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AS 2002 1358

Ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle scuole universitarie professionali dell’11 settembre 19961 è modi- ficata come segue:

Art. 5 cpv. 2 lett. c nonché 3 e 4 2 Nei settori dell’economia e dei servizi sono conferiti i seguenti titoli protetti:

c. economista informatico SUP.

3 Nel settore delle arti applicate sono conferiti i seguenti titoli protetti:

a. «designer SUP»; b. «conservatore-restauratore SUP». 4 Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomato». Il titolo può essere completato con l’indicazione del ciclo di studio.

Art. 5a Addenda al diploma La scuola universitaria professionale rilascia il diploma con un’addenda (addenda al diploma). L’addenda è rilasciata nella lingua d’insegnamento e in inglese e dà rag- guagli in forma standardizzata sui contenuti degli studi e sulle qualificazioni acca- demiche e professionali.

Titolo prima dell’art. 14 Capitolo 2: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 14 rubrica Abrogata

1 RS 414.711

1358 2001-1849

Ordinanza sulle scuole universitarie professionali RU 2002

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 2: Sussidi per i costi d’esercizio legati all’insegnamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 OSUP)

Art. 15 Base di calcolo 1 L’ammontare dei sussidi per l’insegnamento è calcolato in base ai corsi di eserci- zio legati all’insegnamento. Sono considerati costi d’esercizio le spese di personale, le spese di materiale e di prestazioni di servizio, nonché gli altri costi d’esercizio come le spese accessorie, le spese di pulizia e le spese di manutenzione di impianti e immobili. Le spese di infrastruttura non sono considerate spese di esercizio. 2 Sono considerati costi di infrastruttura i costi per l’affitto di oggetti propri o ap- partenenti a terzi, gli interessi effettivi o contabili e gli ammortamenti di investi- menti per quanto questi ultimi siano stati cofinanziati da indennità a fondo perso. 3 Il Dipartimento può stabilire che le spese amministrative sono prese in considera- zione soltanto fino a una determinata quota dei costi totali d’esercizio.

Art. 16 Calcolo dei sussidi I sussidi per l’insegnamento sono calcolati in base alla media svizzera dei costi d’esercizio delle scuole universitarie professionali per lo stesso ciclo di studi di di- ploma o per un ciclo comparabile. Per assicurare una migliore comparabilità dei co- sti d’esercizio, le scuole universitarie professionali utilizzano il manuale sul calcolo dei costi dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Uf- ficio federale).

Art. 16a Sussidi per il perfezionamento 1 Il Dipartimento fissa annualmente l’importo destinato a sussidiare il perfeziona- mento. Il sussidio copre al massimo il 20 per cento dei costi d’esercizio della scuola universitaria professionale nell’ambito dell’insegnamento. 2 L’importo è ripartito tra le scuole universitarie professionali in funzione degli atte- stati di corso postdiploma rilasciati nell’anno precedente.

Titolo prima dell’art. 16b Sezione 3: Sussidi d’esercizio per la ricerca applicata e per lo sviluppo (art. 18 cpv. 1 e art. 19 OSUP)

1 Il Dipartimento fissa ogni anno l’importo dei sussidi d’esercizio per la ricerca ap- plicata e lo sviluppo.

Ordinanza sulle scuole universitarie professionali RU 2002

2 I sussidi accordati alle scuole universitarie professionali sono calcolati nel modo seguente: a. il 60 per cento dell’importo del sussidio è ripartito in funzione delle attività d’insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Sono prese in considera- zione nel calcolo soltanto le persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero, per quanto esse dedichino l’equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all’insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e altrettanto allo sviluppo. Il sus- sidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della percentuale di posti in rapporto all’ammontare totale destinato all’inse- gnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo; b. il 40 per cento dell’importo del sussidio è ripartito in funzione dei fondi apportati da terzi. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professio- nale in funzione della sua quota nell’ammontare totale dei fondi apportati da terzi.

Titolo prima dell’art. 16c Sezione 4: Sussidi per i costi d’esercizio delle misure di qualificazione per lo sviluppo di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento (art. 18 cpv. 1 e art. 19 OSUP)

1 Il Dipartimento destina al massimo il 5 per cento dei crediti autorizzati a misure di qualificazione volte a sviluppare competenze in materia di ricerca e di perfeziona- mento.

2 Sono segnatamente considerate misure di qualificazione:

a. l’elaborazione di misure di perfezionamento didattico e metodologico desti- nate agli insegnanti; b. la promozione delle nuove leve accademiche. 3 I sussidi sono calcolati in base ai costi d’esercizio di questo campo secondo l’arti- colo 15 capoverso 1. 4 I sussidi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi d’esercizio computabili.

