AS 2000 2593
Secondo Accordo aggiuntivo dell'11 aprile 1996 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983
Traduzione 1 Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983
Concluso l’11 aprile 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 1997 2 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 1997
Il Consiglio federale svizzero e il Governo danese, hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa tra i due Stati il 5 gennaio 19833 – detta qui di seguito «Convenzione» – riveduta con l’Accordo aggiuntivo del 18 settembre 19854 e a tale scopo hanno no- minato loro plenipotenziari: Il Consiglio federale svizzero: la signora M. Verena Brombacher, vicedirettrice dell’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali, Il Governo danese: il signor Jan Marcussen, ambasciatore straordinario e plenipotenziario. I plenipotenziari, dopo scambio dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
1. L’articolo 1 della Convenzione è modificato come segue:
(a) La formulazione in vigore riceve la denominazione paragrafo 1 e la lettera f assume il tenore seguente: «f. «risiedere» designa soggiornare abitualmente; «residenza» designa il luogo dove una persona soggiorna abitualmente; e «domicilio» designa, per quanto concerne la Svizzera, il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente ai sen- si delle disposizioni del Codice civile svizzero e, per quanto concerne il Regno di Danimarca, la dimora legale abituale.» (b) Dopo la lettera h sono inserite le lettere i, j e k del tenore seguente:
RS 0.831.109.314.112
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2593).
2 RU 2000 2592 3 RS 0.831.109.314.1; RU 1983 1553 4 RS 0.831.109.314.111 ; RU 1986 1503
2000-0090 2593
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«i. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio
19515 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19676
sullo statuto dei rifugiati; j. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19547 sullo statuto degli apolidi; k. «regolamento» designa il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori su- bordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea nel rispettivo tenore.» (c) È inserito il seguente paragrafo 2: «(2)nI termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.» 2. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera B e della Convenzione è modificato come segue: «e. agli assegni familiari e agli assegni per figli;»
3. L’articolo 4 della Convenzione assume il tenore seguente:
«La presente Convenzione si applica: a. ai cittadini dei due Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summen- zionati; b. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro su- perstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai rifugiati o dagli apolidi summenzionati, se dimorano sul territorio degli Stati contraenti; rimangono riservate disposizioni più favorevoli della legislazione interna; c. riguardo agli articoli 7, 8, 9 paragrafo 1 lettere d ed e, 9a paragrafo 2, 11, 11a, al titolo III capitoli 2 e 4 nonché ai titoli IV e V, a tutte le persone indi- pendentemente dalla loro nazionalità.»
4. L’articolo 6 della Convenzione assume il tenore seguente:
«(1) Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione, ai sensi delle legislazioni menzionate all’articolo 3 paragrafo 1 lettera A, a e b nonché B, f, le persone citate all’articolo 4 lettera a ricevono le prestazioni in denaro pienamente e senza restrizioni finché risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti o di uno Stato terzo al quale si applica il regolamento. In caso di residenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, la prima frase è applicabile per analogia alle persone di cui all’articolo 4 lettera b. (2) Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.
5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 7 RS 0.142.40
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(3) Ai sensi della legislazione federale sugli assegni familiari, gli assegni per l’eco- nomia domestica sono concessi ai cittadini danesi fintanto che l’avente diritto sog- giorna in Svizzera con la sua famiglia.»
5. L’articolo 7 della Convenzione assume il tenore seguente:
«Per quanto gli articoli da 8 a 11a non dispongano altrimenti, è applicabile la legi- slazione dello Stato contraente sul cui territorio una persona risiede o esercita un’attività lucrativa.»
6. L’articolo 8 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato.
7. L’articolo 9 della Convenzione assume il tenore seguente:
«(1) Applicazione della legislazione svizzera a. I cittadini svizzeri inviati come membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare in Danimarca sono sottoposti alla legislazione svizzera. b. I cittadini danesi assunti sul territorio della Svizzera al servizio di una mis- sione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca sono assicurati secondo la legislazione svizzera. Essi possono optare per la legi- slazione danese entro un termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. c. La lettera b è applicabile per analogia ai cittadini danesi impiegati sul territo- rio della Svizzera al servizio personale di cittadini danesi membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca o al servizio di tale missione o rappresentanza. d. La lettera b frase 1 è applicabile per analogia ai cittadini di Stati terzi al ser- vizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca in Svizzera o impiegati al servizio personale delle persone men- zionate alle lettere a e b in Svizzera. e. Se una missione diplomatica o una rappresentanza consolare della Danimar- ca occupa persone in Svizzera assicurate ai sensi della legislazione svizzera, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regolamenta- zione si applica ai cittadini di cui ai capoversi a e b che impiegano tali per- sone al loro servizio personale. f. Le lettere a-d non si applicano ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati. (2) Applicazione della legislazione danese a. I cittadini danesi inviati in Svizzera come membri di una missione diploma- tica o di una rappresentanza consolare della Danimarca sono sottoposti alla legislazione danese. b. I cittadini svizzeri assunti sul territorio della Danimarca al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Svizzera sono assicurati secondo la legislazione danese. Essi possono optare per la legisla-
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zione svizzera entro un termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. c. La lettera b è applicabile per analogia ai cittadini svizzeri impiegati sul ter- ritorio della Danimarca al servizio personale di cittadini svizzeri membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Svizzera o al servizio di tale missione o rappresentanza. d. Se una missione diplomatica o una rappresentanza consolare della Svizzera occupa persone in Danimarca assicurate ai sensi della legislazione danese, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regolamenta- zione si applica ai cittadini di cui ai capoversi a e b che impiegano tali per- sone al loro servizio personale. e. Le lettere a-c non si applicano ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati.»
8. Dopo l’articolo 9 della Convenzione è inserito l’articolo 9 a seguente:
(1) I cittadini danesi impiegati sul territorio della Svizzera per essere al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati né ai sensi della legislazione di questo Stato, né ai sensi della legislazione danese, sono assicurati ai sensi della legislazione svizzera. (2) Riguardo all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il paragrafo 1 è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al pa- ragrafo 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicu- rati giusta la legislazione interna.»
9. Dopo l’articolo 11 della Convenzione è inserito l’articolo 11 a seguente:
(1) Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati con- traenti, una persona, in applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11, rimane assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con la persona summenzionata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa. (2) Se, in conformità al paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.» 10.nL’articolo 12 della Convenzione assume il tenore seguente: «(1) I cittadini danesi che al momento dell’insorgenza dell’invalidità sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità beneficiano di provvedimenti d’integrazione finché dimorano in Svizze- ra. L’articolo 13 lettera b è applicabile per analogia. (2) I cittadini danesi che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono soggetti all’obbli- go contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
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ma vi sono assicurati, beneficiano dei provvedimenti d’integrazione finché sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno risieduto in modo ininterrotto dalla nascita. (3) I cittadini danesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2. (4) I figli nati invalidi in Danimarca la cui madre non abbia soggiornato in Danimar- ca durante più di due mesi in tutto prima della nascita sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione federale per l’invalidità, in caso di infermità congenita del figlio, prende a carico i costi sopraggiunti durante i primi tre mesi do- po la nascita nella misura in cui essa sarebbe stata tenuta ad accordare tali prestazio- ni in Svizzera. (5) Il paragrafo 4 è applicabile per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del terri- torio degli Stati contraenti; l’assicurazione federale per l’invalidità prende a carico i costi delle prestazioni all’estero solo se vi devono essere accordate d’urgenza all’estero a causa dello stato di salute del figlio.»
11. L’articolo 13 della Convenzione assume il tenore seguente:
«Quando, ai sensi della legislazione svizzera, il diritto alle prestazioni dipende dall’esistenza di un rapporto assicurativo, sono parimenti considerati assicurati ai sensi di tale legislazione i cittadini danesi che: a. all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi della legislazione svizzera risie- dono in Danimarca o vi sono assicurati nell’assicurazione rendite; oppure b. devono cessare la loro attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia e la cui invalidità è tuttavia accertata in questo Paese per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; es- si devono continuare a versare contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; c. dopo la cessazione dell’attività lucrativa beneficiano di provvedimenti d’in- tegrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità; d. ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legislazione danese oppure hanno diritto a tale rendita.» 12.nL’articolo 13a della Convenzione assume il tenore seguente: «(1) I cittadini danesi e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli as- segni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; restano riservati i paragrafi 2-4. (2) Se i cittadini danesi o i loro superstiti che risiedono sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento hanno diritto a una rendita ordinaria parziale che non
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supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, anziché detta rendita è concessa loro un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I citta- dini danesi o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che la- sciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. (3) Se la rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini danesi o i loro superstiti che risiedono sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento oppure che lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità. Essi devono operare tale scelta nel corso della procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già benefi- ciato di una rendita in Svizzera. (4) Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei con- fronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi ver- sati fino allora. (5) I capoversi 2-4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.» 13. Il disposto dell’articolo 14 della Convenzione è definito paragrafo 1 ed è com- pletato con un secondo paragrafo del tenore seguente: «(2) Per l’applicazione del paragrafo 1 a. i periodi durante i quali la persona era esentata dall’affiliazione presso l’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati sulla durata di residenza in Svizzera; b. la durata di residenza è considerata ininterrotta se la persona lascia la Sviz- zera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi ec- cezionali questo termine può essere prolungato.» 14.nL’articolo 15 della Convenzione è abrogato. 15.nL’articolo 17 della Convenzione assume il tenore seguente:
«(1) La pensione sociale è versata ai cittadini svizzeri domiciliati sul territorio della Svizzera o sul territorio di uno Stato terzo in cui si applica il regolamento solo se tali persone, durante il periodo determinante ai sensi della legge sulla pensione sociale, avevano esercitato un’attività lucrativa come lavoratori salariati o indipendenti sul territorio del Regno di Danimarca per un periodo non inferiore ai dodici mesi. (2) Se le condizioni ai sensi del paragrafo 1 non sono adempite, la pensione sociale continua ad essere versata ai cittadini svizzeri anche dopo il trasferimento del loro domicilio sul territorio della Svizzera o di uno Stato terzo in cui si applica il regola- mento, a condizione che tali persone, al momento dell’acquisizione del diritto, ab- biano adempito le condizioni relative al domicilio nel Regno di Danimarca, come
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stabilito nella legge sulla pensione sociale per la concessione di pensioni ai cittadini non danesi, durante un periodo non inferiore ai 10 anni di cui almeno 5 devono es- sere trascorsi immediatamente prima dell’inoltro della domanda di pensione.» 16.nL’articolo 19 della Convenzione è abrogato. 17.nL’articolo 21 della Convenzione è abrogato. 18.nL’articolo 28 della Convenzione assume il tenore seguente: «(1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Danimarca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione legale danese per le inden- nità giornaliere in caso di malattia e di maternità, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione danese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. (2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi d’assicurazione ai sensi del paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.»
19. Il numero 2 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato.
20. Il numero 3 lettera b del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente: «b. sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di istituzioni designate dalla Confederazione o dal Consiglio federale;» 21. Il numero 4 del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente: «(1) L’articolo 5 non conferisce ai cittadini svizzeri alcun diritto a una pensione se- condo le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972 sul diritto alla rendita dei cittadini danesi che, anteriormente alla data di presentazione della do- manda, hanno eletto domicilio durante un determinato periodo sul territorio del Re- gno di Danimarca. (2) Se una persona può esigere simultaneamente una pensione nazionale di vecchiaia e una rendita svizzera per la vecchiaia, l’ammontare della pensione nazionale di vec- chiaia va calcolato senza che vengano applicate sia le disposizioni transitorie della legge sulla pensione sociale, secondo le quali il diritto a una pensione nazionale di vecchiaia completa è riconosciuto fino al 1° ottobre 1989 alle persone che, dall’età di 15 anni, sono state domiciliate in Danimarca durante almeno dieci anni, di cui cinque immediatamente prima del 67° anno di età, sia le disposzioni corrispondenti della previgente legge sulla pensione nazionale di vecchiaia. Se un beneficiario di rendite aveva diritto all’ammontare completo della pensione nazionale di vecchiaia, in applicazione della regolamentazione succitata o, all’occorrenza, delle disposizioni della presente convenzione, e se la somma delle pensioni da assegnare dai due Stati contraenti risultava inferiore all’importo della pensione nazionale di vecchiaia com- pleta, l’istituto assicurativo danese competente dovrà versare un supplemento per coprire la differenza. La rendita di vecchiaia svizzera è presa in considerazione in
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questo calcolo solo in quanto non sia fondata su contributi relativi all’assicurazione facoltativa.» 22.nIl numero 8 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato. 23.nIl numero 9 prima frase del Protocollo finale della Convenzione è abrogato. 24.nIl numero 12 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato. 25.nIl numero 13 del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente: «Per l’applicazione dell’articolo 29 riguardo al diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità ai sensi della legislazione danese si presume che, du- rante i periodi svizzeri presi in considerazione, una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o dipendente (se, nel caso di quest’ultima, il reddito non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia avuto un reddito medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle inden- nità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento.»
Art. 2 L’accordo aggiuntivo del 18 settembre 19858 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 19839 riceve la denominazione «Primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza so- ciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983».
Art. 3 (1) Il presente Accordo aggiuntivo si applica anche a eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. (2) Il presente Accordo aggiuntivo non fonda alcun diritto al versamento di presta- zioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. (3) Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione. (4) Le rendite e le pensioni determinate prima dell’entrata in vigore del presente Ac- cordo aggiuntivo sono riesaminate su richiesta. Esse possono parimenti essere rie- saminate d’ufficio. Se la revisione cagiona una riduzione dell’importo della rendita o della pensione, si continuerà a versare l’importo anteriore.
Art. 4 (1) Ciascuno Stato contraente notifica all’altro per scritto l’adempimento delle pro- cedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricevimento dell’ultima notifica.
8 RS 0.831.109.314.111 ; RU 1986 1503 9 RS 0.831.109.314.1; RU 1983 1553
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(2) Il presente Accordo aggiuntivo è applicabile per tutta la durata e alle stesse con- dizioni della Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Berna, l’11 aprile 1996, in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo danese: M. Verena Brombacher Jan Marcussen