quantità di latte fornita dai produttori; e b. in quale modo egli ha valorizzato il latte.

2 Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di fabbricazione e

presentare lo stesso su richiesta agli organi di controllo dell’Ufficio federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 23 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

2 Essa rimane in vigore fino al 30 aprile 2009.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

Allegato (art. 7 cpv. 4)

Requisiti di qualità per il latte scremato in polvere nella fabbricazione di succedanei del latte da foraggio Criterio Requisito Base di calcolo

Acqua mass. 4,5 g/100g Grasso mass. 1,25 g/100g sostanza secca Proteine 33,00-36,00 g/100g Lattosio 51,00-54,00 g/100g Grado di acidità mass. 0,15 % acido lattico pH min. 6,4 Solubilità mass. 1,25 ml Controllo filtro disco B

Ordinanza sul sostegno del latte RU 1999

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