AS 2000 243
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
del 6 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Dipartimento
Art. 1 Obiettivi e campi di attività 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) contribuisce, negli ambiti politici di sua competenza, allo sviluppo sostenibile della Svizzera.
2 Esso persegue i seguenti obiettivi:
a. proteggere e preservare le risorse vitali naturali (sostenibilità ecologica); b. nell’interesse della popolazione e dell’economia, offrire prestazioni attrattive nei settori dei trasporti, dell’energia, delle acque, della posta, delle teleco- municazioni e dei media elettronici (sostenibilità economica); c. garantire a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni le stesse condizioni d’accesso alle risorse vitali naturali e ai servizi pubblici nonché la protezione delle persone contro i pericoli e i rischi per la salute (soste- nibilità sociale).
3 Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi di attività:
a. trasporti terrestri, fluviali, lacustri e aerei; b. rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche e rilevamento geologico del sottosuolo; c. approvvigionamento energetico; d. media elettronici, telecomunicazioni e poste;
RS 172.217.1 1999-6045 243
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e. protezione dell’ambiente; f. protezione contro i pericoli naturali.
Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perse- guimento dei suoi obiettivi e nell’esecuzione delle sue attività il Dipartimento osser- va in particolare i seguenti principi: a. collabora strettamente con i Cantoni, i Comuni, l’economia e i partner so- ciali; b. rispetta il principio della sussidiarietà e vigila affinché le soluzioni siano amministrativamente semplici e le procedure rapide; c. si impegna in tutti i campi di attività a favore di un’armonizzazione interna- zionale, in particolare a livello europeo.
Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 6-12 fungono, per le unità amministrative del Dipar- timento, da linee direttive per l’adempimento dei compiti e l’esercizio delle compe- tenze sancite dalla legislazione federale.
Art. 4 Cooperazione Nell’adempimento dei loro compiti e nell’ambito degli obiettivi di politica estera del Paese, le unità amministrative, d’intesa con gli altri dipartimenti e uffici federali, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali e partecipano ai lavori di gruppi d’esperti attivi a livello nazionale e internazionale nonché all’elabo- razione e all’esecuzione di trattati internazionali.
Capitolo 2: Uffici e altre unità dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale
Art. 5 1 A livello dipartimentale, la Segreteria generale svolge le funzioni definite nell’arti- colo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: a. preparazione ed esecuzione delle decisioni del capo del Dipartimento; b. strategia, pianificazione, supervisione e coordinamento; c. ricerca di informazioni, pianificazione dell’informazione e comunicazione; d. gestione delle risorse e della logistica; e. applicazione del diritto, giurisprudenza, consulenza giuridica e accompa- gnamento dei lavori legislativi effettuati in seno al Dipartimento.
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2 Essa svolge inoltre i seguenti compiti:
a. elabora le basi generali relative alla pianificazione e alla politica dei trasporti e garantisce il coordinamento tra i diversi modi di trasporto; b. assume i compiti sovrani conformemente alla legge del 30 aprile 19973 sulle poste e alla legge del 30 aprile 1997 4 sull’organizzazione delle poste; c. nei settori di competenza del Dipartimento, tutela gli interessi del proprieta- rio nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese a economia mista; d. assicura la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni di cui all’ar- ticolo 44 della legge del 30 aprile 1997 5 sulle telecomunicazioni (LTC).
Sezione 2: Uffici
Art. 6 Ufficio federale dei trasporti 1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) è l’autorità competente in materia di tra- sporti pubblici terrestri.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. aumentare la quota dei trasporti pubblici terrestri nel trasporto nazionale di viaggiatori garantendo un’offerta attrattiva e conforme ai bisogni; b. raccordare la rete ferroviaria svizzera alla rete europea ad alta velocità per il trasporto internazionale di viaggiatori; c. aumentare la quota del traffico merci ferroviario trasferendo i trasporti a lunga distanza e attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia; d. adeguare l’infrastruttura ferroviaria alle esigenze attuali sfruttando le capa- cità infrastrutturali disponibili e costruendo nuove tratte ferroviarie; e. aumentare l’efficienza dei trasporti pubblici; f. garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, funiviari, stradali, fluviali e la- custri subordinati a una concessione o a un’autorizzazione federale, soprat- tutto esercitando la sorveglianza sull’esercizio, sugli impianti e sui veicoli delle imprese dei trasporti pubblici.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFT svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei tra- sporti pubblici, fatte salve l’aviazione e la costruzione delle strade e delle idrovie; b. tratta tutte le ordinazioni effettuate presso le FFS e le altre imprese di trasporto;
3 RS 783.0 4 RS 783.1 5 RS 784.10
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c. integra la politica svizzera dei trasporti pubblici e le disposizioni che regola- no l’accesso al mercato svizzero del trasporto stradale nella politica e nella normativa europee in materia; d. decide se autorizzare imprese di trasporto stradale a effettuare il trasporto di viaggiatori e di merci.
