AS 2000 2103
Ordinanza sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII)
Ordinanza sulla notifica e l’inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell’esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni, OII)
del 28 giugno 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15, 95 e 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie (Lferr), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la notifica, l’inchiesta e la valutazione relative a infortuni, incidenti gravi, perturbazioni importanti, nonché ad altri eventi rilevanti per la sicurezza nell’esercizio di: a. ferrovie secondo l’articolo 1 Lferr o ferrovie secondo un trattato internazio- nale; b. imprese di navigazione titolari di una concessione federale; c. imprese di automobili e di filobus titolari di una concessione federale; d. imprese funiviarie titolari di una concessione federale; e. binari di raccordo. 2 Sono fatte salve la notifica e l’inchiesta relative a infortuni sul lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. ferita mortale: lesione corporale che ha portato alla morte entro 30 giorni dall’evento; b. ferita grave: lesione corporale di una persona il cui trattamento rende neces- sario un ricovero ospedaliero di oltre 24 ore; c. ferita lieve: lesione corporale di una persona che rende necessarie cure me- diche ambulatoriali;
RS 742.161
2000-1124 2103
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
d. considerevole danno materiale: danno materiale risultante direttamente da un evento, che supera l’importo di 100 000 franchi; e. infortunio: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un considerevole danno materiale o un incidente rilevante ai sensi dell’ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli inci- denti rilevanti; f. incidente grave: evento che ha quasi causato un infortunio, la cui possibilità di verificarsi non sarebbe stata impedita dai dispositivi di sicurezza automa- tici previsti; g. perturbazione importante: perturbazione che provoca l’interruzione dell’e- sercizio di una tratta per almeno quattro ore; h. evento concernente merci pericolose: evento che nel carico, trasporto, tra- sbordo, scarico o durante la sosta nel trasporto di merci pericolose ha com- portato un pericolo per l’uomo o per l’ambiente.
Capitolo 2: Organizzazione
Art. 3 Ufficio d’inchiesta sugli infortuni 1 L’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni (Ufficio d’inchiesta) è diretto da un capo a tempo pieno. Comprende inoltre inquirenti a tempo pieno o a titolo ausiliario. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) nomina: a. il capo dell’Ufficio d’inchiesta; b. gli inquirenti a tempo pieno.
3 Il capo dell’Ufficio d’inchiesta nomina:
a. gli inquirenti a titolo ausiliario; b. gli specialisti disponibili in caso di necessità. 4 Sotto il profilo amministrativo, l’Ufficio d’inchiesta è subordinato alla segreteria generale del Dipartimento.
Art. 4 Cooperazione internazionale L’Ufficio d’inchiesta segue l’evoluzione internazionale in materia di inchieste sugli infortuni e vi partecipa nei limiti delle sue possibilità.
Art. 5 Servizio di notifica 1 L’Ufficio d’inchiesta e l’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) gestiscono un servizio di notifica comune al quale vanno notificati gli eventi in virtù dell’articolo 7.
2 Il servizio di notifica deve essere raggiungibile in ogni momento.
3 RS 814.012
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Capitolo 3: Procedura di notifica
Art. 6 Servizi soggetti all’obbligo di notifica 1 Ogni impresa designa i servizi tenuti a notificare gli eventi che si verificano nell’esercizio. 2 Le imprese ferroviarie che utilizzano l’infrastruttura di un’altra impresa notificano gli eventi secondo l’articolo 7 al gestore dell’infrastruttura interessata. Quest’ultimo deve trasmettere immediatamente le notifiche al servizio di notifica. 3 La notifica deve precisare se le autorità preposte al procedimento penale sono state avvisate dell’evento.
Art. 7 Notifica immediata al servizio di notifica 1 Le imprese, eccettuate quelle di automobili e di filobus, notificano immediata- mente al servizio di notifica: a. gli infortuni; b. gli incidenti gravi; c. gli atti di sabotaggio commessi, presunti o annunciati. 2 Gli eventi in cui sono implicate tramvie, imputabili a una violazione delle norme della circolazione stradale, non devono essere notificati immediatamente. 3 Il Dipartimento può designare altri eventi che devono essere notificati immediata- mente al servizio di notifica.
