AS 2002 1475
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 31 maggio 2002
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Inserimento di nuove agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—
condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse, preparazioni vitaminiz- zate e enzimi per foraggi*
1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—
grano soffiato o tostato
1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—
boulgour o di couscous*
1001. 1039 Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 1.—
foraggio per animali di- versi da quelli da reddi- to*/**
* L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso ** Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e ca- prina nonché i conigli e il pollame domestico
1 RS 631.146.31
2002-1097 1475
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2002
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1o luglio 2001.
31 maggio 2002 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger