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AS 2000 1936

Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completivo del 3 dicembre 1969, come pure alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni

Traduzione 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall’Accordo completivo del 3 dicembre 1969, come pure alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sulle successioni

Concluso il 22 luglio 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 12 marzo 19982 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 1998

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle im- poste sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 19663 e modificata dall’Accordo completivo del 3 dicembre 19694 (qui di seguito «Convenzione»), co- me pure la Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 19535 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il paragrafo 3 A dell’articolo 2 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle di- sposizioni seguenti: «A. In Francia, le imposte considerate nel paragrafo 2 e segnatamente: a) l’imposta sul reddito; b) l’imposta sulle società; c) l’imposta sui salari, retta dalle disposizioni della Convenzione applicabili, secondo i casi, agli utili delle imprese o ai redditi delle professioni indipen- denti; d) l’imposta di solidarietà sulla sostanza.»

RS 0.672.934.911

1 Dal testo originale francese (RO 2000 1936).

2 RU 2000 1935 3 RS 0.672.934.91 4 RU 1970 1297 5 RS 0.672.934.92

1936 2000-0125

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza RU 2000

Art. 2 L’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 3 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo i casi, la Francia o la Svizzera; b) il termine «Francia» designa i Dipartimenti europei e d’oltremare della Repub- blica Francese, comprese le acque territoriali, e fuori di queste, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Francese esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle ri- sorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; c) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; d) l’espressione «suddivisioni politiche» designa le suddivisioni politiche della Svizzera; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone; f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; h) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; i) l’espressione «autorità competente» designa: i) per quanto riguarda la Francia, il ministro incaricato del budget o il suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto riguarda la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per quanto concerne l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato con- traente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che ad essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Il significato attribuito ad un termine o ad un’espressione dal diritto fiscale di detto

Stato prevale sul significato attribuito a questo termine o a questa espressione dalle altre branche del diritto di detto Stato».

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Art. 3 L’articolo 4 della Convenzione è completato da un nuovo paragrafo 5 del seguente tenore: «5. L’espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti questo Sta- to, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali, come pure le loro persone giuri- diche di diritto pubblico.» Il paragrafo 5 dell’articolo 4 della Convenzione diventa paragrafo 6. Al paragrafo 6 a dell’articolo 4 della Convenzione, le parole «nei paragrafi da 1 a 3» sono sostituite dalle parole «nei paragrafi 1, 2, 3 e 5».

Art. 4 L’articolo 6 della Convenzione è modificato come segue: 1. Nel paragrafo 1, dopo le parole «I redditi derivanti da beni immobili» sono ag- giunte le parole «(compresi i redditi delle imprese agricole o forestali);»

2. Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente comma:

«Quando la proprietà o l’usufrutto di azioni, di quote o di altri diritti in una società, in un trust o in un’istituzione analoga, dà al proprietario o all’usufruttuario il godi- mento esclusivo dei beni immobili situati in uno Stato contraente e detenuti da que- sta società, trust o istituzione analoga, o quando queste azioni, queste quote o questi altri diritti sono trattati fiscalmente come beni immobili dalla legislazione interna di questo Stato, i redditi derivanti al proprietario o all’usufruttuario dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’uso sotto ogni altra forma del suo diritto di godimento sono imponibili in questo Stato nonostante le disposizioni d egli articoli 7 e 16».

Art. 5 L’articolo 7 della Convenzione è modificato come segue: 1. All’inizio del paragrafo 2, le parole «Quando un’impresa» sono sostituite dalle parole «Salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa». 2. Nel secondo periodo del paragrafo 8, le parole «del paragrafo 1 dell’articolo 10 e» sono soppresse.

Art. 6 L’articolo 8 della Convenzione è completato dal paragrafo seguente: «5. Nonostante le disposizioni dell’articolo 2: a) un’impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Svizzera e che esercita aeromobili in traffico internazionale è esente d’ufficio dalla tassa professionale dovuta in Francia in relazione a questo esercizio; b) un’impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Francia e che eser- cita aeromobili in traffico internazionale è esente da ogni imposta analoga

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alla tassa professionale francese, dovuta in Svizzera in relazione a questo esercizio».

