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AS 2001 1009

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 16 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 settembre 19981 sulle armi è modificata come segue:

Art. 3 Spray (art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)

Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa, contenenti sostanze delle classi di tossicità 1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 19692 sui veleni.

Art. 4 Dispositivi che producono un elettrochoc (art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)

I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono con- formi alle disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19973 sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l’Ufficio centrale Armi.

Art. 5 lett. a n. 1 e b Sono considerate parti essenziali di armi: a. Concerne solo il testo francese. b. nelle rivoltelle:

1. il telaio,

2. la canna;

Titolo prima dell’art. 6 Abrogato

2001-0183 1009

Ordinanza sulle armi RU 2001

Art. 6 Coltelli e pugnali (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)

1 I coltelli sono considerati armi se:

a. hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri mecca- nismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm. 2 I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza inferiore a 30 cm, che: a. è simmetrica; o b. è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 2: Restrizioni e divieti

Art. 7 Divieti concernenti coltelli e pugnali (art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)

1 Sono vietati l’acquisto, il porto, la mediazione nonché l’importazione di:

a. pugnali giusta l’articolo 6 capoverso 2 lettera a; b. coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico; c. coltelli a farfalla. 2 Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l’acquisto, la mediazione e l’importazione, l’esportazione o il transito, è vietato il porto di: a. pugnali giusta l’articolo 6 capoverso 2 lettera b; b. pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri; c. coltelli che possono essere resi pronti all’uso grazie a un meccanismo non automatico azionabile con una sola mano.

Art. 8 Abrogato

Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati (art. 7 cpv. 1 LArm) 1 L’acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed ele- menti di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati: a. Repubblica Federale di Jugoslavia; b. Croazia;

Ordinanza sulle armi RU 2001

c. Bosnia-Erzegovina; d. Macedonia; e. Turchia; f. Sri Lanka; g. Algeria; h. Albania.

2 L’Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione d’ac-

quisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L’auto- rizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l’arti- colo 30.

3 Le persone che chiedono un’autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2

devono compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi con i se- guenti allegati: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b. copia di un documento ufficiale di legittimazione; c. motivazione scritta della domanda. 4 L’Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.

Art. 10 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2 1 Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: ...

2 L’autorità controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.

Art. 11 Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d’acquisto (art. 8 cpv. 4 LArm) 1 L’autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante. 2 L’acquirente deve confermare con la firma sul permesso d’acquisto la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.

Art. 13 Obbligo di diligenza (art. 9, 10 e 15 LArm) 1 Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di muni- zioni, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 della legge.

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2 Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento quando l’acquirente: a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell’arti- colo 110 numeri 2 e 3 del Codice penale4; oppure b. presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni. 3 Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale dall’acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti. 4 L’estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al con- tratto scritto.

Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi: c. armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;

Art. 16 cpv. 1 1 Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma vietata giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, si deve chiedere all’Ufficio centrale Armi la relativa omologa- zione.

Art. 17 cpv. 3 3 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi industriali o per collezioni. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vin- colata a oneri.

Art. 18 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. e nonché cpv. 2 e 4

1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito mo-

dulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: e. piani dei locali commerciali e relative indicazioni. 2 L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.

4 Il titolare di una patente di commercio di armi valida all’estero che intende parte- cipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della ma- nifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.

4 RS 311.0

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Art. 22 cpv. 1 e 2 1 Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’importa- zione, d’esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o ele- menti di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una co- pia della patente di commercio di armi, all’Ufficio centrale Armi. 2 L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizza- zione siano adempite.

Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un’autorizzazione di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi. 2 L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizza- zione siano adempite.

Art. 24 Autorizzazione d’importazione (art. 25 cpv. 1 LArm) 1 Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’impor- tazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i se- guenti allegati: a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; b. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

2 I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda

un’attestazione giusta l’articolo 12 capoverso 3 della legge. 3 L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite. 4 L’autorizzazione consente l’importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massi- mo.