Art. 8 Trasmissione della notifica 1 Il servizio di notifica trasmette quanto prima all’Ufficio d’inchiesta e all’Ufficio federale gli eventi che gli sono notificati immediatamente. 2 In caso di presunzione fondata di violazione di una legge amministrativa, l’Ufficio d’inchiesta avvisa le autorità competenti preposte al procedimento penale.
Art. 9 Notifica scritta all’Ufficio federale
1 Tutte le imprese notificano per scritto all’Ufficio federale:
a. gli infortuni, gli incidenti gravi, gli eventi che comportano ferite lievi, le perturbazioni importanti e gli eventi concernenti merci pericolose; b. le esplosioni e gli incendi di una certa gravità di veicoli e di impianti che servono alla sicurezza; c. gli eventi straordinari imputabili a un guasto tecnico di componenti impor- tanti per la sicurezza o di impianti di sicurezza o dovuti a misure di sicurezza carenti o difettose; d. gli eventi imputabili a sabotaggio.
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
2 Indipendentemente dal capoverso 1, i seguenti eventi devono essere notificati per scritto all’Ufficio federale: a. da parte delle imprese ferroviarie:
1. i deragliamenti di treni,
2. le collisioni tra treni e veicoli o ostacoli,
3. la fuga di veicoli ferroviari;
b. da parte delle imprese di navigazione:
1. le collisioni di battelli,
2. l’affondamento e l’incagliamento di battelli nonché la collisione con
persone, moli, pontili d’approdo, ecc. da parte degli stessi; c. da parte delle imprese funiviarie (incluse le imprese di funicolari):
1. il deragliamento di funi e le cricche nelle funi,
2. la caduta al suolo e il deragliamento di veicoli di impianti a fune,
3. le collisioni di veicoli di impianti a fune con altri veicoli o ostacoli,
4. i danni causati da superamenti di profilo,
5. il mancato funzionamento di impianti di accelerazione e di decelerazio-
ne al momento dell’entrata e dell’uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di bloccaggio. 3 La notifica scritta deve aver luogo entro 30 giorni dall’evento, secondo le indica- zioni dell’Ufficio federale.
Art. 10 Notifiche semestrali Soltanto ogni sei mesi gli eventi seguenti devono essere notificati all’Ufficio fede- rale, secondo le sue indicazioni: a. da parte di tutte le imprese: i suicidi e i tentativi manifesti di suicidio, per quanto essi abbiano comportato almeno lesioni corporali gravi; b. da parte delle imprese ferroviarie: i deragliamenti e le collisioni avvenuti nel servizio di manovra.
Art. 11 Notifica di incidenti rilevanti Le notifiche previste dalla presente ordinanza non dispensano dall’obbligo di notifi- ca e di rapporto conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
Art. 12 Notifica di eventi a uffici d’inchiesta esteri 1 L’Ufficio d’inchiesta notifica infortuni e incidenti gravi avvenuti sul territorio na- zionale svizzero, nei quali sono coinvolte imprese estere, all’autorità competente dello Stato di provenienza dell’impresa interessata.
4 RS 814.012
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
2 La notifica non deve comportare dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
Capitolo 4: Compiti dell’Ufficio d’inchiesta e procedura Sezione 1: Competenza, oggetto e scopo
Art. 13 Competenza 1 L’Ufficio d’inchiesta esamina gli eventi che devono essere notificati conforme- mente all’articolo 7. 2 Su domanda di altre autorità o degli interessati, l’Ufficio d’inchiesta può indagare anche su eventi che devono essere notificati conformemente agli articoli 9 e 10 lette- ra b. 3 La valutazione penale e civile dei risultati dell’inchiesta rimane di competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.
Art. 14 Oggetto e scopo dell’inchiesta L’inchiesta accerta in modo indipendente le cause e le circostanze tecniche e d’esercizio che hanno portato all’evento. Ha lo scopo di prevenire futuri infortuni e incidenti gravi.
Sezione 2: Procedura
Art. 15 Apertura dell’inchiesta
1 L’Ufficio d’inchiesta decide se deve essere aperta un’inchiesta.
2 Designa la persona responsabile dell’inchiesta e decide in merito alla consultazio- ne di periti.
Art. 16 Compiti del gestore dell’infrastruttura 1 Se necessario e nella misura delle sue possibilità, il gestore dell’infrastruttura deve organizzare il trasporto dei membri dell’Ufficio d’inchiesta e dei periti dalla più vi- cina stazione raggiungibile al luogo dell’infortunio. 2 Deve fornire i mezzi tecnici e il personale immediatamente necessario all’inchiesta sul luogo dell’infortunio e metterli a disposizione gratuitamente dell’Ufficio d’in- chiesta.
5 RS 235.1
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Art. 17 Coordinamento con le autorità preposte al procedimento penale 1 Le autorità preposte al procedimento penale e l’Ufficio d’inchiesta coordinano le loro attività. 2 Se le autorità preposte al procedimento penale non partecipano all’inchiesta, l’Uf- ficio d’inchiesta decide da solo.
Art. 18 Misure di sicurezza e obbligo di sorveglianza 1 Le misure di sicurezza e di salvataggio possono essere attuate senza restrizioni.
2 I responsabili delle imprese interessate, le autorità preposte al procedimento penale o, se del caso, le autorità locali provvedono affinché non sia apportato alcun muta- mento sul luogo dell’infortunio. 3 I morti possono essere rimossi soltanto con l’autorizzazione dell’autorità compe- tente preposta al procedimento penale. Quest’ultima chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta. Il consenso non è necessario nei casi manifesti di suicidio.
4 I mutamenti apportati sul luogo dell’infortunio devono essere documentati.
5 I dati, le conversazioni e lo stato dei dispositivi di sicurezza, che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento, devono essere immediatamente messi al sicuro dai responsabili delle imprese interessate, all’attenzione degli organi d’in- chiesta.
6 L’autorità competente preposta al procedimento penale decide circa la natura e
l’estensione delle misure di sicurezza e di sorveglianza, nonché circa l’accesso al luogo dell’infortunio. Chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta.
Art. 19 Provvedimenti cautelari Le autorità preposte al procedimento penale e i responsabili dell’impresa interessata prendono nota dei nomi e degli indirizzi delle persone che potrebbero fornire infor- mazioni utili sullo svolgimento dell’evento.
Art. 20 Accesso al luogo dell’infortunio
1 L’autorità competente preposta al procedimento penale decide chi ha accesso al
luogo dell’infortunio. Chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta. 2 Le squadre di soccorso e di salvataggio così come le autorità preposte al procedi- mento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno libero accesso al luogo dell’infortunio. 3 L’accesso deve essere accordato ai rappresentanti dell’Ufficio federale, alle perso- ne autorizzate da uno Stato estero e ad altre persone che rendono credibile un inte- resse giuridico al risultato dell’inchiesta, purché non sia ostacolato il corso della medesima.
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Art. 21 Operazioni d’inchiesta 1 L’Ufficio d’inchiesta può rinunciare a operazioni d’inchiesta che provocherebbero costi sproporzionati rispetto ai risultati previsti.
2 Può affidare mandati a periti per esaminare speciali questioni tecniche.
3 Per valutare le informazioni fornite da apparecchi di registrazione possono essere utilizzati i dispositivi delle ditte di fabbricazione, delle imprese, delle autorità prepo- ste al procedimento penale della Confederazione e dei Cantoni o delle autorità estere che indagano sull’infortunio. 4 Per ordine dell’Ufficio d’inchiesta, l’Ufficio federale di meteorologia e climatolo- gia e l’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe allestiscono un rap- porto sulle condizioni atmosferiche e delle valanghe. L’Ufficio d’inchiesta deve in- caricare immediatamente questi servizi. 5 Per ordine dell’Ufficio d’inchiesta, le imprese trascrivono le conversazioni regi- strate su nastri sonori e stampano i dati memorizzati negli apparecchi di registrazio- ne. L’Ufficio d’inchiesta può anche richiedere, per quanto possibile, copie dei sup- porti di dati. Le imprese devono conservare gli originali. 6 Le registrazioni originali possono essere cancellate soltanto con l’autorizzazione dell’autorità competente preposta al procedimento penale. Questa chiede dapprima il consenso dell’Ufficio d’inchiesta.
Art. 22 Domande di operazioni d’inchiesta 1 Le persone direttamente interessate dalla procedura d’inchiesta, l’Ufficio federale, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni, nonché altre persone che rendono credibile un particolare interesse al risultato dell’inchiesta possono richie- dere all’Ufficio d’inchiesta che siano effettuate operazioni d’inchiesta.
