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AS 2002 1517

Ordinanza sui veleni

Ordinanza sui veleni (OV)

Modifica del 28 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 settembre 19831 sui veleni è modificata come segue:

Ingresso, quinto comma in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone),

Art. 19 cpv. 2bis 2bis Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, il diritto di soggiorno secon- do l’Accordo sulla libera circolazione delle persone è equiparato al domicilio e alla sede sociale di cui al capoverso 2. Essi presentano domanda al Cantone in cui vo- gliono esercitare la propria attività per la prima volta.

Art. 22 cpv. 1 1 Se il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 26-35, l’autorità compe- tente gli rilascia l’autorizzazione. Essa rilascia le autorizzazioni secondo gli articoli 30a capoverso 1 e 35a capoverso 1, se sono provate l’esperienza professionale e le altre qualifiche richieste per manipolare veleni.

Art. 25a Attestato dell’esperienza professionale e di altre qualifiche ri- chieste per manipolare veleni 1 L’autorità cantonale competente attesta che il richiedente dispone dell’esperienza professionale e delle qualifiche generali, commerciali o professionali per: a. l’esercizio di attività indipendenti e di attività di intermediari attinenti al commercio, compresa la distribuzione di veleni e la loro utilizzazione professionale secondo gli articoli 2 e 4 della direttiva 74/556/CEE del

2001-0156 1517

Ordinanza sui veleni RU 2002

Consiglio, del 4 giugno 19743, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei pro- dotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (di seguito: direttiva 74/556/CEE); b. l’utilizzazione professionale di veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 della diret- tiva 74/556/CEE.

2 L’attestato indica se:

a. il richiedente soddisfa le condizioni menzionate negli articoli 2 e 3 della di- rettiva 74/556/CEE; b. l’attività del richiedente si limitava alla distribuzione di veleni o alla loro utilizzazione professionale e se determinati veleni erano esclusi dall’attività professionale certificata. 3 L’attestato è rilasciato dall’Ufficio federale se il richiedente ha acquisito le cono- scenze e le qualifiche in un’azienda della Confederazione.

Art. 30a Autorizzazione d’acquisto secondo il diritto comunitario 1 Le autorizzazioni d’acquisto secondo gli articoli 26-30 sono parimenti rilasciate a persone che provino di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni ai sensi degli articoli 3 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimangono salvi il diritto di limitare, ai sensi dell’ar- ticolo 3 capoverso 2 della direttiva, l’acquisto di sostanze o prodotti altamente tossi- ci e il diritto di rifiutare, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, l’autorizzazione d’acquisto oppure di limitarla a determinati veleni. 2 La prova di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o di provenienza (art. 4 cpv. 2 della direttiva 74/556/CEE). 3 L’articolo 19 capoverso 2bis è applicabile per analogia in relazione all’esigenza che un domicilio o una sede sociale si trovino in Svizzera.

Art. 35a Autorizzazione secondo il diritto comunitario 1 Le autorizzazioni generali A-E ai sensi degli articoli 31-35 sono parimenti rila- sciate a persone che provino di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni giusta gli articoli 2 e 4 capoverso 1 della direttiva 74/556/CEE. Rimane salvo il diritto di rifiutare, ai sensi dell’artico- lo 5 della direttiva, un’autorizzazione generale A-E o di limitarla a determinati ve- leni.

3 GU n. L 307 del 18.11.1974, p. 1. Il testo della direttiva è ottenibile, contro pagamento, presso l’UCFSM, 3003 Berna e può essere consultato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti chimici. Il prezzo è stabilito nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM, RS 172.041.11.

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Ordinanza sui veleni RU 2002

2 La prova di disporre di un’esperienza professionale sufficiente e di altre qualifiche richieste per manipolare veleni risulta da un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o di provenienza (art. 4 cpv. 2 della direttiva 74/556/CEE). 3 L’iscrizione in un registro ufficiale delle imprese in uno Stato membro della CE è equiparata all’iscrizione nel registro svizzero di commercio secondo l’articolo 34 capoverso 2.

Art. 38b cpv. 2 secondo periodo

2 ... In tal caso gli articoli 31-35a si applicano per analogia.

Art. 76 cpv. 1 lett. f

1 Le tasse dell’Ufficio ammontano a: Fr.

f. per il rilascio di un attestato secondo l’articolo 25a 50-200

Art. 77 lett. i Possono essere riscosse le seguenti tasse: Fr.

i. per il rilascio di un attestato secondo l’articolo 25a 50-200

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

28 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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