Lexipedia

AS 1999 2612

Regolamento del Consiglio nazionale

Regolamento del Consiglio nazionale

Modifica dell’8 ottobre 1999

Il Consiglio nazionale, visto l’articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1; visto il rapporto dell’Ufficio del 26 agosto 19992, decreta:

I Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19903 è modificato come se- gue:

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresi- dente, quattro scrutatori e quattro scrutatori supplenti. 2 Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti appena il Consiglio è costituito e, negli anni legislativi seguenti, all’inizio della prima seduta. Sono tenuti equamente in considerazione i gruppi parlamentari e le lingue ufficiali.

Art. 8 cpv. 1 1 Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.).

Art. 9 cpv. 1 1 L’Ufficio è composto del presidente, dei due vicepresidenti, degli scrutatori e dei presidenti di gruppo.

Art. 11 Mansioni dei vicepresidenti 1 I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole parte- cipare alla discussione (art. 63 cpv. 1). 1bis Il primo vicepresidente assiste il presidente nella direzione delle deliberazioni del Consiglio nonché nella sua rappresentanza nei confronti del Consiglio federale e dell’esterno; il secondo vicepresidente assiste il presidente nella direzione dell’Uffi- cio, nel coordinamento con il Consiglio degli Stati e nel disbrigo, tra le sessioni, de- gli affari correnti.