Art. 7 Ufficio federale dell’aviazione civile 1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è l’autorità competente in materia di aviazione civile pubblica e privata.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. garantire un livello di sicurezza elevato nell’aviazione civile svizzera; b. garantire un’offerta attrattiva e conforme ai bisogni nel settore dell’aviazione civile rafforzando la competitività delle imprese svizzere di trasporto aereo a livello nazionale e internazionale; c. garantire che la Svizzera svolga a lungo termine un ruolo attivo nel traffico aereo internazionale.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAC svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell’avia- zione civile svizzera; b. esercita la sorveglianza sull’infrastruttura, il materiale, il personale aero- nautico e le imprese di trasporto aereo e rilascia le relative autorizzazioni; c. esercita la direzione strategica dei servizi civili della sicurezza aerea; d. negozia ed esegue trattati internazionali atti a garantire diritti di trasporto nel traffico aereo internazionale; e. ordina e controlla misure di sicurezza intese a prevenire gli attentati contro l’aviazione civile.
Art. 8 Ufficio federale delle acque e della geologia 1 L’Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG) è l’autorità competente in materia di acque e di geologia.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. approntare le basi idrologiche e geologiche necessarie allo sviluppo sosteni- bile; b. garantire la protezione contro le piene e, nell’ambito dei compiti della Con- federazione, la protezione contro i terremoti; c. garantire l’utilizzazione sostenibile della forza idrica; d. garantire un livello di sicurezza elevato nel settore degli impianti di accu- mulazione;
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e. nell’ambito della cooperazione internazionale, garantire l’armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAEG svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell’eco- nomia delle acque. Tali decisioni concernono in particolare la regolazione dei laghi, l’impiego delle forze idriche, l’accumulazione con impianti di pompaggio, le idrovie interne e la navigazione a grande tonnellaggio in col- legamento con il mare; b. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della poli- zia delle opere idrauliche. Tali decisioni concernono in particolare la prote- zione contro le piene e la sorveglianza della sicurezza degli impianti di ac- cumulazione; c. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore della pro- tezione contro i terremoti; d. procede a rilevamenti idrologici e geologici, in particolare nell’interesse della protezione dell’ambiente, dell’economia delle acque e della pianifica- zione e della costruzione di opere pubbliche; e. appronta i dati fondamentali sulle condizioni idrologiche e geologiche del Paese e assicura il rilevamento geologico della Svizzera.
