AS 1999 2716
Ordinanza su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento; OE-LC)
Ordinanza su emolumenti, provvigioni e cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento; OE-LC)
Modifica del 20 ottobre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sugli emolumenti relativa alla legge sul colloca- mento è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 2
1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 700 e
1500 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 200 e
800 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
Art. 2 Tassa d’iscrizione dovuta dalle persone in cerca d’impiego per il collocamento (art. 9 cpv. 1 LC)
1 La tassa d’iscrizione ammonta al massimo a 40 franchi per il collocamento in
Svizzera o all’estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di collo- camento. 2 Questo importo massimo non può essere superato neppure se il collocatore divulga il profilo di qualifica della persona in cerca d’impiego in una pubblicazione specia- lizzata, edita dal collocatore stesso. 3 Un mandato di collocamento espletato senza successo è considerato estinto al più presto dopo sei mesi. 4 Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la tassa non può essere riscossa più volte.
1 RS 823.113
2716 1999-5206
Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento RU 1999
Art. 3 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d’impiego (art. 9 cpv. 1 LC; art. 20 OC)
1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo al 5 per cento del primo sa-
lario annuo lordo.
2 Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la
provvigione non può essere fatturata più volte. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 4.
Art. 3a Trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 9 cpv. 1 LC; art. 20 OC)
L’imposta sul valore aggiunto gravante la provvigione può essere trasferita alle per- sone in cerca d’impiego anche se in tal modo l’ammontare della provvigione supera l’importo massimo prescritto.
Art. 4 Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe (art. 9 cpv. 1 LC; art 23 OC)
1 La provvigione di collocamento ammonta al massimo:
a. all’8 per cento per il collocamento di gruppi e orchestre; b. all’8 per cento per il collocamento di ballerine di cabaret; c. al 10 per cento per il collocamento di musicisti solisti, di animatori o di arti- sti che si esibiscono da soli nel settore del varietà o delle arti classiche, non- ché di attori.
2 La provvigione di collocamento di cui al capoverso 1 non può superare il 5 per
cento dell’onorario lordo del primo ingaggio annuo. 3 Se la durata del contratto è inferiore a sei giorni lavorativi, la provvigione di collo- camento può essere maggiorata al massimo di un quarto del tasso indicato nel capo- verso 1. Il collocatore è autorizzato a fatturare in ogni caso un importo minimo di 80 franchi per collocamento conformemente al capoverso 1. 4 Se il collocatore è costretto a collaborare, per il collocamento all’estero, con uffici di collocamento esteri, la provvigione a carico della persona in cerca d’impiego può essere maggiorata al massimo della metà; questo supplemento non può tuttavia in alcun caso superare le spese supplementari effettivamente provocate dal colloca- mento all’estero.
Art. 7 Emolumenti riscossi da parte di imprese che forniscono personale a prestito (art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC)
1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 700 e
1500 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 200 e
800 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
Ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento RU 1999
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1999.
20 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin