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AS 2000 2853

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo il testo qui annesso.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 211.412.411

2000-2397 2853

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2000

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 e 5)

Contingenti d’autorizzazioni

1 Il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’ac- quisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a

1420 l’anno, per il periodo 2001/2002.

2 I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui per detto periodo sono ripartiti come segue:

Berna 125 Appenzello Esterno 5 Lucerna 50 Appenzello Interno 5 Uri 20 San Gallo 45 Svitto 50 Grigioni 270 Obvaldo 20 Argovia 5 Nidvaldo 20 Turgovia 5 Glarona 20 Ticino 180 Zugo 5 Vaud 160 Friburgo 50 Vallese 310 Soletta 5 Neuchâtel 35 Basilea Campagna 5 Giura 20 Sciaffusa 10