2 L’Ufficio d’inchiesta può respingere la richiesta se:
a. l’operazione non contribuisce presumibilmente in misura essenziale al con- seguimento dello scopo dell’inchiesta; b. il dispendio presumibile per l’operazione è sproporzionato rispetto al risul- tato previsto. 3 L’Ufficio d’inchiesta può tuttavia eseguire o ordinare ugualmente le operazioni d’inchiesta che rifiuterebbe conformemente al capoverso 2 lettera b se il richiedente se ne assume le spese. 4 La decisione dell’Ufficio d’inchiesta può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua notifica con ricorso presso la commissione di ricorso del DATEC.
Art. 23 Consegna degli oggetti relativi all’infortunio L’autorità competente preposta al procedimento penale decide in merito alla conse- gna degli oggetti relativi all’infortunio o di loro elementi. Chiede dapprima il con- senso dell’Ufficio d’inchiesta.
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Art. 24 Rapporto intermedio L’Ufficio d’inchiesta comunica immediatamente i risultati essenziali dell’inchiesta che sono importanti per la prevenzione degli infortuni e richiedono provvedimenti immediati in un rapporto intermedio con le relative raccomandazioni.
Art. 25 Rapporto d’inchiesta e raccomandazioni di sicurezza 1 L’Ufficio d’inchiesta riassume i risultati dell’inchiesta in un rapporto scritto.
2 Il rapporto informa sulle persone e imprese coinvolte, i mezzi di trasporto e le in- frastrutture di trasporto coinvolti, la dinamica dell’evento, l’entità dei danni alle per- sone e materiali, i risultati delle operazioni d’inchiesta, delle perizie e dell’analisi delle cause. 3 Il rapporto è spedito alle persone direttamente interessate o coinvolte, all’Ufficio federale nonché a persone e servizi che rendono credibile un interesse degno di protezione al risultato dell’inchiesta. Nel corso delle inchieste delle autorità preposte al procedimento penale il diritto alla consultazione del rapporto è retto dall’articolo
32 capoverso 2.
4 Il rapporto non è una decisione.
5 Se necessario, l’Ufficio d’inchiesta inoltra all’Ufficio federale raccomandazioni in materia di sicurezza.
Art. 26 Conclusione senza rapporto d’inchiesta L’Ufficio d’inchiesta può interrompere o chiudere l’inchiesta senza allestire un rap- porto se dalle prime misure dell’inchiesta risulta che ulteriori operazioni non porte- rebbero a risultati utili. Questa decisione deve essere motivata in un verbale conciso.
Art. 27 Termini
1 L’inchiesta deve essere conclusa entro dodici mesi.
2 Se questo termine non può essere rispettato, il responsabile dell’inchiesta lo notifi- ca all’Ufficio d’inchiesta e motiva il ritardo. L’Ufficio d’inchiesta stabilisce una pro- roga adeguata.
Sezione 3: Speciali disposizioni di procedura
Art. 28 Ricusazione e notifica di dipendenze
1 I membri dell’Ufficio d’inchiesta devono ricusarsi se:
a. hanno un interesse personale al risultato dell’inchiesta; b. sono parenti o affini in linea diretta o di secondo o terzo grado della linea collaterale di una persona coinvolta nell’evento o colpita dall’infortunio, di un proprietario, di un esercente di un mezzo di trasporto coinvolto o di un’infrastruttura di trasporto coinvolta o di un’altra persona interessata al ri-
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
sultato della procedura o sono legati a una di queste persone per matrimonio, fidanzamento o adozione; c. sono impiegati presso l’impresa coinvolta, membri del suo consiglio di am- ministrazione o incaricati della revisione dei suoi conti; d. sono parenti o affini nei gradi menzionati nella lettera b di un dirigente o un membro del consiglio di amministrazione di un’impresa coinvolta; e. sono implicati nell’affare per altre ragioni. 2 Devono avvisare il capo dell’Ufficio d’inchiesta se hanno interessi in un’impresa coinvolta, ad esempio se sono azionisti o soci.
