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AS 1999 2302

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

dell’11 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (legge), ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 Nella legge e nell’ordinanza s’intendono per: a. identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso; b. documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un docu- mento sostitutivo; c. documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia da cui risulta l’identità del titolare; d. minorenne: chi giusta l’articolo 14 del Codice civile2 non ha ancora com- piuto i 18 anni; e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparate ai coniugi le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale.

Capitolo 2: Richiedenti l’asilo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Consegna di documenti (art. 8 cpv. 1 lett. a e b)3

Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario se- guito oppure consentono di dedurle.

RS 142.311 3 I rinvii che figurano dopo i titoli degli articoli si riferiscono ai relativi articoli della legge.

2302 1999-4776

Ordinanza 1 sull’asilo RU 1999

Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni (art. 13 cpv. 3)

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente pos- sibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 13 capoverso 3 della legge, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l’asilo.

Art. 4 Lingua della procedura (art. 16 cpv. 2)

L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) può scostarsi dalla norma se: a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua uffi- ciale; o b. in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del perso- nale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempe- stivo delle domande.

Art. 5 Domande d’asilo di coniugi o famiglie (art. 17 cpv. 2)

Per la domanda d’asilo di coniugi o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.

Art. 6 Procedura in caso di persecuzione per appartenenza a un sesso (art. 17 cpv. 2)

Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura ses- suale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

Art. 7 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo (art. 17 cpv. 2 e 3) 1 Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva. 2 Per il richiedente l’asilo minorenne, che non è accompagnato dal suo rappresen- tante legale e il cui rappresentante legale non si trova in Svizzera, l’autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competente secondo il diritto cantonale, dopo la decisione di attribuzione ai sensi dell’articolo 27 capoverso 3 della legge, ordina misure tutorie secondo il Codice civile4. 3 Se non è possibile designare subito un curatore o un tutore secondo il capoverso 2, l’autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età. 4 Se un minorenne non accompagnato dal proprio rappresentante legale presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, l’autorità cantonale gli nomina una per-

4 RS 210

Ordinanza 1 sull’asilo RU 1999

sona di fiducia per la durata della procedura all’aeroporto già al momento della no- tificazione della decisione secondo l’articolo 22 della legge. 5 La persona di fiducia di cui ai capoversi 3 o 4 accompagna e sostiene nella proce- dura d’asilo il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato. 6 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale o alla Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo (Commissione di ricorso) tutti i provve- dimenti di cui ai capoversi 2-4. 7 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Sezione 2: Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8 Deposito della domanda (art. 19 cpv. 1)

1 Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:

a. registra le generalità complete del richiedente; b. lo assegna al centro di registrazione più vicino e ne informa quest’ultimo, e c. rilascia un lasciapassare. 2 Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro di registrazione al più tardi nel cor- so del giorno feriale successivo.

3 Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando

una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali. 4 I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera pre- sentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

Art. 9 Autorizzazione di residenza (art. 19 cpv. 2)

Fatto salvo l’articolo 8 capoversi 3 e 4, il deposito della domanda presso le autorità cantonali presuppone un permesso di dimora o domicilio ancora valido.

Art. 10 Procedura presso la rappresentanza svizzera all’estero (art. 20 cpv. 1) 1 La rappresentanza svizzera all’estero procede di norma a un interrogatorio del ri- chiedente l’asilo. 2 Se l’interrogatorio non è possibile, il richiedente l’asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d’asilo. 3 La rappresentanza svizzera trasmette all’Ufficio federale il verbale dell’interro- gatorio o la domanda d’asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rap- porto completivo contenente la sua valutazione della domanda d’asilo.

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Art. 11 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o all’aeroporto e autorizzazione d’entrata (art. 21-23) 1 Per Paese dal quale il richiedente l’asilo è direttamente giunto in Svizzera si inten- de uno Stato confinante. Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese è quello in cui è avvenuta la partenza per la Svizzera. 2 L’Ufficio federale può parimenti autorizzare l’entrata se il richiedente l’asilo:

a. ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure b. non è giunto direttamente dal Paese d’origine o di provenienza alla frontiera svizzera, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera. 3 Se l’entrata è autorizzata, il posto di confine assegna il richiedente l’asilo a un centro di registrazione. Il richiedente l’asilo vi si deve annunciare entro 24 ore.

