AS 2000 2888
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 95 cpv. 1 frase introduttiva e lett. g 1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso am- monta a: Tonnellate
g. autoveicoli con più di tre assi 32,00
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2396
1 RS 741.41
2888 2000-2280