3 Se la ricusazione è controversa decide la commissione di ricorso del DATEC.
Art. 29 Testimoni, informatori 1 Prima dell’interrogatorio, i testimoni devono essere informati del loro diritto di non deporre in virtù della legge federale del 15 giugno 19346 sulla procedura pena- le, nonché delle conseguenze penali di una falsa testimonianza. 2 Le persone di cui si sospetta che possano essere state coinvolte direttamente nel verificarsi dell’infortunio non possono essere interrogate come testimoni, bensì sol- tanto come informatori; devono inoltre essere rese attente al loro diritto di non de- porre.
3 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno
19277 e della legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.
Art. 30 Verbale degli interrogatori 1 Gli interrogatori dei testimoni e degli informatori sono riassunti in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’interrogatorio firmano i verbali. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione. 2 La registrazione sonora è autorizzata soltanto d’intesa con la persona sentita o se, in base alle circostanze, non è possibile la stesura di un verbale scritto. 3 Il luogo, la data e l’ora dell’interrogatorio devono essere riportati nel verbale o nella registrazione sonora. 4 La registrazione sonora viene trascritta. La trascrizione è firmata dalla persona sentita e dalla persona che procede all’interrogatorio. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne la ragione.
Art. 31 Nota 1 L’inchiesta su oggetti incriminati, l’ispezione dei luoghi, le misure volte a rico- struire lo svolgimento dell’evento, i colloqui informativi e altre operazioni d’in- chiesta analoghe sono indicati in una nota.
6 RS 312.0 7 RS 172.221.10 8 RS 170.32
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
2 La nota deve essere datata e firmata dal responsabile dell’inchiesta o dalla persona designata a tal fine.
Art. 32 Consultazione degli atti 1 Le persone direttamente interessate dalla procedura d’inchiesta, l’Ufficio federale, le autorità cantonali preposte al procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione e le persone autorizzate da uno Stato estero coinvolto possono do- mandare la consultazione degli atti presso l’Ufficio d’inchiesta. Le altre autorità della Confederazione e dei Cantoni e altre persone possono consultare gli atti sol- tanto se rendono credibile un particolare interesse giuridico al risultato dell’in- chiesta. 2 Finché determinati procedimenti penali non siano conclusi, la consultazione degli atti può essere domandata soltanto per il tramite delle autorità inquirenti o giudizia- rie competenti. 3 L’Ufficio d’inchiesta può limitare, rifiutare o differire la consultazione degli atti:
a. se interessi pubblici essenziali della Confederazione, in particolare la sicu- rezza interna ed esterna, o dei Cantoni richiedono la segretezza; b. se interessi privati essenziali richiedono la segretezza; c. fintanto che l’interesse dell’inchiesta sull’infortunio o di un’altra inchiesta relativa all’evento e non ancora conclusa lo richieda. 4 La decisione dell’Ufficio d’inchiesta sulla consultazione degli atti può essere im- pugnata entro dieci giorni dalla sua notifica con ricorso presso la commissione di ricorso del DATEC. 5 Una volta conclusa l’inchiesta, l’Ufficio d’inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno do- manda per le loro procedure.
Art. 33 Spese 1 L’Ufficio d’inchiesta addebita le spese d’inchiesta alle persone che hanno causato un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. Le spese possono essere fatte valere mediante decisione solo entro un anno dalla notifica della sentenza o della decisione cresciuta in giudicato, emessa da un giudice o da un’autorità amministra- tiva, con la quale sono state accertate l’intenzione o la negligenza grave. 2 Le spese dovute a mandati speciali dell’Ufficio d’inchiesta rientrano nelle spese dell’inchiesta. 3 Le spese dei compiti di polizia in relazione a un evento non rientrano nelle spese dell’inchiesta. 4 Le spese delle operazioni d’inchiesta eseguite in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 possono essere successivamente condonate al richiedente se queste operazioni d’in- chiesta hanno contribuito in misura determinante, contro ogni aspettativa, a raggiun- gere lo scopo perseguito dall’inchiesta.
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Art. 34 Raccomandazioni di sicurezza L’Ufficio federale informa l’Ufficio d’inchiesta, entro sei mesi a decorrere dal reca- pito delle raccomandazioni di sicurezza, sulle misure prese o sui motivi per cui vi si è rinunciato.