Art. 25 Autorizzazione d’esportazione e di transito (art. 25 cpv. 2 LArm) 1 Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un’autorizzazione d’esporta- zione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizio- ni deve compilare l’apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia di un docu- mento ufficiale di legittimazione, all’autorità competente. 2 L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite. 3 L’autorizzazione è valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massi- mo.

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4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 25a Autorizzazione d’importazione, d’esportazione e di transito per agenti di scorta 1 Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, inten- de importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, neces- sita unicamente di un’autorizzazione d’importazione. 2 L’autorizzazione d’importazione dà diritto all’importazione e alla riesportazione ripetute di un’unica arma con la relativa munizione. L’autorizzazione è valida per un anno. 3 L’esportazione e la reimportazione nonché il transito di armi da fuoco portatili con la relativa munizione sono rette dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

Art. 26 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione (art. 25 cpv. 4 LArm)

L’autorizzazione d’importazione o d’esportazione non è necessaria per: a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali; b. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi uf- ficiali annunciati; c. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e la reim- portano; d. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e la rie- sportano.

Art. 27 Eccezioni all’obbligo di denunzia al momento dell’importazione o dell’esportazione (art. 23 LArm)

Sono esentati dall’obbligo di denunzia secondo l’articolo 6 della legge del 1° otto- bre 19255 sulle dogane: a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 19906 relativa all’ammissione temporanea;

5 RS 631.0 6 RS 0.631.24

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b. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi uf- ficiali annunciati, se importano o riesportano la loro arma con la relativa munizione; c. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa muni- zione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero, se la reimportano e se non si tratta di materiale bellico; d. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa muni- zione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera, se la riesportano e se non si tratta di materiale bellico.

Art. 29 Permesso di porto di armi (art. 27 LArm) 1 Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo all’autorità competente con i seguenti allegati: a. copia di un documento ufficiale di legittimazione; b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo; c. due fotografie recenti formato passaporto. 2 L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami. 3 La parte pratica dell’esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.

4 Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifi- che significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma.

Art. 30 Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione ae- rea estere (art. 27 cpv. 5 LArm) 1 L’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranie- ri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri. 2 In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l’Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.

3 L’Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere

permessi quadro per l’esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disci- plina i luoghi d’impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la portata delle mansioni di sicurezza, in particolare: a. l’esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti; b. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;

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c. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi; d. la protezione delle succursali. 4 Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso 3, l’Ufficio centrale Armi rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di ar- mi. Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.

Art. 32 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e le autorizzazioni (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 24 cpv. 1, 25 cpv. 1, 25a cpv. 1, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità cantonali competenti o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 35 periodo introduttivo e lett. a, b, c n. 1, g nonché l-t Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti: a. permesso d’acquisto di armi per: Fr.

1. armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi

pirotecnici 20.–

2. spray per l’autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto) 20.–

3. armi da fuoco portatili 50.–

4. altre armi 50.–

5. parti essenziali di armi 20.–

b. proroga dell’autorizzazione d’importazione, esportazione o transito o del permesso d’acquisto di armi 10.– c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:

1. pugnali e coltelli ai sensi dell’articolo 7

della presente ordinanza 20.– g. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm) 50.– l. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni al titolare di una patente di commercio di armi 150.– m. autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi o munizioni a un’impresa di trasporti 50.– n. autorizzazione d’importazione, esportazione o transito, a titolo non professionale, di armi o munizioni 50.– o. autorizzazione d’importazione di armi e munizioni ad agenti di scorta (art. 25a OArm) 100.–

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p. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) 200.– q. autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3 OArm) 50.– r. autorizzazione dell’Ufficio centrale Armi a cittadini di determinati Stati (art. 9 cpv. 2 OArm) 50.– s. permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 3 OArm) 500.– t. permesso di porto di armi al personale di compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4 OArm) 50.–

