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AS 2000 2877

Legge federale concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Legge federale concernente l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 1, decreta:

I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale

Ingresso visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 9 Dimensioni 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso e peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esi- genze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente nonché delle normative internazionali. Parallelamente all’ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combina- zioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.

2 Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la poten-

za del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di vei- coli.

3 Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i

rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce lecondizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori pos- sano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia RU 2000

4 Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza,

dell’altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

2. Legge federale del 18 giugno 19934 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso

alle professioni di trasportatore su strada

Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione federale5, ...

Art. 11 cpv. 1

1 La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale

proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo im- porto è determinante il numero dei veicoli.

Art. 12 cpv. 2-6 2 Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Esso può affidare l’organizzazione ad associazioni profes- sionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale. 3 Le associazioni incaricate di organizzare l’esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all’autorità federale competente. Esso disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell’esame. 4 L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certifi- cati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame per determinate mate- rie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.

5 Le persone che dimostrano di possedere un’esperienza di almeno cinque anni a

livello direzionale in un’impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame

professionale superiore sono dispensate dall’esame.

Art. 13 Revoca dell’autorizzazione 1 L’Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione.

4 RS 744.10 5 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia RU 2000

2 Revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adem- pita.

Art. 14 cpv. 1 1 Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l’impresa può continuare ad eserci- tare la sua attività per un anno. In casi motivati l’Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

Art. 23 cpv. 2

2 Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 19996 fra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci è subordinato a tale auto- rizzazione.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS ...; RU ... (FF 1999 5919) 7 FF 1999 7553

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