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AS 1999 2868

Decreto federale 2 concernente l'abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991

Decreto federale 2 concernente l’abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l’entrata in vigore della legge sui PF del 4 ottobre 1991

del 3 marzo 1993

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19921, decreta:

Art. 1 Sono abrogati:

1. la risoluzione federale del 17 marzo 18772 per l’istituzione di un Ufficio

d’esperimentazioni chimiche per l’agricoltura al Politecnico federale;

2. il decreto federale del 22 giugno 19213 concernente la creazione e l’eser-

cizio di un istituto per lo studio dell’alimentazione del bestiame alla scuola di agricoltura del Politecnico federale di Zurigo; 3. il decreto federale del 7 dicembre 19014 che stabilisce il credito annuale per la Scuola politecnica federale; 4. il decreto federale del 23 giugno 19275 concernente la consistenza e l’impie- go del Fondo della Scuola politecnica federale.

Art. 2 1 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1992 Consiglio nazionale, 3 marzo 1993 Il presidente: Piller Il presidente: Schmidhalter Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

1 FF 1992 VI 1 2 CS 4 126 3 CS 4 128 4 CS 4 128 5 CS 4 129; RU 1954 460

2868 1999-5604

Abrogazione di atti legislativi in concomitanza con l’entrata in vigore RU 1999 della legge sui PF del 4 ottobre 1991

Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1999.

25 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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