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AS 2002 1475

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 31 maggio 2002

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Inserimento di nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—

condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse, preparazioni vitaminiz- zate e enzimi per foraggi*

1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—

grano soffiato o tostato

1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—

boulgour o di couscous*

1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—

foraggio per animali di- versi da quelli da reddi- to*/**

* L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso ** Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e ca- prina nonché i conigli e il pollame domestico

1 RS 631.146.31

2002-1097 1475

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2002

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o luglio 2001.

31 maggio 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger