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AS 2001 2739

Ordinanza dell'UFV (1/01) concernente misure temporanee al confine per combattere l'afta epizootica

Ordinanza dell’UFV (1/01) concernente misure temporanee al confine per combattere l’afta epizootica

Modifica del 17 agosto 2001

L’Ufficio federale di veterinaria ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (1/01) del 28 marzo 20011 concernente misure temporanee al confine per combattere l’afta epizootica è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva 1 Nel traffico delle merci commerciali, i seguenti prodotti provenienti dalla Gran Bretagna devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine al momento dell’importazione: ...

Art. 3 Abrogato

Art. 4 Fieno, paglia, letame, liquame L’importazione di fieno, paglia, letame e liquame provenienti dalla Gran Bretagna è soggetta a un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterinaria.

II La presente modifica entra in vigore il 26 agosto 2001.

17 agosto 2001 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Ulrich Kihm

1 RS 916.443.47

2001-1675 2739

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