Art. 7 L’articolo 10 della Convenzione è abrogato.

Art. 8 L’articolo 11 della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 11 1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. a) I dividendi considerati nel paragrafo 1 sono parimenti imponibili nello Stato contraente da cui provengono, e secondo la legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato con- traente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’am- montare lordo dei dividendi. b) i) Tuttavia, i dividendi considerati nel paragrafo 1, pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una società residente dell’altro Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo e detiene diretta- mente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima società, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. ii) Le disposizioni della lettera i) non si applicano se il beneficiario effetti- vo dei dividendi è una società residente di uno Stato contraente, nella quale una o più persone che non sono residenti di questo Stato o di uno Stato membro dell’Unione Europea, hanno un interesse preponderante, diretto o indiretto, in forma di partecipazione o in altro modo, e se il capitale della società che paga i dividendi o di quella che li riceve non è costituito da azioni quotate in borsa su un mercato regolamentato. c) Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. a) Un residente di Svizzera che riceve dividendi, pagati da una società resi-

dente di Francia, di cui è il beneficiario effettivo e che conferirebbero il di- ritto ad un credito d’imposta («avoir fiscal») ove fossero percepiti da un re- sidente di Francia, può esigere il versamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a questo credito d’imposta («avoir fiscal»), con riserva della deduzione dell’imposta prevista nel paragrafo 2 a. b) Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto ad un residente di Svizzera che è: i) una persona fisica, o ii) una società che non detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

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c) Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto se il beneficiario ef- fettivo dei dividendi: i) è assoggettato all’imposta svizzera con l’aliquota normale in relazione a questi dividendi e al versamento da parte del Tesoro francese; e ii) dimostra, su richiesta, che è il proprietario delle azioni o delle quote al cui titolo i dividendi sono pagati e che il possesso di queste azioni o quote non ha come obiettivo principale o come uno dei suoi obiettivi principali di permettere ad un’altra persona, sia essa o no residente di uno Stato contraente, di trarre profitto dalle disposizioni del para- grafo 3 a. d) L’ammontare lordo del versamento da parte del Tesoro francese di cui al pa- ragrafo 3 a, è considerato come un dividendo ai fini dell’applicazione della presente Convenzione. 4. Quando non ha diritto al versamento da parte del Tesoro francese di cui al para- grafo 3, un residente di Svizzera che riceve dividendi pagati da una società residente di Francia può ottenere il rimborso dell’acconto («précompte») nella misura in cui esso, ove occorra, sia stato pagato dalla società in relazione a questi dividendi. L’ammontare lordo dell’acconto («précompte») rimborsato è considerato come un dividendo ai fini dell’applicazione della Convenzione; in tale caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi assoggettati al regime delle distribuzioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice. Resta inteso che il termine «dividendi» non comprende i redditi considerati nell’articolo 18. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il benefi- ciario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effet-

tivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applica- zione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 16, a seconda dei casi. 7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effetti- vamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Sta- to, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non di- stribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato».

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Art. 9 L’articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente: «Art. 12 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’al- tro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questo residente ne è il beneficiario effettivo. 2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, corredati o no di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti tito- li. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del pre- sente articolo. Il termine «interessi» non comprende gli elementi di reddito che sono considerati dividendi secondo le disposizioni dell’articolo 11. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività commerciale o indu- striale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile or- ganizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 16, a seconda dei casi. 4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga- nizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, te- nuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato con-

venuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legisla- zione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione».

Art. 10 Nel paragrafo 3 dell’articolo 13 della Convenzione sono soppresse le parole: «come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commer- ciali o scientifiche». Il paragrafo 4 dell’articolo 13 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle dispo- sizioni seguenti:

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«4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera pro- fessione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei diritti di licenza si ricolleghino effettiva- mente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazio- ne le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 16, a seconda dei casi». Il paragrafo 5 dell’articolo 13 della Convenzione è abrogato e sostituito dalle dispo- sizioni seguenti: «5. I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di li- cenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo del pagamento dei diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa».