Art. 35 Riapertura dell’inchiesta 1 Se, entro dieci anni a decorrere dalla presentazione del rapporto d’inchiesta, emer- gono nuovi fatti essenziali, l’Ufficio d’inchiesta, d’ufficio o su domanda, riapre l’inchiesta. 2 Contro il rifiuto di una domanda di riapertura dell’inchiesta può essere interposto ricorso entro 30 giorni alla commissione di ricorso del DATEC; quest’ultima decide definitivamente.
Sezione 4: Pubblicazione
Art. 36 Rapporti finali 1 Sulla base del rapporto d’inchiesta, l’Ufficio d’inchiesta allestisce un rapporto fi- nale destinato alla pubblicazione. Nel rapporto finale sono nominate esclusivamente le imprese, le aziende di manutenzione nonché le ditte che fabbricano gli elementi interessati dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture. 2 L’Ufficio d’inchiesta pubblica il rapporto finale. Può utilizzare un supporto elet- tronico. 3 Le imprese ferroviarie, funiviarie e di navigazione, le aziende di manutenzione, le organizzazioni che si occupano di questioni della sicurezza dei trasporti nonché le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni ricevono una nota relativa alla pubblicazione di nuovi rapporti finali.
Art. 37 Rapporti esteri L’Ufficio d’inchiesta trasmette i rapporti esteri su eventi nei quali sono coinvolte imprese di trasporto svizzere all’Ufficio federale e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono credibile un inte- resse giuridico.
Art. 38 Conservazione degli atti L’Ufficio d’inchiesta conserva gli atti per dieci anni dopo la conclusione dell’in- chiesta.
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 39 Diritto previgente: abrogazione e modifica L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell’allegato.
Art. 40 Disposizione transitoria Le inchieste su eventi che si sono verificati prima del 1° ottobre 2000 sono effettuate secondo l’ordinanza dell’11 novembre 19259 concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d’infortuni accaduti durante l’esercizio.
Art. 41 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 CS 7 111, RU 1976 46
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Allegato (art. 39)
Diritto previgente: abrogazione e modifica
I L’ordinanza dell’11 novembre 192510 concernente la procedura da seguire in casi di messa in pericolo della sicurezza delle ferrovie e della navigazione o d’infortuni ac- caduti durante l’esercizio è abrogata.
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° dicembre 199911 concernente la comunicazione di decisioni
penali cantonali Art. 1 n. 9 e 10 Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di ca- rattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP) 12:
9. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Uf-
ficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo
15 della legge del 20 dicembre 1957 13 sulle ferrovie.
10. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi): comunicazione all’Ufficio fe- derale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, per quanto esso concerna imprese di trasporto.
2. Ordinanza del 23 novembre 198314 sulle ferrovie
Art. 9 cpv. 2 2 Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, l’Ufficio federale può eseguire o ordinare un’inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell’esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell’Ufficio d’inchiesta di cui all’articolo 15 della legge sulle ferrovie.
10 CS 7 111, RU 1976 46 11 RS 312.3, RU 2000 2 12 RS 311.0 13 RS 742.101 14 RS 742.141.1
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Art. 15 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 200015 concernente le inchie- ste sugli infortuni.
3. Ordinanza del 10 marzo 198616 sugli impianti di trasporto a fune
Art. 9 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 200017 concernente le inchie- ste sugli infortuni.
4. Ordinanza del 14 marzo 199418 sulla costruzione dei battelli
Art. 15 cpv. 2 2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 200019 concernente le inchie- ste sugli infortuni.
5. Ordinanza del 25 novembre 199820 sulla concessione per il trasporto di viag-
giatori Art. 48 cpv. 3 3 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 28 giugno 200021 concernente le inchie- ste sugli infortuni.
6. Ordinanza del 13 dicembre 199922 che modifica la decisione del Consiglio fe-
derale concernente l’entrata in vigore della modifica della legge sulle ferrovie del 20 marzo 1998: Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Cpv. 2 2 Ad eccezione dell’articolo 15, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999. L’articolo 15 entra in vigore il 1° ottobre 2000.
15 RS 742.161; RU 2000 2103 16 RS 743.12 17 RS 742.161; RU 2000 2103 18 RS 747.201.7 19 RS 742.161; RU 2000 2103 20 RS 744.11 21 RS 742.161; RU 2000 2103 22 RU 2000 106
Ordinanza concernente le inchieste sugli infortuni RU 2000
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.