Art. 9 Ufficio federale dell’energia 1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è l’autorità competente in materia di approv- vigionamento energetico e uso dell’energia.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. creare le premesse per un approvvigionamento energetico sufficiente, diver- sificato, sicuro, economico ed ecologico; b. aumentare l’efficacia dell’uso dell’energia e la quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo totale di energia; c. garantire un livello di sicurezza elevato nell’impiego dell’energia nucleare, nel trasporto e nella distribuzione di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida; d. aumentare l’efficienza dell’approvvigionamento energetico tutelando nel contempo la competitività delle imprese incaricate di tale approvvigiona- mento.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFE svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica energetica coerente. Questo implica in particolare la preparazione e l’esecuzione di atti normativi e di programmi in materia di politica energetica;
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b. promuove l’uso economico e razionale dell’energia e delle fonti energetiche rinnovabili mediante progetti di ricerca e sviluppo, impianti pilota e di di- mostrazione, sovvenzioni, consulenza e misure facoltative; c. esamina questioni inerenti all’economia e alla tecnica energetiche; d. prepara e rilascia le autorizzazioni e controlla l’osservanza delle norme di sicurezza nel campo dell’energia nucleare; e. autorizza gli impianti di trasporto in condotta e ne assicura la sorveglianza; f. autorizza gli impianti elettrici, nella misura in cui non sono di competenza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
Art. 10 Ufficio federale delle strade 1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è l’autorità competente in materia di in- frastruttura stradale e di traffico stradale privato.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. completare la costruzione e garantire il mantenimento di una rete di strade nazionali sicura, economica ed efficiente; b. assicurare il funzionamento della rete delle strade nazionali e la sua integra- zione nella rete stradale transeuropea; c. garantire a persone e veicoli l’accesso alla circolazione stradale; d. migliorare la sicurezza di tutti gli utenti e veicoli del traffico stradale; e. ridurre l’inquinamento ambientale causato dal traffico stradale.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore del traffi- co stradale, compreso il trasporto di merci su strada e la sicurezza a livello nazionale e internazionale. Tali decisioni concernono in particolare la co- struzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali, l’esecuzione della regolamentazione relativa all’impiego della quota dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico stradale, le esigenze imposte ai veicoli e alle persone nel traffico stradale, il comportamento nel traffico stradale, i percor- si pedonali e i sentieri, le piste ciclabili e le vie di comunicazione storiche (traffico lento); b. esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; c. istruisce i ricorsi presentati al Consiglio federale contro misure locali con- cernenti la circolazione (art. 3 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre
19586 sulla circolazione stradale; LCStr).
6 RS 741.01
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Art. 11 Ufficio federale delle comunicazioni 1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è l’autorità competente in mate- ria di telecomunicazioni e di comunicazione elettronica di massa e individuale.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. garantire a livello nazionale un servizio universale che tenga conto delle esi- genze della società dell’informazione, della varietà giornalistica e dell’infor- mazione politica e promuova il pluralismo culturale; b. consentire una concorrenza efficace che comporti servizi di comunicazione competitivi.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFCOM svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle co- municazioni. Tali decisioni concernono segnatamente la sorveglianza sul settore delle concessioni radiotelevisive, compresa la vigilanza finanziaria sulla Società svizzera di radiotelevisione e la sorveglianza dell’Ufficio di ri- scossione dei canoni radiotelevisivi; b. garantisce le necessarie risorse di frequenze nel settore delle comunicazioni nonché i diritti di utilizzazione svizzeri e le posizioni orbitali dei satelliti per il settore delle telecomunicazioni. In particolare esso si occupa della pianifi- cazione e della gestione delle risorse di frequenze, del rilascio di concessioni per servizi di telecomunicazione e di radiocomunicazione come pure della loro sorveglianza; c. assicura la conformità degli impianti di telecomunicazione alle norme tecni- che nell’ambito delle procedure per l’accesso al mercato e si occupa della sorveglianza del mercato in questo settore; d. prepara le decisioni all’attenzione della Commissione delle comunicazioni (art. 16), in particolare per quanto riguarda i piani di attribuzione delle fre- quenze, l’assegnazione degli elementi di indirizzo, la portabilità dei numeri, il rilascio di concessioni a fornitori di servizi di telecomunicazione, la Car- rier Selection e l’interconnessione.
Art. 12 Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio 1 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è l’auto- rità competente in materia di protezione dell’ambiente.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. garantire la conservazione a lungo termine e l’utilizzazione sostenibile delle risorse vitali naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) nonché l’eliminazione dei danni loro arrecati; b. assicurare la protezione delle persone dall’inquinamento eccessivo (provo- cato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti ri-
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levanti), dalle valanghe, dagli scoscendimenti, dall’erosione e dalla caduta di pietre.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAFP svolge le seguenti funzioni:
a. prepara e applica le decisioni per una politica ambientale globale e coerente; b. informa sulla situazione in materia di protezione dell’ambiente ed esegue un monitoraggio ambientale; c. sorveglia e coordina l’esecuzione del diritto ambientale e vi partecipa, se- gnatamente per quanto concerne la valutazione degli effetti nell’ottica dell’impatto sull’ambiente; d. sviluppa strumenti di economia di mercato e collabora con l’economia; e. ricerca la cooperazione sul piano internazionale.
Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Unità aggregate amministrativamente al Dipartimento
Art. 13 Organi d’inchiesta indipendenti L’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 25 della legge federale del 21 dic. 19487 sulla navigazione aerea; LNA) e l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni ferroviari (art. 15 della legge federale del 20 dic. 19578 sulle ferrovie; LFerr) sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale.
Art. 14 Segreterie delle commissioni indipendenti 1 La segreteria dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è ag- gregata amministrativamente alla Segreteria generale. 2 La segreteria della Commissione delle comunicazioni è aggregata amministrativa- mente all’UFCOM. 3 La segreteria della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria è aggregata am- ministrativamente all’UFT.
Sezione 2: Commissioni federali
Art. 15 Istanze di ricorso
1 La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (art. 26 LNA9) è aggregata
amministrativamente alla Segreteria generale.
7 RS 748.0 8 RS 742.101 9 RS 748.0
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2 L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 58 della legge federale del 21 giu. 199110 sulla radiotelevisione; LRTV) è aggregata amministrati- vamente alla Segreteria generale.
Art. 16 Commissione delle comunicazioni La Commissione delle comunicazioni (art. 56 LTC11) è aggregata amministrativa- mente all’UFCOM.
Art. 17 Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria La Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a LFerr12) è aggregata amministrativamente all’UFT.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 18 Diritto vigente: abrogazione e modifica Il diritto vigente è abrogato o modificato conformemente all’allegato.
Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
6 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
10 RS 784.40 11 RS 784.10 12 RS 742.101
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Allegato (art. 18)
Diritto vigente: abrogazione e modifica
1. L’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 12 giugno 1995 13 sul Ser- vizio idrologico e geologico nazionale è abrogata.
2. L’ordinanza del 25 novembre 1998 14 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione è modificata come segue: Allegato Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni.
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale
Ufficio federale dell’economia delle acque Sostituito da: Ufficio federale delle acque e della geologia
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata
Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d’inchiesta sugli in- fortuni ferroviari Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Commissione federale sugli infortuni aeronautici Commissione federale delle comunicazioni Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria
3. L’ordinanza del 9 maggio 1979 15 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue: Art. 4 lett. i Abrogata
Sezione 8 (art. 14 e 15) Abrogata
13 RU 1995 3186 14 RS 172.010.1 15 RS 172.010.15
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4. L’ordinanza del 28 marzo 1990 16 sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati è modificata come segue: Art. 7 Abrogato
Sezione 7 (art. 22 – 26) Abrogata
5. L’ordinanza del 2 novembre 1994 17 sulla sistemazione dei corsi d’acqua è modi- ficata come segue:
Art. 18a Divieto di misure pericolose L’Ufficio federale può vietare l’adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.
Art. 26 cpv. 2 2 L’Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le ne- cessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.
6. L’ordinanza del 13 novembre 1962 18 sulle norme della circolazione stradale è
modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 67 capoverso 9 l’espressione «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade (USTRA)».
2 Negli articoli77 capoverso 3, 83 capoverso 2 terzo periodo e 84 capoverso 1
l’espressione «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» è sostituita da «USTRA».
3 Nell’articolo
78 capoverso 3 l’espressione «Ufficio federale delle strade
(USTRA)» è sostituita da «USTRA».
4 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 83 cpv. 3 3 L’USTRA designa le stazioni di trasbordo adatte sotto l’aspetto economico, della politica dei trasporti e della pianificazione del territorio ed esegue la procedura. Nel caso di peculiarità economiche regionali, esso può adeguare regionalmente le zone radiali.
16 RS 172.011 17 RS 721.100.1 18 RS 741.11
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Art. 97 cpv. 1 secondo periodo 1 ... In casi speciali, l’USTRA può permettere deroghe alle singole disposizioni, se- gnatamente circa l’uso dei veicoli.
7. Il regolamento dell’11 gennaio 1918 19 concernente l’impianto e la tenuta del regi- stro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione è modificato come se- gue: Titolo prima dell’articolo 21a Cbis. Liquidazione forzata Art. 21 a L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’adozione di tutte le misure relati- ve alla liquidazione forzata e all’esercizio del diritto di essere sentito.
8. L’ordinanza del 5 settembre 1979 20 sulla segnaletica stradale è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 12 capoverso 3, 29 capoverso 1, 58 capoverso 4 lettera c, 61, 89 capoverso 8 e 109 capoverso 2 l’espressione «DATEC» è sostituita da «USTRA».
2 Nell’articolo 108 capoverso 1 l’espressione «DFGP» è sostituita da «DATEC».
Art. 115 Applicazione dell’ordinanza, eccezioni 1 Il DATEC può emanare istruzioni per l’esecuzione, l’aspetto e il collocamento di segnali, demarcazioni, dispositivi di delimitazione, pubblicità, ecc., nonché dichiara- re queste e altre norme tecniche giuridicamente vincolanti.
2 L’USTRA può emanare istruzioni per l’applicazione della presente ordinanza. In
casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure car- telli indicanti il nome dei corsi d’acqua, dei sentieri per il turismo pedestre, ecc. 3 L’USTRA può autorizzare le associazioni degli utenti della strada o altre organiz- zazioni a indicare mediante cartelli il nome di corsi d’acqua, di sentieri per il turi- smo pedestre, posti di campeggio, stazioni telefoniche, ecc. I cartelli possono essere collocati soltanto secondo le direttive dell’autorità.
19 RS 742.211.1 20 RS 741.21
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9. L’ordinanza del 18 dicembre 1991 21 concernente le strade di grande transito è modificata come segue: Art. 6 cpv. 2 2 L’Ufficio federale delle strade, sentiti i Cantoni interessati, può designare fino al prossimo adattamento degli allegati altre strade ai sensi della presente ordinanza o escludere strade dal campo di applicazione della medesima.
10. L’ordinanza del 20 novembre 1959 22 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue: Sostituzione di un’espressione Negli articoli 76a capoverso 1 primo periodo, nell’allegato 2 lettera A numero 2, nell’allegato 3 lettera A numero 2 lettera d e numero 7 l’espressione «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» è sostituita da «Ufficio federale delle strade».
11. L’ordinanza del 27 ottobre 1976 23 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 14 capoverso4, 17c, 19 capoversi 3 e 4 lettera d, 50 capoverso 1,
51 capoverso 1 periodo introduttivo e capoverso 4, 55 capoverso 3, 57 secondo
periodo, 83 capoversi 1 secondo periodo e 4, 133, 137 capoverso 2, 141 capover- so 1 secondo periodo e 150 capoverso 6 l’espressione «Dipartimento» è sostituita da «Ufficio federale». 2 Nell’articolo 3 capoverso 3 lettera h l’espressione «Ufficio federale delle strade (USTRA)» è sostituita da «Ufficio federale». 3 Nell’articolo 150 capoversi 2 e 7 l’espressione «USTRA» è sostituita da «Ufficio federale». 4 Negli articoli 17 capoverso 3, 43 capoverso 3, 45 capoversi 1, 5 e 7, 50 capoverso 1, 59 capoverso 1, 74 capoverso 1 lettera a numero 2, 75 capoverso 5, 92 capover- so 4, 116 capoverso 5, 118 capoversi 1 periodo introduttivo, 1bis, 2, 3 e 4, 121 ca- poversi 4 e 6, 127 capoverso 4, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 l’espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita da «Ufficio federale».
Art. 2 cpv. 2 primo trattino
2 Nella presente ordinanza si intende per:
– Ufficio federale: l’Ufficio federale delle strade
21 RS 741.272 22 RS 741.31 23 RS 741.51
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Art. 85 cpv. 5 5 La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall’Ufficio federale.
Art. 94 cpv. 7 7 L’Ufficio federale stabilisce la forma e le dimensioni delle lettere e delle cifre.
Art. 130 cpv. 4 4 L’Ufficio federale emana istruzioni sui controlli automatici della circolazione sen- za posti d’intercettazione e regola la procedura da seguire.
12. L’ordinanza del 19 giugno 1995 24 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue: Art. 45 cpv. 1 1 Per l’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio federale può emanare istruzioni e, in casi speciali, permettere deroghe a singole disposizioni.
13. L’ordinanza del 6 maggio 1981 25 sulla durata del lavoro e del riposo dei condu- centi professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili p e- santi è modificata come segue:
Art. 32 Compiti della Confederazione 1 L’Ufficio federale esercita la sovrintendenza in materia di esecuzione della pre- sente ordinanza da parte dei Cantoni; può impartire alle autorità d’esecuzione diret- tive in singoli casi e, per ragioni impellenti, autorizzare deroghe a singole disposi- zioni. 2 Il DATEC può emanare istruzioni generali per l’applicazione della presente ordi- nanza.
24 RS 741.511 25 RS 822.222