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Titolo prima dell’art. 16d Sezione 5: Sussidi ai costi d’esercizio per la locazione di oggetti appartenenti a terzi (art. 18 cpv. 1 e art. 19 OSUP)

1 Possono essere versati sussidi di esercizio per la locazione di locali e di edifici ap- partenenti a terzi, per quanto detti locali ed edifici non siano già stati cofinanziati come investimenti immobiliari. 2 Il calcolo è effettuato per m2 di superficie utile (forfait per unità di superficie) in base al contratto di locazione, senza tener conto del terreno. Secondo il caso, i costi determinanti per il calcolo del sussidio possono essere limitati dal forfait per unità di superficie. 3 L’Ufficio federale emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento.

Titolo prima dell’art. 17 Sezione 6: Sussidi per gli investimenti (art. 18 cpv. 1 e art. 19 OSUP)

Art. 17 Condizioni 1 Danno diritto a un sussidio per gli investimenti i progetti di costruzione unitari, chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio, che non eccedono 300 000 franchi. 2 Sono considerati progetti di costruzione l’acquisizione, la costruzione e la trasfor- mazione di edifici, comprese le loro prime attrezzature.

Art. 18 Importo del sussidio 1 Il sussidio è di massima calcolato in modo forfettario in base al programma dei lo- cali approvato (forfait per unità di superficie). Il Dipartimento stabilisce i criteri di calcolo. 2 L’Ufficio federale può eccezionalmente calcolare l’importo del sussidio fondando- si sui costi di costruzione computabili in base al progetto di costruzione e al preven- tivo dei costi. 3 Emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento. Di massima sono applicate le direttive per la determinazione dei sussidi federali per le costruzioni.

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Titolo prima dell’art. 19 Sezione 7: Procedura di concessione dei sussidi (art. 19 cpv. 2 OSUP)

Art. 19 Presentazione della domanda La domanda di sussidio è presentata all’Ufficio federale.

Art. 20 Domanda di sussidio per gli investimenti 1 La domanda di sussidio per gli investimenti deve contenere le indicazioni seguenti:

a. lo scopo e le caratteristiche del progetto di investimento; b. gli utenti; c. i bisogni; d. la prova della collaborazione con altre scuole universitarie professionali; e. i costi e il finanziamento previsti. 2 La scuola universitaria professionale che domanda un sussidio per un investimento edile i cui costi previsti ammontano a più di 10 milioni di franchi sottopone il pro- gramma dei locali all’Ufficio federale, prima dell’elaborazione dei piani, indicando le spese susseguenti prevedibili annue. Esaminata la domanda e sulla base della va- lutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, l’Ufficio federale invita la scuola universitaria professionale a sottoporgli, per ap- provazione, il progetto preliminare, il programma dei locali e la valutazione dei co- sti. L’assegnazione dei contributi federali si conforma al progetto di costruzione. 3 Per gli investimenti edili non superiori a 10 milioni di franchi, la scuola universita- ria professionale presenta, per approvazione, il programma dei locali all’Ufficio fe- derale prima dell’elaborazione dei piani. Se l’Ufficio federale l’approva, essa gli presenta il progetto edile, il programma dei locali, la descrizione del progetto e un preventivo. 4 La domanda deve essere accompagnata dall’attestazione scritta secondo cui l’or- gano responsabile ha dato il suo consenso di principio di assumere la propria parte di finanziamento. Inoltre, la scuola universitaria professionale deve fornire la prova che non vi sono più infrastrutture disponibili a livello regionale.

Art. 21 Audizione di organi competenti in materia di politica delle scuole universitarie e di ricerca su progetti di investimento (art. 24 cpv. 3 OSUP) 1 Quando un progetto d’investimento solleva questioni fondamentali di politica della scienza, segnatamente di politica della ricerca o di politica della tecnologia o quando ne risultano problemi di coordinamento a livello nazionale, sono sentiti i seguenti organi: a. la Commissione federale delle scuole universitarie professionali; b. il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia;

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c. gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e i loro organi comuni; d. le direzioni delle scuole universitarie professionali; e. la Conferenza universitaria svizzera; f. i servizi interessati della Confederazione. 2 Gli organi di cui nel capoverso 1 sono di regola sentiti una sola volta su un deter- minato progetto. Si tiene una seconda audizione se un progetto è stato essenzial- mente modificato.

Art. 26 Disposizioni transitorie (art. 25 cpv. 1 OSUP) 1 I titolari di un diploma di una scuola d’ingegneria STS riconosciuta, di una scuola superiore per i quadri dell’economia e dell’amministrazione SSQEA, di una scuola superiore di arti applicate SSAA o di una scuola superiore di economia domestica SSED o le persone che hanno ottenuto negli anni 1998, 1999 o 2000 il diploma della Scuola alberghiera di Losanna possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primo diploma di scuola universitaria professionale, il corrispondente titolo di scuola universitaria professionale, nella misura in cui possano dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni un’attività professionale riconosciuta o di aver fre- quentato un corso postdiploma a livello universitario. Il Dipartimento disciplina i particolari. 2 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH/Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP». 3 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP, specializzato in conservazione e restaurazione» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore re- stauratore SUP».

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

2 Gli articoli 15-21 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle scuole universitarie professionali RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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