AS 2000 9
Legge federale sull'adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana
Legge federale sull’adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 87 della Costituzione federale; visto il Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19991 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; visti il regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) del 28 aprile 19992 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana, come pure il regolamento della CCNR del 28 aprile 1999 con entrata in vigore il 1o gennaio 2000, modificante il regolamento citato; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19993, decreta:
Art. 1 Fondo della navigazione interna 1 È istituito un Fondo svizzero della navigazione interna (in seguito: Fondo) per realizzare le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione re- nana e le misure per il promovimento della navigazione renana; il Fondo non è do- tato di personalità giuridica propria. 2 Il Fondo viene alimentato da un lato dalla quota del saldo finale della Cassa sviz- zera di demolizione finanziata dai trasportatori, e d’altro lato dai contributi versati dai proprietari delle navi in base alla regola «vecchio per nuovo». 3 Il Fondo è aggregato all’Ufficio svizzero della navigazione marittima. L’Associa- zione svizzera di navigazione e di economia portuale (ASN) è associata alla sua ge- stione.
Art. 2 Opposizione Contro le decisioni del Fondo può essere fatta opposizione.
Art. 3 Disposizioni penali Chiunque contravviene alle disposizioni d’esecuzione della Confederazione o della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la cui violazione è dichiarata
SR 747.224.01
1999-5219 9
Promovimento della navigazione renana. LF RU 2000
punibile, è punito con la multa fino a 50 000 franchi, a meno che in virtù di un’altra legge non sia passibile di una pena più severa.
Art. 4 Applicabilità del diritto penale amministrativo 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alle disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo4. 2 L’autorità incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 5 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie a realizzare le condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovi- mento della navigazione renana; in particolare, definisce i compiti e le competenze del Fondo. 2 Il Consiglio federale può determinare quali misure coercitive possono essere appli- cate per imporre gli obblighi derivanti dalle condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana.
Art. 6 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Entra in vigore il 1o gennaio 2000 e ha effetto fino all’esaurimento dei mezzi del Fondo, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005.
3 Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogarla anzitermine.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
4 RS 313.0