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AS 2000 15

Ordinanza 2 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

Ordinanza 2 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana

del 20 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della legge federale del 22 dicembre 1999 1 sull’adozione di condi- zioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana; visti gli articoli 29 e 56 della legge federale del 3 ottobre 1975 2 sulla navigazione interna; in esecuzione del Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 1999 3 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e del regolamento della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 28 aprile 1999 4 concernente le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana (regolamento della Commissione centrale), nonché degli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879 5 tra la Svizzera e il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin sotto a Basilea, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Il regolamento della Commissione centrale, nonché le ordinanze 1 e 3 del 20 dicem- bre 19996 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana sono parimenti applicabili al tronco del Reno compreso tra Basilea e Rheinfelden

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 2 del 27 giugno 19897 relativa al risanamento strutturale nella naviga- zione renana è abrogata.

RS 747.224.010.21

6 Ordinanza 1: RS 747.224.010.1, RU 2000 11; Ordinanza 3: RS 747.224.010.3,

RU 2000 17 7 RU 1989 1545

1999-6220 15

Condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana RU 2000 e misure per il promovimento della navigazione renana. O 2

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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