AS 2000 2870
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 5 della legge dell’8 ottobre 1999 1 sul trasferimento del traffico e in esecuzione degli articoli 8 e 40 nonché degli allegati 2 e 10 dell’Accordo del 21 giugno 1999 2 fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il numero e la ripartizione delle autorizzazioni svizzere per i viaggi di veicoli da 40 t e di veicoli vuoti o con carichi leggeri nel quadro dei contingenti previsti dalla normativa transitoria dell’Accordo sui trasporti terrestri; b. la riscossione della tassa sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t e di veicoli vuoti o leggeri nel quadro dei contingenti svizzeri e stranieri pre- visti dagli accordi internazionali in materia di trasporti.
Art. 2 Definizioni Ai fini della presente ordinanza, si intende per: a. trasporto di transito: un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci; b. trasporto d’esportazione e trasporto d’importazione: in entrambi i casi un viag- gio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territorio svizzero.
RS 740.11
2870 2000-2281
Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli RU 2000
Art. 3 Numero e ripartizione dei contingenti per i veicoli immatricolati in Svizzera 1 Il contingente di viaggi con veicoli da 40 t immatricolati in Svizzera ammonta a 300 000 autorizzazioni per il 2001 e per il 2002; per il 2003 e il 2004, il contingente ammonta a 400 000 all’anno. 2 Dal 2001 al 2004, il contingente per viaggi con veicoli vuoti o leggeri immatrico- lati in Svizzera ammonta a 22 000 autorizzazioni all’anno. 3 La Confederazione e i Cantoni si ripartiscono a metà le autorizzazioni di cui al ca- poverso 1. La parte federale è rilasciata per operazioni di transito o trasporti d’espor- tazione e trasporti d’importazione, quella spettante ai Cantoni per trasporti interni. 4 Il rilascio delle autorizzazioni di cui al capoverso 2 è di esclusiva competenza della Confederazione.
Capitolo 2: Autorizzazioni federali Sezione 1: Autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t
Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione 1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio) rilascia alle imprese di trasporto di merci su strada l’autorizzazione per i viaggi di veicoli da 40 t. 2 Le domande di autorizzazione devono essere indirizzate all’autorità preposta al rilascio e pervenirle almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, mediante l’apposito modulo dell’Ufficio, debitamente compilato. 3 L’Ufficio può limitare il numero di autorizzazioni per mese al fine di assicurarne una ripartizione annua adeguata. Può altresì decidere la data a partire dalla quale possono essere richieste le autorizzazioni assegnate per ogni mese.
Art. 5 Validità dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è valida per un trasporto di transito o per un trasporto d’esporta- zione e un trasporto d’importazione.
2 Le autorizzazioni scadono due mesi dopo il loro rilascio.
3 Al passaggio da un anno all’altro, le autorizzazioni assegnate l’anno precedente scadono al più tardi il 10 gennaio del nuovo anno.
Sezione 2: Autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o leggeri
Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione L’Ufficio rilascia alle imprese di trasporto di merci su strada le autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti e con carichi leggeri il cui peso totale effettivo a carico non supera le 28 tonnellate.
Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli RU 2000
Art. 7 Validità dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è rilasciata unicamente per le operazioni di transito attraverso le Alpi svizzere.
2 Le domande di autorizzazione devono essere presentate conformemente alle pre-
scrizioni di cui all’articolo 4.
3 Le autorizzazioni decadono due mesi dopo il loro rilascio.
4 Al passaggio da un anno all’altro, le autorizzazioni assegnate l’anno precedente scadono al più tardi il 10 gennaio del nuovo anno.
Capitolo 3: Autorizzazioni cantonali
Art. 8 Ripartizione intercantonale 1 Ai Cantoni sono assegnate, secondo la tabella che figura nell’allegato 1, le autoriz- zazioni che spettano loro per i viaggi di veicoli da 40 t. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare que- sta tabella su richiesta della Conferenza dei Governi cantonali. 2 I Cantoni possono cedere le loro autorizzazioni ad altri Cantoni allorché il contin- gente a disposizione di questi ultimi è esaurito.
Art. 9 Rilascio dell’autorizzazione 1 I Cantoni rilasciano alle imprese di trasporto di merci su strada, sotto forma di carte giornaliere, le autorizzazioni di cui dispongono. 2 Fatte salve le pertinenti prescrizioni della presente ordinanza, i Cantoni determina- no in maniera autonoma i criteri di rilascio delle autorizzazioni cantonali e la proce- dura da seguire in materia. 3 L’autorizzazione (carta giornaliera) è rilasciata dal Cantone nel quale sono imma- tricolati il veicolo o l’insieme dei veicoli che effettuano il trasporto.
Art. 10 Validità della carta giornaliera Una carta giornaliera corrisponde a tre autorizzazioni e dà diritto a uno o più viaggi all’interno del territorio svizzero in un determinato giorno con un determinato veicolo.
Capitolo 4: Tasse Sezione 1: Tasse sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 t
Art. 11 Calcolo e importo della tassa 1 La tassa è costituita dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso massimo di 34 t, e da una tassa media supple- mentare (TMS) fissa.
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2 La parte TTPCP della tassa è dovuta per l’insieme del tragitto sul territorio svizze- ro contemplato dall’autorizzazione o dalla carta giornaliera, in funzione dei chilo- metri percorsi.
3 Per un’autorizzazione o una carta giornaliera, la TMS ammonta a:
franchi nel 2001 25.– nel 2002 25.– nel 2003 55.– nel 2004 55.– 4 Il mancato utilizzo dell’autorizzazione o della carta giornaliera non dà diritto al rimborso della TMS.
Art. 12 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati all’estero 1 La TMA deve essere riscossa in denaro contante al primo passaggio di frontiera.
2 Alla parte TTPCP della tassa si applicano per analogia gli articoli 26-29 dell’ordi- nanza del 6 marzo 2000 3 sul traffico pesante (OTTP).
Art. 13 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera
1 Gli articoli 15-25 OTTP 4 si applicano per analogia.
2 L’autorità preposta al rilascio e i Cantoni emettono una fattura per la TMS secondo le prescrizioni dell’Ufficio e la inviano all’avente diritto assieme all’autorizzazione o alla carta giornaliera. Per questa fattura, l’avente diritto può esigere dall’Ufficio, entro un termine di 30 giorni, una decisione soggetta a ricorso. 3 L’importo della fattura dev’essere pagato entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del rilascio dell’autorizzazione o della carta giornaliera.
Sezione 2: Tasse sulle autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Art. 14 Tasse Per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri, la tassa è forfettaria e ammonta a: franchi nel 2001 50.– nel 2002 60.– nel 2003 70.– nel 2004 80.–
3 RS 641.811 4 RS 641.811
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Art. 15 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati all’estero L’articolo 29 OTTP5 si applica per analogia, ove per il pagamento della tassa è ac- cettato solamente il denaro contante.
Art. 16 Riscossione della tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera 1 L’autorità preposta al rilascio emette una fattura che invia all’avente diritto assie- me all’autorizzazione. Per questa fattura, l’avente diritto può esigere dall’Ufficio, entro un termine di 30 giorni, una decisione soggetta a ricorso. 2 L’importo della fattura dev’essere pagato entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del rilascio dell’autorizzazione. 3 Il mancato utilizzo dell’autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa.
4 L’avente diritto può esigere un rimborso forfettario della TTPCP corrispondente al trasporto di transito effettuato dietro rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’arti- colo 6. A tale scopo, deve fornire la prova che il trasporto di transito ha avuto luogo.
Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni applicano la presente ordinanza, sempre che la sua esecuzione non sia affidata alla Confederazione o che leggi federali speciali non limitino la sovranità dei Cantoni.
2 I Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie in materia.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, del- l’energia e delle comunicazioni e il Dipartimento federale delle finanze emanano le disposizioni di esecuzione necessarie per i rispettivi ambiti di competenza.
5 RS 641.811
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Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001 con effetto fino al 31 di- cembre 2004.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)
Ripartizione tra i Cantoni delle corse di contingenti di 40 tonnellate per il traffico interno in funzione del parco veicoli pesanti a motore
Cantoni Parti in % Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 1 2 3 4 5 6
ZH 13,50 20 244 20 244 26 992 26 992 BE 11,72 17 582 17 582 23 443 23 443 LU 5,63 8 442 8 442 11 256 11 256 UR 0,52 776 776 1 034 1 034 SZ 2,12 3 175 3 175 4 233 4 233 OW 0,54 813 813 1 084 1 084 NW 0,45 673 673 897 897 GL 0,67 1 010 10 10 1 347 1 347 ZG 1,34 2 015 20 15 2 687 2 687 FR 3,22 4 829 4 829 6 439 6 439 SO 3,48 5 219 5 219 6 958 6 958 BS 2,09 3 132 3 132 4 176 4 176 BL 3,42 5 124 5 124 6 832 6 832 SH 1,31 1 961 1 961 2 615 2 615 AR 0,69 1 028 1 028 1 370 1 370 AI 0,25 375 375 500 500 SG 7,40 11 104 11 104 14 805 14 805 GR 3,83 5 745 5 745 7 660 7 660 AG 9,20 13 798 13 798 18 397 18 397 TG 3,72 5 579 5 579 7 439 7 439 TI 4,82 7 231 7 231 9 641 9 641 VD 7,08 10 615 10 615 14 153 14 153 VS 4,74 7 116 7 116 9 489 9 489 NE 1,77 2 651 2 651 3 534 3 534 GE 3,30 4 947 4 947 6 595 6 595 JU 1,34 2 012 2 012 2 683 2 683 Confederazione 1,87 2 805 2 805 3 740 3 740 Totale 100,00 150 000 150 000 200 000 200 000 Confederazione 150 000 150 000 200 000 200 000 Contingenti CH 300 000 300 000 400 000 400 000