AS 2001 2657
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot. e scambio di lettere)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 16 febbraio 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19992 Ratificata con strumenti scambiati il 31 maggio 2000 Entrata in vigore il 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di uno Stato contraente, di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Kuwait: (i) l’imposta sulle società;
RS 0.672.947.61
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2657).
2 RU 2001 2656
1999-4281 2657
Doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2001
(ii) l’imposta sull’utile netto delle società anonime pagabile alla Fondazio- ne kuwaitiana per il promovimento della scienza (Kuwait Foundation for Advancement of Science); e (iii) la Zakat (qui di seguito indicate quali «imposta kuwaitiana»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche fondamen- tali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica all’imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) il termine «Kuwait» designa il territorio dello Stato del Kuwait, comprese le zone che si estendono al di fuori delle sue acque territoriali e che, secondo la legislazione del Kuwait e conformemente al diritto internazionale, già ora o anche più tardi possono essere designate come zone su cui il Kuwait può esercitare i suoi diritti sovrani o la sua giurisdizione; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Kuwait o la Svizzera; d) il termine «imposta» designa le imposte considerate nell’articolo 2 della pre- sente Convenzione; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente
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di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; h) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effet- tuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui direzione effettiva sia situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; i) il termine «cittadini» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, nonché le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; j) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Kuwait, il Ministro delle Finanze o il suo rap- presentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa: a) in Kuwait, ogni persona che è domiciliata nel Kuwait e ha la cittadinanza kuwaitiana, nonché ogni società registrata nel Kuwait; b) in Svizzera, ogni persona che in virtù della legislazione svizzera è assogget- tata a imposta illimitatamente.
2. Nel senso del paragrafo 1:
a) uno Stato contraente, le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali sono considerati come residenti di questo Stato; b) le istituzioni governative, conformemente al loro luogo di subordinazione, sono considerate come residenti di Svizzera o del Kuwait. È considerata isti- tuzione governativa ogni istituzione costituita dal governo per l’esercizio di funzioni pubbliche e riconosciuta come tale di comune accordo dalle auto- rità competenti. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno dei due
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Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni per- sonali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo. 4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova il luogo di sede della sua direzione effettiva o, quando questo non può essere determinato, le autorità competenti degli Stati con- traenti risolvono la questione di comune accordo.
Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo d’estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non sono considerate stabili organizzazioni: a) le installazioni utilizzate ai soli fini di deposito, d’esposizione o fornitura di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, d’esposizione o fornitura; c) le merci appartenenti all’impresa immagazzinate ai soli fini della trasforma- zione da parte di un’altra impresa;
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d) una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa d’affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a)-e), a condizione che l’insieme delle atti- vità della sede fissa d’affari risultante da questo cumulo mantenga un carat- tere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti per l’impresa o in nome dell’impresa, si considera che quest’impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita in suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa d’affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di quest’impresa, egli non è considerato di status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente so- no imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
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3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
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2. Se la sede di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si tro- va il porto d’immatricolazione della nave oppure, in mancanza di un porto d’imma- tricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate Allorché: a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di quest’impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer-
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ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro- fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione gene- ratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dal- l’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui divi- dendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettiva- mente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti co- stituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la per- sona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di parteci- pazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pub- blici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indi- pendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si conside- rano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
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6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Sta- to contraente sono imponibili in questo altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricol- leghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, tro- vano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato conve- nuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di cia- scuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Conven- zione.
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Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizza- zione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico in- ternazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le ri- munerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest’altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’al- tro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
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c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vi- gilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato con- traente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7,
14 e 15.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino diret- tamente o indirettamente agli utili della persona citata nel paragrafo 2.
Art. 18 Pensioni e rendite 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre ri- munerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, nonché le rendite corrispostegli, sono imponibili sol- tanto in detto Stato. 2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita na- tural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabi- le, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.
Art. 19 Funzioni pubbliche
1. a) Le rimunerazioni, pensioni escluse, pagate da uno Stato contraente, da una
sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in cor-
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rispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono impo- nibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione poli- tica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti e apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente
prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che sog- giorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla pro- pria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato. 2. Con riferimento alle borse di studio nonché alle rimunerazioni per un lavoro su- bordinato non considerate nel paragrafo 1, uno studente o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può, per la durata del suo studio o della sua formazione, beneficiare delle stesse esenzioni, degli stessi sgravi e delle stesse riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.
Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi
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situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, nel senso dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponi- bile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale e da beni mobili adibiti al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato con- traente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Qualora un residente del Kuwait ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Kuwait può ugualmente imporre questi redditi o questo patrimonio ma accorda, conformemente alla sua legislazione interna, uno sgravio per le imposte pagate in Svizzera. Questo sgravio consiste nel computo dell’imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera sulle imposte prelevate nel Kuwait; questo com- puto non può tuttavia eccedere l’imposta kuwaitiana dovuta su questi redditi o su questo patrimonio in rapporto alla totalità dei redditi e del patrimonio imponibili. 2. Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nel Kuwait, la Svizzera esenta dall’imposta tali redditi o detto patrimonio, salve le di- sposizioni del paragrafo 3. Quest’esenzione è tuttavia accordata soltanto se tali red- diti o detto patrimonio sono stati effettivamente imposti nel Kuwait. La Svizzera può, per determinare l’imposta afferente ai rimanenti redditi o al rimanente patrimo- nio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. 3. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili nel Kuwait, la Svizzera ac- corda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell’imposta pagata nel Kuwait, giusta le disposizioni degli artico- li 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito del suddetto residente; l’am- montare computato non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile nel Ku- wait; o
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b) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o c) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata nel Kuwait sull’am- montare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conforme- mente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Art. 24 Non discriminazione
1. Le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente non sono
assoggettate nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le per- sone fisiche che hanno la cittadinanza di detto altro Stato e si trovino nella stessa situazione.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-
traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese provenienti da Stati terzi che svolgo- no la medesima attività nelle stesse condizioni. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le esenzioni, le agevolazioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione per- sonale o ai loro oneri familiari. 3. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo. 4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale im- presa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i de- biti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio impo- nibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di estendere ai residenti dell’altro Stato contraente i vantaggi o i privilegi che esso ha accordato a uno Stato terzo o a resi- denti di quest’ultimo in virtù di un’unione doganale, un’unione economica, una zo- na di libero scambio o un accordo regionale o subregionale concernente l’imposi- zione o il trasferimento di capitali.
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6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.
Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di ami- chevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’ap- plicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scam- bio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un collo- quio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità com- petenti degli Stati contraenti.
Art. 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle norme generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione per- manente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato ac- creditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di questo Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior-
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nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito e sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scam- biati nel Kuwait. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la presente Convenzione è stata firmata; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la presente Convenzione è stata firmata.
Art. 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà essere denunciata da ciascuno Stato contraente all’altro Stato contraente per via diplomati- ca con un preavviso scritto entro il 30 giugno di ogni anno civile. In tal caso la Con- venzione cesserà di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli ammontari pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sta- ta notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in Kuwait il 30 Shawwal 1419 H., corrispondente al 16 febbraio 1999, in due esemplari in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente del testo, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dello Stato del Kuwait: Daniel Woker Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif
Traduzione3
Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait, all’atto della firma della Convenzione conclusa in Kuwait il 30 Shawwal 1419 H., corrispondente al 16 febbraio 1999, per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad articolo 4
Resta inteso che i seguenti enti, costituiti secondo il diritto pubblico, che sono di proprietà illimitata e sotto il controllo dello Stato del Kuwait, sono riconosciuti co- me istituzioni governative del Kuwait nel senso del paragrafo 2, lettera b) di questo articolo: – la banca centrale kuwaitiana («Central Bank of Kuwait»), – l’istituzione pubblica per la sicurezza sociale («Public Institution for Social Security»), – gli enti pubblici, – gli uffici governativi, – le autorità, – le fondazioni, – i fondi di sviluppo. Altre istituzioni possono essere riconosciute come istituzioni governative confor- memente alle disposizioni del paragrafo 2 lettera b).
2. Ad articolo 5
Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 5, resta inteso che una persona è considerata legittimata a concludere contratti quando è autorizzata a negoziare tutti gli elementi e i dettagli di un contratto in modo vincolante per l’impresa, anche se il contratto è firmato da un’altra persona nello Stato di residenza dell’impresa.