Art. 12 Procedura all’aeroporto (art. 22)

L’autorità cantonale competente per il controllo di frontiera (polizia aeroportuale) comunica senza indugio all’Ufficio federale le domande d’asilo presentate in un ae- roporto svizzero.

Art. 13 Diniego dell’entrata (art. 21 e 23) 1 Se l’Ufficio federale nega l’entrata alla frontiera, la persona straniera può presenta- re la domanda d’asilo a una rappresentanza svizzera all’estero. 2 Se l’entrata è definitivamente negata all’aeroporto, il richiedente l’asilo può, entro dieci giorni dall’esecuzione dell’allontanamento, esigere la continuazione della pro- cedura presso una rappresentanza svizzera all’estero. La procedura è retta dall’arti- colo 20 della legge. Se il richiedente l’asilo non si annuncia entro dieci giorni presso una rappresentanza svizzera all’estero, la domanda d’asilo è stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto.

Art. 14 Allontanamento preventivo in uno Stato terzo (art. 23 cpv. 1 e 2) 1 Il rimpatrio in uno Stato terzo può avvenire subito dopo il passaggio in giudicato dell’immediata esecutività dell’allontanamento preventivo. 2 Se la persona colpita da una decisione d’allontanamento preventivo ha depositato una domanda per il ripristino dell’effetto sospensivo giusta l’articolo 112 capoverso 1 della legge, la Commissione di ricorso ne informa senza indugio l’autorità canto- nale competente per l’esecuzione dell’allontanamento preventivo e l’Ufficio fede- rale.

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Art. 15 Esecuzione dell’allontanamento nel Paese d’origine o di provenienza (art. 23 cpv. 3)

L’Ufficio federale procede di norma a un interrogatorio al fine di esaminare se il richiedente l’asilo è minacciato di persecuzione nel suo Paese d’origine o di prove- nienza. Se del caso ordina altre indagini. In caso di decisione di non entrata nel me- rito non soggetta all’articolo 36 capoverso 1 della legge, è possibile intraprendere direttamente indagini complementari per accertare il rischio di persecuzione.

Sezione 3: Procedura di prima istanza

Art. 16 Soggiorno nel centro di registrazione (art. 26)

Nel centro di registrazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

Art. 17 Gestione dei centri di registrazione (art. 26 cpv. 1)

Per garantire la gestione dei centri di registrazione, l’Ufficio federale può demandare compiti a terzi che non riguardano la sovranità. Questi sottostanno allo stesso obbli- go del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 18 Centri di transito e dormitori di emergenza (art. 26 cpv. 1)

Per garantire ai richiedenti l’asilo un alloggio prima della loro registrazione giusta l’articolo 26 capoverso 2 della legge, l’Ufficio federale può gestire, oltre ai centri di registrazione, centri di transito e dormitori d’emergenza. Nei centri di transito e nei dormitori d’emergenza non possono però essere presentate domande d’asilo.

Art. 19 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 2) 1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo il centro di registrazione può effet- tuare ulteriori accertamenti. 2 Per l’interrogatorio sommario è convocato di norma un interprete. Il verbale del- l’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. 3 Il centro di registrazione esamina la questione di un’eventuale riammissione del richiedente l’asilo da parte di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 delle legge. Una procedura di riammissione deve essere svolta di regola dal centro di registrazione e prima dell’assegnazione del richiedente l’asilo a un Cantone.

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Art. 20 Regolamento interno dei centri di registrazione (art. 26 cpv. 3)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in particolare gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la cu- stodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.

Art. 21 Ripartizione fra i Cantoni (art. 27 cpv. 2 e 3) 1 I richiedenti l’asilo registrati nei centri di registrazione o negli aeroporti svizzeri sono ripartiti dall’Ufficio federale tra i Cantoni secondo la seguente chiave di ripar- to:

in % in %

Zurigo 17,0 Sciaffusa 1,1 Berna 13,5 Appenzello Esterno 0,8 Lucerna 4,9 Appenzello Interno 0,2 Uri 0,5 San Gallo 6,0 Svitto 1,8 Grigioni 2,7 Obvaldo 0,5 Argovia 7,7 Nidvaldo 0,5 Turgovia 2,8 Glarona 0,6 Ticino 3,9 Zugo 1,4 Vaud 8,8 Friburgo 3,3 Vallese 3,9 Soletta 3,5 Neuchâtel 2,4 Basilea Città 2,3 Ginevra 5,2 Basilea Campagna 3,7 Giura 1,0

2 I richiedenti l’asilo che hanno presentato una domanda giusta l’articolo 19 capo- verso 2 della legge presso un’autorità cantonale sono censiti come richiedenti l’asilo assegnati.

Art. 22 Ripartizione da parte dell’Ufficio federale (art. 27 cpv. 3) 1 L’Ufficio federale ripartisce per quanto possibile equamente tra i Cantoni i richie- denti l’asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizze- ra, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza. 2 Un cambiamento di Cantone è disposto dall’Ufficio federale soltanto con il con- senso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.

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Art. 23 Annuncio nel Cantone (art. 27 cpv. 3)

I Cantoni designano l’ufficio presso il quale il richiedente l’asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione. I richiedenti l’asilo devono annunciarsi presso detto ufficio il giorno stesso.

Art. 24 Istituzioni di soccorso autorizzate (art. 30 cpv. 2) 1 Le istituzioni di soccorso svizzere che al momento dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza sono affiliate all’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati sono considerate autorizzate. 2 Altre istituzioni svizzere di soccorso sono considerate autorizzate se garantiscono di poter adempiere a lungo termine i compiti giusta l’articolo 30 della legge.

Art. 25 Comunicazione delle date delle audizioni (art. 30 cpv. 3) 1 Le date delle audizioni secondo l’articolo 30 capoverso 3 della legge sono comu- nicate, di regola, con almeno 5 giorni feriali di anticipo all’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati o a un servizio da questa designato. 2 Se il rappresentate dell’istituzione di soccorso non dà seguito all’invito o non si presenta puntualmente all’audizione, l’audizione può iniziare ed essere svolta senza la sua presenza. L’audizione esplica pieno effetto giuridico.

Art. 26 Partecipazione del rappresentante dell’istituzione di soccorso all’audizione (art. 30 cpv. 4) 1 Il rappresentante dell’istituzione di soccorso ha la possibilità di prendere cono- scenza del contenuto dei verbali già allestiti dell’interrogatorio o dell’audizione di regola due ore prima dell’audizione. 2 Durante l’audizione, egli può prendere appunti manoscritti su eventuali sue osser- vazioni. Questi ultimi possono essere mostrati al richiedente l’asilo solamente dopo la conclusione della procedura di prima istanza. La consegna ad eventuali rappre- sentanti legali o a terzi può avvenire solo dopo la conclusione della procedura di prima istanza e solo con l’approvazione del richiedente l’asilo. 3 Se con il suo comportamento impedisce un’esecuzione regolare dell’audizione, il rappresentante dell’istituzione di soccorso è ammonito dalla persona incaricata dell’audizione. Se l’ammonimento non ha effetto, quest’ultima può escludere dall’audizione il rappresentante dell’istituzione di soccorso. I motivi di un’eventuale esclusione sono registrati nel verbale. Il rappresentante delle istituzioni di soccorso può prendere posizione in merito al caso. 4 Se il rappresentante dell’istituzione di soccorso è escluso dall’audizione, questa può essere portata a termine senza la sua presenza. L’audizione esplica pieno effetto giuridico.

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Art. 27 Preparazione delle decisioni sull’asilo da parte dei Cantoni (art. 31) 1 Il Dipartimento disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra l’Ufficio federale e i Cantoni. 2 Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e la Commis- sione di ricorso ordina uno scambio di corrispondenza, l’Ufficio federale può chie- dere un parere al Cantone. 3 Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il perso- nale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni dell’Ufficio federale.

Art. 28 Parere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 32-35, 41 e 42 cpv. 2)

Per l’esame delle domande d’asilo, l’Ufficio federale può raccogliere il parere del- l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. È fatto salvo l’articolo 23 capoverso 3 della legge.

Art. 29 Indizi di persecuzione (art. 32 cpv. 2 lett. a, 33 cpv. 3 lett. b, 34 cpv. 2, 35)

Nel quadro di un esame preliminare è chiarito se esistono indizi di persecuzione.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo

Art. 30 (art. 42 cpv. 1) 1 Se il richiedente l’asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla con- clusione della procedura, l’autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a sei mesi al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d’asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità del libretto N non può essere desunto un diritto di residen- za. 3 Il libretto N è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

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Sezione 5: Allontanamento

Art. 31 Allontanamento preventivo (art. 42 cpv. 2 e 3) 1 Se il richiedente l’asilo non può rendere verosimile di essere giunto senza indugio in Svizzera, si presume che abbia soggiornato per qualche tempo in uno Stato terzo. Siffatta presunzione vale in particolare se: a. uno Stato confinante può essere obbligato a riammettere il richiedente l’asilo a causa di un suo precedente soggiorno e in virtù di un accordo; oppure b. uno Stato terzo permette alla persona di ritornarvi in base a un’autorizza- zione di residenza. 2 Se uno Stato membro dell’Unione europea garantisce la riammissione di un richie- dente l’asilo, il rimpatrio avviene subito dopo il passaggio in giudicato dell’imme- diata esecutività dell’allontanamento preventivo. L’articolo 14 è applicabile per analogia.

Art. 32 Allontanamento (art. 44 cpv. 1)

L’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo: a. possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; b. è colpito da una decisione di estradizione; o c. è colpito da una decisione d’allontanamento secondo l’articolo 70 della Co- stituzione federale.

Art. 33 Caso di rigore personale grave (art. 44 cpv. 3-5) 1 È dato caso di rigore personale grave che può giustificare un’ammissione provvi- soria, segnatamente quando il richiedente l’asilo: a. si è creato un’esistenza economica duratura in Svizzera e provvede ai suoi bisogni e a quelli delle persone che deve mantenere; e b. deve mantenere figli in età scolare che da oltre quattro anni ininterrotti fre- quentano le scuole pubbliche in Svizzera, e nel Paese verso cui è rinviato non è più garantita un’adeguata formazione scolastica.

2 La decisione di ammissione provvisoria presuppone inoltre che il comportamento

precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l’asilo e dei suoi familiari consentono di concludere che essi desiderano e sono in grado di integrarsi nel siste- ma giuridico vigente in Svizzera. 3 Se dal deposito della domanda d’asilo sono trascorsi più di otto anni, è possibile prescindere da una delle premesse secondo il capoverso 1 lettera a o b.

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4 Inoltre, può essere dato rigore personale grave se il richiedente l’asilo dipende dall’assistenza, dalla cura e dal sostegno finanziario da parte di congiunti che abita- no in Svizzera e questa assistenza non è possibile all’estero. 5 Non può appellarsi a un caso di rigore personale grave chi ha rallentato in modo determinante il trattamento della domanda d’asilo, sia per scarsa collaborazione nella procedura d’asilo, sia per aver provocato in maniera ingiustificata importanti indagini. 6 L’esame inteso ad accertare se esiste un caso di rigore personale grave avviene esclusivamente durante la procedura ordinaria.

7 Al Cantone che dà la sua approvazione secondo l’articolo 44 capoverso 5 della

legge si chiede un rapporto sull’integrazione professionale in Svizzera del richie- dente l’asilo, sulle circostanze familiari e sulla situazione scolastica dei figli. Il Cantone deve inoltre esprimersi in merito al comportamento generale e alle azioni del richiedente l’asilo e dei suoi familiari.

Art. 34 Esecuzione (art. 46)

1 Se più membri di una famiglia sono colpiti dalla medesima decisione d’allon-

tanamento e lasciano passare il termine di partenza senza utilizzarlo, l’esecuzione dell’allontanamento può all’occorrenza essere eseguita a tappe. 2 L’autorità cantonale comunica all’Ufficio federale, entro quattordici giorni, l’ese- cuzione dell’allontanamento, la partenza controllata, la constatazione del passaggio alla clandestinità o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

Art. 35 Iscrizione nel sistema di ricerca automatizzato RIPOL (art. 47)

I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della poli- zia direttamente all’Ufficio federale di polizia.

Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati Sezione 1: Concessione dell’asilo

Art. 36 Secondo asilo (art. 50) 1 Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposi- zioni che si applicano di norma agli stranieri. 2 Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all’estero. Con un’assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l’assenza.

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Art. 37 Inclusione nella qualità di rifugiato (art. 17 cpv. 2 e 51)

L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso 1 della legge avviene soltanto se, in applicazione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della legge.

Art. 38 Asilo accordato a famiglie (art. 51 cpv. 2)

Gli altri parenti prossimi entrano in considerazione, segnatamente se sono invalidi o hanno bisogno, per altri motivi, dell’aiuto di una persona che vive in Svizzera.

Art. 39 Ricongiungimento familiare di rifugiati ammessi provvisoriamente (art. 51 cpv. 5) 1 Dopo l’inoltro di una domanda d’asilo da parte di familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente, l’Ufficio federale, fatto salvo il capoverso 2, autorizza la loro en- trata in Svizzera, se i rifugiati ammessi provvisoriamente non possono recarsi in un Paese terzo entro tre anni dalla decisione dell’ammissione provvisoria. La domanda d’asilo deve essere presentata presso una rappresentanza svizzera all’estero. Il Di- partimento disciplina i particolari in relazione all’applicazione dell’articolo 10. 2 L’Ufficio federale, in base al parere dell’autorità cantonale, può negare l’entrata in Svizzera della famiglia del rifugiato ammesso provvisoriamente in Svizzera, in par- ticolare se: a. quest’ultimo omette manifestamente di migliorare la propria situazione, se- gnatamente se non accetta un lavoro adeguato assegnatogli; b. senza consultare l’ufficio competente scioglie un rapporto di lavoro oppure è colpevole di detto scioglimento e pertanto del peggioramento della sua si- tuazione; c. il suo comportamento generale e le sue azioni lasciano presumere che non desideri o non sia in grado di integrarsi nel sistema vigente in Svizzera. 3 I membri della famiglia sono riconosciuti come rifugiati dopo un’eventuale entrata in Svizzera. L’Ufficio federale ordina l’ammissione provvisoria se i membri della famiglia non adempiono autonomamente le condizioni per ottenere la qualità di ri- fugiato giusta l’articolo 3 della legge.

Art. 40 Ammissione in un Paese terzo (art. 52 cpv. 1 lett. a)

L’espressione «per qualche tempo» significa di norma 20 giorni. Questo periodo: a. si riduce, se il richiedente l’asilo ha chiesto protezione dalla persecuzione in un Paese terzo oppure se, in considerazione delle circostanze, si poteva ra- gionevolmente pretendere dallo stesso che la chiedesse; b. si prolunga, se il richiedente l’asilo rende verosimile di aver dovuto soggior- nare più a lungo in un Paese terzo in ragione di circostanze particolari.

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Sezione 2: Statuto dei rifugiati

Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza (art. 60) 1 La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, l’Ufficio federale ha assegnato la per- sona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a que- sto Cantone. 2 Un permesso di domicilio è negato solamente se ciò sembra giustificato in ragione dell’insieme delle circostanze. L’articolo 16 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19495 della legge federale concernente la dimora e il do- micilio degli stranieri è applicabile per analogia.

Art. 42 Ammissione agli esami federali per le professioni mediche (art. 62)

L’ammissione dei rifugiati agli esami federali per le professioni mediche è discipli- nata dall’ordinanza generale del 19 novembre 19806 sugli esami federali per le pro- fessioni mediche e dall’ordinanza del 21 febbraio 19797 riguardante l’ammissione di rifugiati agli esami federali per le arti sanitarie.

Sezione 3: Fine dell’asilo

Art. 43 (art. 64)

1 La fine dell’asilo è preminente alla revoca.

2 Prima dell’esecuzione dell’espulsione amministrativa o giudiziaria, l’autorità can- tonale può sentire il parere dell’Ufficio federale circa eventuali impedimenti all’ese- cuzione.

Capitolo 4: Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione Sezione 1: Procedura

Art. 44 (art. 72)

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria se- condo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della legge sono asse-

5 RS 142.201 6 RS 811.112.1 7 RS 811.112.16

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gnate ai Cantoni in base alla chiave di riparto stabilita nell’articolo 21 capoverso 1. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizio- ne e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analo- gia dall’articolo 22.

Sezione 2: Statuto

Art. 45 Documento d’identità (art. 74) 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le per- sone bisognose di protezione ricevono un libretto S limitato ad al massimo un anno e rinnovabile. Esso vale come documento d’identità nei confronti delle autorità fede- rali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità del libretto S non può essere desunto un diritto di residen- za. 3 Il libretto S è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 46 Permesso di dimora (art. 74 cpv. 2)

1 Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora secondo l’artico-

lo 5 della legge federale del 26 marzo 19318 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, fatto salvo il capoverso 2, di norma di un anno al massimo di volta in volta. 2 Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvi- soria. 3 L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della legge.

Sezione 3: Fine della protezione provvisoria

Art. 47 Abrogazione della protezione provvisoria (art. 76 cpv. 1)

La decisione generale concernente l’abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.

8 RS 142.20

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Art. 48 Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria (art. 35 e 76 cpv. 2)

La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.

Art. 49 Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato (art. 76 cpv. 4)

Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di rico- noscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.

Art. 50 Decisione d’allontanamento (art. 76 cpv. 4)

Il tenore della decisione d’allontanamento deve essere conforme all’articolo 45 della legge. L’Ufficio federale stabilisce in particolare il termine per la partenza.

Art. 51 Soggiorno nel Paese d’origine o di provenienza (art. 78 cpv. 1 lett. c)

L’espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.

Art. 52 Rinuncia all’audizione in caso di revoca della protezione provvisoria (art. 78 cpv. 4)

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provviso- ria secondo gli articoli 29 e 30 della legge, gli viene concesso, invece di un’altra au- dizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.

Capitolo 5: Commissione consultiva

Art. 53 (art. 114) 1 La commissione tratta le questioni di politica in materia d’asilo e di rifugiati e di pratica d’asilo che il Dipartimento le sottopone. Ove lo decida la maggioranza dei membri presenti, può trattare anche altre questioni inerenti a tali settori. 2 La commissione si compone del presidente e di 19 membri al massimo. La scelta e la composizione dei membri sono determinate giusta gli articoli 8 a 10 dell’ordinan- za sulle commissioni del 3 giugno 19969. 3 Il direttore dell’Ufficio federale presiede la commissione; il segretariato è curato dall’Ufficio federale. 4 La commissione è convocata dal presidente almeno due volte all’anno. Si riunisce anche su richiesta di almeno otto membri.

9 RS 172.31

Ordinanza 1 sull’asilo RU 1999

5 La commissione riferisce al Dipartimento in merito ai lavori, sottoponendogli le relative raccomandazioni. Il Dipartimento decide in merito alla pubblicazione dei rapporti e delle raccomandazioni. 6 I membri sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la commissione. 7 Per il rimanente, la commissione si organizza da sé. Il regolamento interno è sotto- posto al Consiglio federale per approvazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazione del diritto previgente È abrogata l’ordinanza 1 del 22 maggio 199110 sull’asilo.

Art. 55 Disposizione transitoria Fino all’entrata in vigore dell’articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.

Art. 56 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.

2 L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

10 RU 1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775

Ordinanza 1 sull’asilo RU 1999

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