AS 2001 3553
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il contingentamento della produzio- ne lattiera è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 2 primo periodo 2 Le domande per ottenere un contingente supplementare vanno presentate, con tutti i giustificativi, entro 60 giorni dall’acquisto al servizio ufficiale designato dal Can- tone. …
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.1
2001-1902 3553