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AS 2000 1765

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 13 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 1 lettera d Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 2 lettera a LAVS: d. il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza atti- vità lucrativa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

13 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2161

1 RS 831.101

2000-1143 1765