Art. 11 Il secondo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 15 della Convenzione è soppresso e il paragrafo 2 di tale articolo è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. I profitti derivanti dall’alienazione di azioni, di quote o di altri diritti in una so- cietà, in un trust o in un’istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principal- mente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel para- grafo 2 dell’articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure di diritti portanti su tali beni sono imponibili in questo Stato. Per quanto concerne l’applicazione di que- sta disposizione non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da questa società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all’esercizio da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di ca- rattere analogo».

Art. 12 Il paragrafo 4 dell’articolo 17 della Convenzione è abrogato e sostituito dal para- grafo seguente: «4. Le disposizioni dell’Accordo dell’11 aprile 19836 relativo all’imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, che fanno parte integrante della presente Convenzione, si applicano nonostante le disposizioni precedenti del presente arti- colo, ma con riserva delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 21».

6 FF 1983 II 515; l’Accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 1986.

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Art. 13 L’articolo 19 della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 19 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 16 e 17, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da attività personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente nel quale dette attività sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 16 e 17. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al reddito che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo qualora queste attività nell’altro Stato siano finanziate principalmente con fondi pubblici del primo Stato, delle sue suddi- visioni politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pub- blico. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività personali che un artista o uno sportivo residente di uno Stato contraente svolge in tale qualità nell’altro Stato contraente qualora questi redditi siano attribuibili ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo e quest’altra persona sia fi- nanziata principalmente con fondi pubblici di questo Stato, delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pubblico».

Art. 14 L’articolo 23 della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 23 1. Indipendentemente dalla loro provenienza, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di cui questo residente è il beneficiario effettivo e che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili, come definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, qualora il be- neficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene gene- ratore dei redditi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’ar- ticolo 16, a seconda dei casi».

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Art. 15 Il secondo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 24 della Convenzione è soppresso e sostituito dal comma seguente: «La sostanza costituita da azioni, quote o altri diritti in una società, in un trust o in un’istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, diret- tamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure da diritti portanti su tali beni, è imponibile in questo Stato. Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del periodo pre- cedente non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da tale società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all’esercizio da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere ana- logo».

Art. 16 1. L’articolo 25 A della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni se- guenti: «A. Per quanto concerne la Francia: 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi che sono imponibili o sono imponibili soltanto in Svizzera conformemente alle disposizioni della Convenzione e che costituiscono redditi imponibili di un residente di Francia, sono presi in considerazione per il calcolo dell’imposta francese qualora non siano esenti dall’imposta sulle società in applicazione della legislazione interna francese. In questo caso, l’imposta svizzera non è deducibile da questi redditi ma il residente di Francia ha diritto, con riserva delle condizioni e dei limiti previsti nelle lettere a) e b) che seguono, ad un credito d’imposta («avoir fiscal») computabile sull’imposta francese. Questo credito d’imposta è pari: a) per i redditi non considerati nel paragrafo 1 b, all’ammontare dell’imposta francese corrispondente a questi redditi, a condizione che il residente di Francia sia assoggettato all’imposta svizzera in relazione a questi redditi; b) per i redditi considerati nel secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 6, per i redditi assoggettati all’imposta francese sulle società di cui all’artico- lo 7 e per i redditi di cui agli articoli 11 e 13, nei paragrafi 1 e 2 dell’artico- lo 15, nel paragrafo 3 dell’articolo 17, nell’articolo 18 e nei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, all’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera, conforme- mente alle disposizioni di questi articoli; tuttavia, questo credito d’imposta non può eccedere l’ammontare dell’imposta francese corrispondente a questi redditi. 2. Un residente di Francia che possiede sostanza imponibile in Svizzera conforme- mente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 o 5 dell’articolo 24 è assoggettato ad imposta, in relazione a questa sostanza, anche in Francia. L’imposta francese è cal- colata deducendo un credito d’imposta («avoir fiscal») pari all’ammontare dell’im- posta pagata in Svizzera su questa sostanza. Tuttavia, questo credito d’imposta non può eccedere l’ammontare dell’imposta francese corrispondente a questa sostanza».