Art. 40 Compiti (art. 39 LArm) L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti: a. gestisce una banca dati automatizzata sull’acquisto di armi da parte di citta- dini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm); b. gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA, art. 30 e 31 LArm); c. gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizio- ni; d. verifica l’autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm); e. rilascia attestazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 della legge; f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d’importazione, esportazione e transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm); g. rilascia le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 30 capoversi 3 e 4 della pre- sente ordinanza; h. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm); i. presta consulenza ai cittadini e all’amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm); j. esegue omologazioni e controlli di armi; k. effettua controlli ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 della presente ordi- nanza; l. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione, in particolare rice- ve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di auto- rizzazioni; m. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi; n. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell’Ufficio fede- rale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli legalmente previsti.

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2 L’Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere c, d e j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

Art. 41 Diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA (art. 14 e 39 LArm)

Soltanto l’Ufficio centrale Armi ha il diritto d’accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA.

Art. 42 Contenuto della DEWA e della DEBBWA (art. 14 e 39 LArm)

1 La DEWA contiene i dati seguenti:

a. cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinan- za e numero di registro dell’acquirente; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell’arma nonché data dell’alienazione; c. data della registrazione nella banca dati.

2 Oltre ai dati menzionati nel capoverso 1, la DEBBWA contiene i dati seguenti:

a. circostanze che hanno portato alla revoca dell’autorizzazione; b. circostanze che hanno giustificato il sequestro; c. altre decisioni in merito alle armi sequestrate.

Art. 43 titolo e periodo introduttivo Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA (art. 14 e 39 LArm)

I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti auto- rità per l’adempimento dei loro compiti legali: ...

Art. 45 periodo introduttivo Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone: ...

Art. 46 cpv. 2-4 2 Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo sca- rico completo delle autorizzazioni d’importazione, esportazione o transito. Su ri- chiesta, forniscono all’Ufficio centrale Armi informazioni sull’importazione, espor- tazione o transito di armi. 3 Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l’articolo 33 della legge, le autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente polizia cantonale. 4 Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità do- ganali, d’intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, in-

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sieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.

Art. 47 cpv. 2-4 2 La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati im- mediatamente all’Ufficio centrale Armi. 3 Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati im- mediatamente all’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo informa le autorità federali preposte all’esecuzione della legislazione sul materiale bellico. 4 Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l’articolo 13 della legge.

Art. 48 cpv. 1 e 3 1 I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) posso- no essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e posso- no essere vincolati a oneri. 3 Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un’autorizzazione per l’importazione o la mediazione di più di un’arma, di più di una parte essenziale di arma o di più di un accessorio di arma a condizione che: a. dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell’arti- colo 2 capoverso 1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure b. dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l’ordinazione sono in possesso di un’autorizzazione eccezionale per le armi, parti essen- ziali o accessori di armi in questione.

Art. 50 n. 3 3. L’ordinanza del 25 febbraio 19987 concernente il materiale bellico è modificata come segue:

Art. 9a Agevolazioni per agenti di scorta incaricati dallo Stato Le armi da fuoco portatili e la relativa munizione che agenti di scorta incaricati dallo Stato esportano o fanno transitare in occasione di visite o passaggi ufficiali annun- ciati non sottostanno né all’obbligo di autorizzazione né all’obbligo di denunzia.

Art. 9b Procedura semplificata 1 Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, inten- de importare e riesportare oppure trasportare in transito armi da fuoco portatili e la

7 RS 514.511

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relativa munizione necessita, per ogni arma e relativa munizione, unicamente di un’autorizzazione d’esportazione o di transito. Detta autorizzazione è valida per un anno e dà diritto a ripetuti passaggi della frontiera. 2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco portatili con la relativa muni- zione nell’ambito di detta attività sono rette dalla legislazione sulle armi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001. Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA (art. 40 cpv. 1 lett. b, 41-43 e 45) valgo- no fino al 31 dicembre 2003.

16 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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