3. Ad articolo 7
1. Con riferimento alle disposizioni dell’articolo 7, le rimunerazioni di ogni tipo pa- gate per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o per l’informazione concernente esperienze industriali, commerciali o scientifiche, comprese la consulenza e l’assistenza tecnica, oppure per studi speciali o inchieste di natura scientifica, geologica o tecnica, per servizi tecnici speciali o per
3 Dal testo originale tedesco (AS 2001 2674).
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servizi di consulenza o di sorveglianza, sono considerate come utili d’impresa che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 7. 2. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’im- presa di uno Stato contraente, tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, venda beni o merci o eserciti un’altra attività commerciale in quest’altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell’importo complessivo conseguito, bensì unicamente sulla base della parte dei redditi complessivi che può essere imputata all’attività effettiva della stabile orga- nizzazione per queste vendite o per queste altre attività. Nei casi di contratti di pianificazione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, anche gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo com- plessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effetti- vamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest’impresa è residente. Quanto detto precedentemente non deroga al principio del paragone con terzi conte- nuto nel paragrafo 2 dell’articolo 7.
4. Ad articolo 12
Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che fino a quando uno Stato contraente, in base alla sua legislazione interna, non preleva alcuna imposta alla fonte sui canoni pagati a non residenti, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario dei canoni è residente.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in Kuwait il 30 Shawwal 1419 H., corrispondente al 16 febbraio 1999, in due esemplari in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente del testo, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dello Stato del Kuwait: Daniel Woker Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif
Doppie imposizioni. Convenzione con il Kuwait RU 2001
Traduzione4 Ambasciata Svizzera Kuwait, 16 febbraio 1999 Kuwait Sua Eccellenza Signor Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif Segretario di Stato Ministero delle Finanze Kuwait
Eccellenza, Con riferimento alla Convenzione conclusa tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata in data odierna, ho l’onore di comunicarle che il Consiglio fede- rale svizzero, con decreto del 7 marzo 1977, ha confermato la politica svizzera in materia di scambio d’informazioni come segue: Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione di doppia imposizione consiste nell’e- vitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie a un’applica- zione corretta e atte a impedire un’utilizzazione abusiva della convenzione possono già essere scambiate nel quadro delle disposizioni convenzionali esistenti concer- nenti la procedura amichevole, la riduzione delle imposte prelevate alla fonte ecc. La Svizzera ritiene pertanto che una disposizione particolare sullo scambio d’infor- mazioni sia superflua, dato che anche una disposizione specifica potrebbe prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait, soltanto lo scambio d’informazioni necessarie a un’applicazione corretta e atte a impedire un’utilizzazione abusiva della Convenzione tra la Confede- razione Svizzera e lo Stato del Kuwait.
Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta stima.
Daniel Woker Ambasciatore di Svizzera
4 Dal testo originale inglese.
Doppie imposizioni. Convenzione con il Kuwait RU 2001
Traduzione5 Ministero delle Finanze Kuwait, 16 febbraio 1999 Kuwait Sua Eccellenza Signor Daniel Woker Ambasciatore di Svizzera Kuwait
Eccellenza, Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna relativa alla Convenzione, firmata in data odierna, tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, la quale ha il tenore seguente: «Ho l’onore di comunicarle che il Consiglio federale svizzero, con decreto del 7 marzo 1977, ha confermato la politica svizzera in materia di scambio d’infor- mazioni come segue: Per la Svizzera, lo scopo di una convenzione di doppia imposizione consiste nell’e- vitare le doppie imposizioni internazionali; le informazioni necessarie a un’applica- zione corretta e atte a impedire un’utilizzazione abusiva della convenzione possono già essere scambiate nel quadro delle disposizioni convenzionali esistenti concer- nenti la procedura amichevole, la riduzione delle imposte prelevate alla fonte ecc. La Svizzera ritiene pertanto che una disposizione particolare sullo scambio d’infor- mazioni sia superflua, dato che anche una disposizione specifica potrebbe prevedere, conformemente allo scopo della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait, soltanto lo scambio d’informazioni necessarie a un’applicazione corretta e atte a impedire un’utilizzazione abusiva della Convenzione tra la Confede- razione Svizzera e lo Stato del Kuwait.»
Mi pregio comunicarle che il Governo dello Stato del Kuwait è d’accordo con le disposizioni summenzionate e che la Sua lettera e la mia risposta fanno parte inte- grante della Convenzione firmata in data odierna. Questo scambio di lettere entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione. Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta stima.
Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif Segretario di Stato Ministero delle Finanze
5 Dal testo originale inglese.
Doppie imposizioni. Convenzione con il Kuwait RU 2001
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