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2. Il paragrafo 1 dell’articolo 25 B della Convenzione è completato con il seguente periodo: «Tuttavia, questa esenzione si applica ai redditi, ai profitti in capitale o agli elementi della sostanza considerati nel paragrafo 2, secondo comma dell’articolo 6, al para- grafo 2 dell’articolo 15 o al paragrafo 1, secondo periodo dell’articolo 24, soltanto se questi redditi, profitti in capitale o elementi della sostanza sono stati assoggettati a imposta in Francia».

Art. 17 Nell’articolo 26 della Convenzione:

1. l’ultimo comma del paragrafo 3 è soppresso.

2. Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo 4 del seguente tenore:

«4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 5 dell’articolo 12 o del paragrafo 6 dell’articolo 13, gli interessi, i diritti di licenza e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente verso un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione della sostanza imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fosse- ro stati contratti verso un residente del primo Stato».

3. Il paragrafo 4 diventa paragrafo 5 e il paragrafo 5 diventa paragrafo 6.

4. All’inizio del paragrafo 6 sono inserite le parole:

«Nonostante le disposizioni dell’articolo 2,».

Art. 18 Nell’articolo 27 della Convenzione il paragrafo 1 è abrogato e sostituito dal para- grafo seguente: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’ambito del pa- ragrafo 1 dell’articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadi- nanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica- zione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione».

Art. 19 Nell’articolo 31 della Convenzione il paragrafo esistente è numerato «1» ed è ag- giunto un paragrafo 2 del seguente tenore:

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«2. Per ottenere in uno Stato contraente i vantaggi previsti dalla presente Conven- zione i residenti dell’altro Stato contraente devono, a meno che le autorità compe- tenti non dispongano diversamente, presentare un certificato di residenza che indichi segnatamente la natura come pure l’ammontare o il valore dei redditi o della sostan- za in oggetto e contenga la certificazione dei servizi fiscali di detto altro Stato».

Art. 20 Nel Protocollo addizionale7 alla Convenzione, il paragrafo I è abrogato e i paragrafi da I a VIII, che seguono, sono inseriti prima del paragrafo II che diventa paragrafo IX: «I. Per quanto concerne l’articolo 4 della Convenzione, con riserva d’accordo fra le autorità competenti degli Stati contraenti, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa parimenti gli organismi senza scopo di lucro costituiti e stabiliti in detto Stato, anche se in esso sono esentati dall’imposta, che esercitano la loro atti- vità in ambito scientifico, sportivo, artistico, culturale, educativo o caritativo, a con- dizione che la legislazione di detto Stato limiti il godimento e la disponibilità dei beni di questi organismi, sia durante la loro esistenza sia all’atto del loro sciogli- mento o della loro liquidazione, alla realizzazione dell’oggetto che giustifica la loro esenzione dall’imposta. II. a) Resta inteso che l’espressione «beni immobili» definita nel paragrafo 2 dell’articolo 6 della Convenzione comprende le opzioni, le promesse di ven- dita e gli altri diritti analoghi relativi a questi beni. b) Per quanto concerne il secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 6, resta inteso che l’espressione «godimento esclusivo» include il godimento dei be- ni immobili durante uno o più periodi di durata limitata nel corso dell’anno fiscale considerato e il godimento dei beni immobili nel quadro di una indi- visione o di una comproprietà. III. Le disposizioni del paragrafo 8 dell’articolo 7 e del paragrafo 4 dell’articolo 24 della Convenzione si applicano parimenti alle altre società o a unioni assoggettate dalla legislazione interna francese ad un regime fiscale analogo a quello delle società di persone. IV. Per quanto concerne l’articolo 11 della Convenzione, le autorità competenti de- gli Stati contraenti possono accordarsi per applicare, alle condizioni e nei limiti che esse fissano in comune, le disposizioni del paragrafo 3 a, ai beneficiari effettivi che non soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo 3 c i). V. a) Resta inteso che l’espressione «ammontare dell’imposta francese corrispon- dente a questi redditi» di cui al paragrafo 1 dell’articolo 25 A della Conven- zione designa: i) quando l’imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata appli- cando un’aliquota proporzionale, il prodotto dell’ammontare dei redditi

netti considerati in base all’aliquota che viene loro effettivamente ap- plicata;

7 RS 0.672.934.91; RU 1967 1113

Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza RU 2000

ii) quando l’imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata appli- cando una tabella progressiva, il prodotto dell’ammontare dei redditi netti considerati in base all’aliquota che risulta dal rapporto fra l’im- posta effettivamente dovuta in relazione al reddito netto globale secon- do la legislazione francese e l’ammontare di questo reddito netto glo- bale. Questa interpretazione si applica per analogia all’espressione «ammontare dell’imposta francese corrispondente a questa sostanza» di cui al paragra- fo 2. b) Resta inteso che l’espressione «ammontare dell’imposta pagata in Svizzera» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 25 A della Convenzione designa l’am- montare dell’imposta svizzera effettivamente sopportata a titolo definitivo in relazione ai redditi o agli elementi della sostanza considerati, conforme- mente alle disposizioni della Convenzione, da parte del residente di Francia che beneficia di questi redditi o che possiede questi elementi della sostanza. VI. Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’ar- ticolo 26 della Convenzione, resta inteso che una persona fisica o giuridica, società di persone o associazione residente di uno Stato contraente non si trova nella stessa situazione di una persona fisica o giuridica, società di persone o associazione non residente di detto Stato, anche se, trattandosi di persone giuridiche, società di perso- ne o associazioni, questi enti sono considerati, in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, come cittadini dello Stato contraente di cui sono residenti. VII. Le disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione non limitano per nulla il diritto delle persone giuridiche cittadine e residenti di Svizzera di beneficiare delle disposizioni del numero 3 dell’articolo 990 E del Codice generale tributario francese che permettono a dette persone di esonerarsi, a certe condizioni, dall’imposta sul valore venale degli immobili che esse possiedono in Francia. Quando queste persone chiedono di beneficiare di queste disposizioni, le autorità competenti possono, in caso di dubbio, scambiarsi informazioni per l’applicazione di questa imposta, con- formemente alle disposizioni del secondo e terzo periodo del paragrafo 1 dell’- articolo 28 della Convenzione e alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso arti- colo.

VIII. Le disposizioni della Convenzione non impediscono per nulla alla Francia di applicare le disposizioni dell’articolo 212 del suo Codice generale tributario nella misura in cui questa applicazione sia compatibile con i principi dell’articolo 9 della Convenzione».

Art. 21

1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro l’avvenuto espletamento, per

quanto lo concerne, delle procedure richieste per l’entrata in vigore del presente Ac- cordo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricezione dell’ultima di queste notificazioni.

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2. Le disposizioni dell’Accordo aggiuntivo si applicheranno:

a) per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, agli ammontari imponibili a decorrere dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo; b) per quanto concerne le imposte sui redditi che non sono riscosse mediante ritenuta alla fonte, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio in corso alla data d’entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo o che inizia dopo questa data; c) per quanto concerne le altre imposte, alle imposizioni il cui fatto generatore interverrà a decorrere dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo, e parimenti, per quanto concerne la tassa professionale considerata nel para- grafo 5 dell’articolo 8 della Convenzione, alle imposizioni non ancora sod- disfatte per le quali alla stessa data è in corso una controversia. 3. Le disposizioni del paragrafo 5 dell’«Aggiunta all’articolo 1» del Protocollo fi- nale annesso alla Convenzione del 31 dicembre 19538 tra la Confederazione Svizze- ra e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni sono abrogate.

Fatto a Parigi, il 22 luglio 1997, in due originali in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Francese: Benedikt von Tscharner Christian Sautter

8 RS 0.672.934.92; RU 1955 136

Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completivo del 3 dicembre 1969, come pure alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni | Lexipedia | Lexipedia